Cassazione Civile, Sentenza n. 17453/2020 del 20/08/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente chiedeva il pagamento dell'equo indennizzo riconosciuto con decreto del 18/05/2012 e, per il mancato pagamento, promosse giudizio di ottemperanza. La Corte d'appello di Perugia aveva rigettato l'opposizione ritenendo il ricorso principale tardivo rispetto al termine semestrale previsto dall'art. 4 della L. 89/2001 sul presupposto che non fosse possibile cumulare la fase di cognizione con la fase esecutiva ai fini del calcolo della durata del processo e della decorrenza del termine di decadenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo errata la valutazione della Corte territoriale. Ha cassato il provvedimento impugnato e rinviato alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, per nuovo esame anche in ordine alle spese. La Cassazione ha richiamato i principi delle Sezioni Unite (sent. n. 19883/2019) secondo cui fase di cognizione e fase esecutiva vanno considerate unitariamente ai fini della decorrenza del termine semestrale previsto dall'art. 4 L. 89/2001, con la precisazione che il periodo intercorso tra la definitività della cognizione e l'inizio dell'esecuzione non è computabile come "tempo del processo" ai fini della durata, ma può rilevare autonomamente come ritardo nell'esecuzione indennizzabile in mancanza di rimedio interno.
Norme richiamate
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 6, § 1
Tutela del diritto a un processo equo e ragionevole; invocata per sostenere che la valutazione della durata del processo deve considerare unitariamente le fasi cognitiva ed esecutiva quando rilevanti ai fini dell'indennizzo
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 13
Diritto a un rimedio effettivo; rilevante rispetto alla possibilità di ottenere indennizzo per ritardi nell'esecuzione in assenza di rimedi interni
Costituzione italiana, art. 10
Richiamo ai principi di cooperazione e conformità dell'ordinamento interno agli obblighi internazionali (richiamato a supporto della conformità alla CEDU)
Costituzione italiana, art. 111
Diritto alla ragionevole durata del processo quale principio costituzionale richiamato nella valutazione dell'indennizzo per durata eccessiva
Legge 24 marzo 2001, n. 89 ("Legge Pinto"), art. 4
Stabilisce il termine semestrale per proporre il ricorso per indennizzo; la Corte ha interpretato che tale termine decorre unitariamente rispetto alla fase cognitiva ed esecutiva, prendendo a riferimento la definitività della fase esecutiva quando questa sia stata esperita
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4
Motivi di legge per cassazione; utilizzati per contestare la falsa applicazione di norme sostanziali e processuali da parte della Corte territoriale
Decreto-legge n. 83/2012, art. 55, convertito dalla L. 134/2012
Modifica al testo della Legge Pinto richiamata nel quadro normativo che la Corte prende in considerazione per il calcolo dei termini
Sentenza Corte costituzionale n. 88/2018
Intervenuta nel quadro delle modifiche normative e richiamata come riferimento interpretativo connesso alla decorrenza dei termini
Sentenza Sezioni Unite Corte di Cassazione n. 19883/2019
Precedente interpretativo vincolante richiamato: la fase di cognizione che accerta il diritto all'indennizzo e la successiva fase esecutiva vanno considerate unitariamente ai fini della decorrenza del termine semestrale dell'art. 4 L. 89/2001; il tempo intercorso fra la definitività della cognizione e l'inizio dell'esecuzione non è conteggiato come "tempo del processo" per la durata, ma può costituire autonomo elemento di danno per ritardo nell'esecuzione
Massime di principio
- Ai fini del termine semestrale dell'art. 4 L. 89/2001 (Legge Pinto) le fasi di cognizione e di esecuzione vanno considerate unitariamente quando entrambe rilevano per l'accertamento della durata del procedimento
- Il termine semestrale per chiedere l'indennizzo non richiede che la fase esecutiva sia iniziata entro sei mesi dalla definitività della cognizione: il termine può decorrere dalla definitività della fase esecutiva se quest'ultima è stata instaurata
- Il periodo intercorrente tra la conclusione della cognizione e l'avvio dell'esecuzione non è conteggiato come "tempo del processo" ai fini della durata processuale, ma può costituire autonomo pregiudizio valutabile ai fini di un indennizzo per ritardo nell'esecuzione in mancanza di rimedio interno
- In casi analoghi è necessario verificare concretamente se e quando è iniziata la fase esecutiva: da tale momento può decorrere il termine per proporre la domanda di indennizzo
- La valutazione della decadenza ex art. 4 L. 89/2001 deve rispettare i precedenti delle Sezioni Unite; decisioni che separino rigidamente cognizione ed esecuzione ai fini della decorrenza del termine sono suscettibili di essere cassate
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 20 ago 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 17450/2020 del 20/08/2020
- Sentenza civile · 20 ago 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 17461/2020 del 20/08/2020
- Sentenza civile · 20 ago 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 17462/2020 del 20/08/2020
- Sentenza civile · 20 ago 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 17463/2020 del 20/08/2020
- Sentenza civile · 20 ago 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 17466/2020 del 20/08/2020
- Sentenza civile · 20 ago 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 17467/2020 del 20/08/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →