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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 17453/2020 del 20/08/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente chiedeva il pagamento dell'equo indennizzo riconosciuto con decreto del 18/05/2012 e, per il mancato pagamento, promosse giudizio di ottemperanza. La Corte d'appello di Perugia aveva rigettato l'opposizione ritenendo il ricorso principale tardivo rispetto al termine semestrale previsto dall'art. 4 della L. 89/2001 sul presupposto che non fosse possibile cumulare la fase di cognizione con la fase esecutiva ai fini del calcolo della durata del processo e della decorrenza del termine di decadenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo errata la valutazione della Corte territoriale. Ha cassato il provvedimento impugnato e rinviato alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, per nuovo esame anche in ordine alle spese. La Cassazione ha richiamato i principi delle Sezioni Unite (sent. n. 19883/2019) secondo cui fase di cognizione e fase esecutiva vanno considerate unitariamente ai fini della decorrenza del termine semestrale previsto dall'art. 4 L. 89/2001, con la precisazione che il periodo intercorso tra la definitività della cognizione e l'inizio dell'esecuzione non è computabile come "tempo del processo" ai fini della durata, ma può rilevare autonomamente come ritardo nell'esecuzione indennizzabile in mancanza di rimedio interno.

Norme richiamate

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 6, § 1

    Tutela del diritto a un processo equo e ragionevole; invocata per sostenere che la valutazione della durata del processo deve considerare unitariamente le fasi cognitiva ed esecutiva quando rilevanti ai fini dell'indennizzo

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 13

    Diritto a un rimedio effettivo; rilevante rispetto alla possibilità di ottenere indennizzo per ritardi nell'esecuzione in assenza di rimedi interni

  • Costituzione italiana, art. 10

    Richiamo ai principi di cooperazione e conformità dell'ordinamento interno agli obblighi internazionali (richiamato a supporto della conformità alla CEDU)

  • Costituzione italiana, art. 111

    Diritto alla ragionevole durata del processo quale principio costituzionale richiamato nella valutazione dell'indennizzo per durata eccessiva

  • Legge 24 marzo 2001, n. 89 ("Legge Pinto"), art. 4

    Stabilisce il termine semestrale per proporre il ricorso per indennizzo; la Corte ha interpretato che tale termine decorre unitariamente rispetto alla fase cognitiva ed esecutiva, prendendo a riferimento la definitività della fase esecutiva quando questa sia stata esperita

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4

    Motivi di legge per cassazione; utilizzati per contestare la falsa applicazione di norme sostanziali e processuali da parte della Corte territoriale

  • Decreto-legge n. 83/2012, art. 55, convertito dalla L. 134/2012

    Modifica al testo della Legge Pinto richiamata nel quadro normativo che la Corte prende in considerazione per il calcolo dei termini

  • Sentenza Corte costituzionale n. 88/2018

    Intervenuta nel quadro delle modifiche normative e richiamata come riferimento interpretativo connesso alla decorrenza dei termini

  • Sentenza Sezioni Unite Corte di Cassazione n. 19883/2019

    Precedente interpretativo vincolante richiamato: la fase di cognizione che accerta il diritto all'indennizzo e la successiva fase esecutiva vanno considerate unitariamente ai fini della decorrenza del termine semestrale dell'art. 4 L. 89/2001; il tempo intercorso fra la definitività della cognizione e l'inizio dell'esecuzione non è conteggiato come "tempo del processo" per la durata, ma può costituire autonomo elemento di danno per ritardo nell'esecuzione

Massime di principio

  • Ai fini del termine semestrale dell'art. 4 L. 89/2001 (Legge Pinto) le fasi di cognizione e di esecuzione vanno considerate unitariamente quando entrambe rilevano per l'accertamento della durata del procedimento
  • Il termine semestrale per chiedere l'indennizzo non richiede che la fase esecutiva sia iniziata entro sei mesi dalla definitività della cognizione: il termine può decorrere dalla definitività della fase esecutiva se quest'ultima è stata instaurata
  • Il periodo intercorrente tra la conclusione della cognizione e l'avvio dell'esecuzione non è conteggiato come "tempo del processo" ai fini della durata processuale, ma può costituire autonomo pregiudizio valutabile ai fini di un indennizzo per ritardo nell'esecuzione in mancanza di rimedio interno
  • In casi analoghi è necessario verificare concretamente se e quando è iniziata la fase esecutiva: da tale momento può decorrere il termine per proporre la domanda di indennizzo
  • La valutazione della decadenza ex art. 4 L. 89/2001 deve rispettare i precedenti delle Sezioni Unite; decisioni che separino rigidamente cognizione ed esecuzione ai fini della decorrenza del termine sono suscettibili di essere cassate

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