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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 17463/2020 del 20/08/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia relativa a una "convenzione" del 15/10/1994 e atti collegati: i ricorrenti avevano ceduto quote societarie e si era discusso se il corrispettivo fosse simulato e costituito dal trasferimento di diritti reali (in particolare la quota del 18% degli edifici di edilizia convenzionata) e di porzioni di terreno. I Belotti chiedevano il controvalore economico del 18% degli edifici e, in via subordinata, la risoluzione parziale e la restituzione del lotto n.3 per inadempimento dell'Immobiliare. I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna al pagamento del controvalore per le quote riferite ai lotti n.1 e n.2, aveva riconosciuto la rivalutazione monetaria e aveva disposto la risoluzione parziale con restituzione del lotto n.3.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei ricorrenti. Ha confermato che: a) l'originario oggetto (quota del 18% degli edifici) è stato valutato come frazionabile e, non potendo essere attribuito materialmente ai Belotti, ne è stato determinato il controvalore economico per i lotti n.1 e n.2; b) la risoluzione parziale e la restituzione del lotto n.3 erano legittime in ragione dell'inefficacia della convenzione urbanistica sopravvenuta (23/01/2008) e del perdurante inadempimento; c) il debito di restituzione conseguente alla risoluzione è da qualificarsi come debito di valore (convertito in somma money sulla base della CTU) e non come debito di valuta sin dall'origine; d) le censure sulla presunta "unicità" dell'operazione e sulla ricostruzione fattuale non hanno superato il vaglio di legittimità perché attengono al merito valutativo del giudice di merito. Il ricorso è dunque respinto e i ricorrenti condannati alle spese di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 1453 cod. civ.

    Del principio secondo cui la parte adempiente ha la scelta tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione; la Corte ha precisato che tale diritto non si esaurisce con la pronuncia di condanna all'adempimento se l'inadempimento persiste

  • art. 1458 cod. civ.

    Riferimento alla risoluzione parziale: possibile anche per contratti a esecuzione istantanea quando l'oggetto è frazionabile in beni autonomi economicamente e funzionalmente

  • art. 1224 cod. civ.

    L'obbligo restitutorio derivante dalla risoluzione può tradursi in un debito di valore quando il corrispettivo originario diventa determinabile in denaro per sopravvenute vicende del rapporto

  • art. 1362 e ss. cod. civ.

    Richiamate le regole di ermeneutica contrattuale: l'accertamento della volontà contrattuale è fatto di merito e sindacabile in Cassazione solo per violazione dei canoni legali o per motivazione insufficiente

  • art. 360 cod. proc. civ. (n.3 e n.5)

    Norme del processo per i motivi di cassazione: i ricorrenti hanno invocato violazione di norme e omissione di esame di fatti decisivi, ma la Corte ha ritenuto che tali doglianze non provassero vizi tali da rimettere in discussione le valutazioni di merito

  • art. 378 cod. proc. civ.

    Riferimento procedurale per deposito di memorie in Cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato in relazione alle spese del giudizio di legittimità e agli oneri contributivi/cassazione

Massime di principio

  • La condanna a fornire una prestazione in natura che diventa di fatto inattuabile può legittimare la conversione della prestazione nel suo controvalore economico (debito di valore) mediante CTU.
  • Il diritto di chiedere la risoluzione per inadempimento non si estingue automaticamente con una sentenza passata in giudicato che condanni all'adempimento: se l'inadempimento persiste o sopravvengono eventi che rendono impossibile l'esecuzione, il creditore può chiedere la risoluzione anche successivamente.
  • La risoluzione parziale è applicabile anche ai contratti "istantanei" se l'oggetto è frazionabile in porzioni economicamente autonome; la valutazione della frazionabilità è questione di merito del giudice di merito.
  • Le questioni di interpretazione del negozio e la ricostruzione fattuale sono di competenza del giudice di merito e in Cassazione possono essere censurate solo per violazione dei canoni legali di interpretazione o per motivazione illogica o insufficiente.
  • La perdita di efficacia di atti o convenzioni urbanistiche sopravvenuta può integrare un caso di impossibilità sopravvenuta di esecuzione che giustifica la risoluzione parziale o totale del rapporto.

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