Cassazione Civile, Sentenza n. 17463/2020 del 20/08/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia relativa a una "convenzione" del 15/10/1994 e atti collegati: i ricorrenti avevano ceduto quote societarie e si era discusso se il corrispettivo fosse simulato e costituito dal trasferimento di diritti reali (in particolare la quota del 18% degli edifici di edilizia convenzionata) e di porzioni di terreno. I Belotti chiedevano il controvalore economico del 18% degli edifici e, in via subordinata, la risoluzione parziale e la restituzione del lotto n.3 per inadempimento dell'Immobiliare. I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna al pagamento del controvalore per le quote riferite ai lotti n.1 e n.2, aveva riconosciuto la rivalutazione monetaria e aveva disposto la risoluzione parziale con restituzione del lotto n.3.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei ricorrenti. Ha confermato che: a) l'originario oggetto (quota del 18% degli edifici) è stato valutato come frazionabile e, non potendo essere attribuito materialmente ai Belotti, ne è stato determinato il controvalore economico per i lotti n.1 e n.2; b) la risoluzione parziale e la restituzione del lotto n.3 erano legittime in ragione dell'inefficacia della convenzione urbanistica sopravvenuta (23/01/2008) e del perdurante inadempimento; c) il debito di restituzione conseguente alla risoluzione è da qualificarsi come debito di valore (convertito in somma money sulla base della CTU) e non come debito di valuta sin dall'origine; d) le censure sulla presunta "unicità" dell'operazione e sulla ricostruzione fattuale non hanno superato il vaglio di legittimità perché attengono al merito valutativo del giudice di merito. Il ricorso è dunque respinto e i ricorrenti condannati alle spese di cassazione.
Norme richiamate
Del principio secondo cui la parte adempiente ha la scelta tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione; la Corte ha precisato che tale diritto non si esaurisce con la pronuncia di condanna all'adempimento se l'inadempimento persiste
Riferimento alla risoluzione parziale: possibile anche per contratti a esecuzione istantanea quando l'oggetto è frazionabile in beni autonomi economicamente e funzionalmente
L'obbligo restitutorio derivante dalla risoluzione può tradursi in un debito di valore quando il corrispettivo originario diventa determinabile in denaro per sopravvenute vicende del rapporto
Richiamate le regole di ermeneutica contrattuale: l'accertamento della volontà contrattuale è fatto di merito e sindacabile in Cassazione solo per violazione dei canoni legali o per motivazione insufficiente
art. 360 cod. proc. civ. (n.3 e n.5)
Norme del processo per i motivi di cassazione: i ricorrenti hanno invocato violazione di norme e omissione di esame di fatti decisivi, ma la Corte ha ritenuto che tali doglianze non provassero vizi tali da rimettere in discussione le valutazioni di merito
Riferimento procedurale per deposito di memorie in Cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato in relazione alle spese del giudizio di legittimità e agli oneri contributivi/cassazione
Massime di principio
- La condanna a fornire una prestazione in natura che diventa di fatto inattuabile può legittimare la conversione della prestazione nel suo controvalore economico (debito di valore) mediante CTU.
- Il diritto di chiedere la risoluzione per inadempimento non si estingue automaticamente con una sentenza passata in giudicato che condanni all'adempimento: se l'inadempimento persiste o sopravvengono eventi che rendono impossibile l'esecuzione, il creditore può chiedere la risoluzione anche successivamente.
- La risoluzione parziale è applicabile anche ai contratti "istantanei" se l'oggetto è frazionabile in porzioni economicamente autonome; la valutazione della frazionabilità è questione di merito del giudice di merito.
- Le questioni di interpretazione del negozio e la ricostruzione fattuale sono di competenza del giudice di merito e in Cassazione possono essere censurate solo per violazione dei canoni legali di interpretazione o per motivazione illogica o insufficiente.
- La perdita di efficacia di atti o convenzioni urbanistiche sopravvenuta può integrare un caso di impossibilità sopravvenuta di esecuzione che giustifica la risoluzione parziale o totale del rapporto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 20 ago 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 17450/2020 del 20/08/2020
- Sentenza civile · 20 ago 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 17453/2020 del 20/08/2020
- Sentenza civile · 20 ago 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 17461/2020 del 20/08/2020
- Sentenza civile · 20 ago 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 17462/2020 del 20/08/2020
- Sentenza civile · 20 ago 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 17466/2020 del 20/08/2020
- Sentenza civile · 20 ago 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 17467/2020 del 20/08/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →