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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 17450/2020 del 20/08/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello che aveva confermato in gran parte il decreto ingiuntivo emesso da Copar per €3.091,93 relativo alla fornitura di parquet e telai commissionata tramite il professionista Bertani. La ricorrente contestava: (i) vizi procedurali connessi alla chiamata diretta dei terzi e alla mancata assegnazione di termine per produrre documenti (art.184 e segg. c.p.c.), (ii) la ricostruzione del rapporto contrattuale e la responsabilità a suo carico per il pagamento (rilevanza della spendita del nome del professionista e del comportamento concludente, parziale pagamento e silenzio), (iii) la qualificazione del rapporto (vendita vs appalto) e la decorrenza/decadenza delle garanzie per vizi, oltre a questioni di prova e di liquidazione delle spese processuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di Antonella Tabacchi. Ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi proposti, confermando i principi applicati dalla Corte d'appello: il collegio investito ai sensi dell'art.187 c.p.c. decide sulla controversia nello stato delle emergenze istruttorie; la ricostruzione di fatto circa l'incarico al professionista e la spendita del nome sono valutazioni di merito non sindacabili in cassazione; il comportamento concludente (parziale pagamento + mancata contestazione) può assumere valenza negoziale se accompagnato da altri elementi; il rapporto è stato qualificato come prevalente vendita e quindi si applicano le norme sulla garanzia per vizi con le relative conseguenze (decadenza denunciata). La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese di lite a favore dei controricorrenti (somme liquidate nel dispositivo) e la Corte ha richiamato l'eventuale obbligo del versamento di ulteriore contributo unificato ai sensi del DPR 115/2002 art.13.

Norme richiamate

  • art. 184 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto che, una volta rimessa la causa a sentenza ai sensi dell'art.187 c.p.c., il collegio decide sulla controversia anche senza aver concesso il termine chiesto per integrazioni istruttorie; quindi la mancata assegnazione del termine non determina automaticamente nullità quando il giudice decide allo stato delle emergenze istruttorie.

  • art. 187 c.p.c.

    Se la causa è rimessa a sentenza per la decisione di una questione preliminare di merito o di rito, il collegio è investito del potere di decidere l'intera controversia e può giudicare allo stato degli atti e delle emergenze istruttorie.

  • art. 269 c.p.c.

    Richiama il principio che l'opponente deve chiedere l'autorizzazione per la chiamata in giudizio del terzo; la Corte d'appello ha ritenuto corretta la valutazione sulla irregolarità della chiamata diretta in primo grado.

  • art. 96 c.p.c.

    Riguarda la condanna per spese processuali per lite temeraria o per responsabilità processuale; la Corte d'appello aveva esaminato la questione e la Cassazione ha ritenuto la relativa valutazione di merito insindacabile nel caso concreto.

  • art. 1495 c.c.

    Norma sulla garanzia per i vizi della cosa venduta: la Corte ha confermato che, qualora il rapporto sia qualificato come vendita prevalente, si applicano le norme della vendita e la ricorrente è risultata decaduta dalla denuncia dei vizi.

  • artt. 1387, 1388, 1705 c.c.

    Riguardano istituti attinenti a mandato e rappresentanza. La Corte ha ritenuto che l'incarico al professionista includeva la facoltà di rivolgersi a terzi per approvvigionamenti e che la spendita del nome può emergere anche da comportamenti di fatto (es. accettazione tacita e parziale pagamento).

  • art. 1326 c.c. e art. 2729 c.c.

    Richiamati in relazione alla prova e alle presunzioni: la Corte ha affermato che la valutazione della gravità, precisione e concordanza delle presunzioni è questione di merito non sindacabile in cassazione nel caso di specie.

  • art. 1667 c.c. e disciplina del contratto misto

    La Corte ha applicato la regola della prevalenza (teoria dell'assorbimento) per qualificare il contratto misto in base all'elemento prevalente; nel caso concreto è prevalsa la vendita, con le conseguenti regole sulle garanzie per vizi.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato quale quadro delle specifiche censure proponibili in cassazione; la Corte ha dichiarato inammissibili o infondati i vari motivi dedotti ex art.360.

  • D.P.R. 115/2002 art. 13

    La Corte ha rilevato l'eventuale obbligo processuale del ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato, se dovuto, in base alla normativa sul contributo unificato.

Massime di principio

  • Se la causa è rimessa a sentenza ai sensi dell'art.187 c.p.c. per una questione preliminare, il giudice chiamato a decidere può pronunciarsi sull'intera controversia anche senza aver concesso termini integrativi: l'assenza di un termine richiesto non determina automaticamente nullità procedurale quando il giudice decide allo stato delle emergenze istruttorie.
  • Le valutazioni di fatto del giudice di merito (es. natura del rapporto contrattuale, attribuzione di poteri al professionista, rilevanza di comportamenti concludenti) sono in linea di principio insindacabili in sede di legittimità salvo vizi gravi di motivazione.
  • La spendita del nome da parte di un mandatario/professionista può risultare non solo da una dichiarazione espressa ma anche da comportamenti concludenti (es. mancata contestazione delle fatture accompagnata da pagamenti parziali); il silenzio, da solo, in genere non è sufficiente quale manifestazione negoziale.
  • Nel contratto misto prevale la disciplina del contratto cui si riconducono gli elementi predominanti (teoria della prevalenza): la qualificazione del rapporto determina l'applicazione della disciplina relativa (es. vendita vs appalto) e le conseguenze in tema di garanzie e termini di denuncia dei vizi.
  • La chiamata diretta dei terzi in opposizione a decreto ingiuntivo è soggetta a regole formali: l'opponente deve chiedere l'autorizzazione se richiesta dalla normativa procedurale; violazioni procedurali possono comportare decadenze o estromissioni.
  • La prova fondata su presunzioni richiede valutazione di gravità, precisione e concordanza: la loro valutazione è questione di merito e non di legittimità, salvo insanabili carenze motivazionali.
  • Le questioni relative alla liquidazione delle spese e alla valutazione se l'opera difensiva sia unica o distinta per più assistiti costituiscono valutazione di merito; la presenza dello stesso difensore per più parti non comporta automaticamente un'unica liquidazione se le posizioni giuridiche tutelate sono diverse.

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