Cassazione Civile, Ordinanza n. 10796/2024 del 22/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite origina da un avviso di accertamento IRPEF relativo al 2008, emesso con metodo sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973 nei confronti di una contribuente che aveva dichiarato reddito pari a zero. L’Ufficio ha rideterminato il reddito complessivo sulla base di indicatori di capacità contributiva, tra cui abitazione principale, autovetture di grossa cilindrata, acquisto di titoli e ulteriori spese. La contribuente ha impugnato l’atto e, dopo una decisione di primo grado solo parzialmente favorevole all’Ufficio, la CTR ha accolto l’appello della contribuente ritenendo insussistente la residenza fiscale in Italia nel 2008 e, quindi, la soggettività passiva in Italia. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi, deducendo: nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992; violazione dell’art. 2 TUIR e dell’art. 43 c.c. sulla residenza fiscale; ulteriore nullità per affermazioni non suffragate da prova; violazione degli artt. 112 c.p.c. e 7 d.lgs. n. 546/1992 per ultrapetizione; violazione degli artt. 38 d.P.R. n. 600/1973, 2697, 2727 e 2729 c.c. in tema di prova delle erogazioni dell’ex coniuge e del nesso tra somme ricevute e spese contestate; e, in generale, contestazione della mancata verifica del nesso eziologico tra le somme giustificative e il reddito sinteticamente accertato.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi tre motivi di ricorso e ha dichiarato assorbiti i restanti. Ha ritenuto che la sentenza della CTR fosse motivata al di sopra del minimo costituzionale e che la ratio decidendi fosse chiaramente intellegibile. Ha inoltre rilevato che la CTR aveva deciso il punto centrale della controversia escludendo, in fatto, la residenza fiscale della contribuente in Italia per il 2008, sulla base di elementi quali visti sul passaporto, soggiorni limitati in Italia e domanda di permesso di soggiorno. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché non risultava una motivazione apparente né violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. I motivi ulteriori sono stati assorbiti, poiché l’accertata insussistenza della soggettività passiva in Italia rendeva irrilevanti le questioni relative al merito del redditometro e alle giustificazioni delle spese. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
consente l’accertamento sintetico del reddito, ma la sua applicazione presuppone che il soggetto sia passivo d’imposta in Italia; le questioni sul reddito sintetico restano assorbite se manca la soggettività passiva.
art. 2 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
ai fini delle imposte sui redditi, rileva la residenza fiscale del contribuente secondo i criteri normativi; il motivo dell’Ufficio è respinto perché non colpisce la ratio decidendi basata sull’esclusione della residenza in Italia.
il domicilio è inteso come sede principale degli affari e interessi economici e delle relazioni personali; l’esistenza del domicilio in Italia può rilevare per la soggettività passiva, ma nel caso concreto la CTR ha escluso che il centro degli interessi fosse in Italia.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la sentenza tributaria è nulla solo se la motivazione è mancante, apparente, perplessa o incomprensibile al punto da impedire l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni della decisione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la violazione si configura solo in presenza di motivazione mancante o meramente apparente, secondo il limite del minimo costituzionale.
richiama il requisito della motivazione della sentenza; nel processo tributario il principio si applica per rinvio.
art. 111, comma 6, Cost.
il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica del rispetto del minimo costituzionale.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
il vizio motivazionale nei limiti indicati si traduce in nullità della sentenza, non in riesame del merito.
la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sussiste solo se il giudice ometta di esaminare domande o eccezioni o sostituisca d’ufficio una domanda con un’altra; nella specie non ricorre.
richiamato dall’Ufficio per lamentare l’ultrapetizione; la Corte non ravvisa violazione.
invocato per il riparto dell’onere della prova in tema di giustificazione del reddito sinteticamente accertato, ma i motivi restano assorbiti o infondati perché cade il presupposto della soggettività passiva.
richiamato con riferimento alle presunzioni, ma non decisivo nel caso per l’assorbimento dei motivi sul merito del redditometro.
richiamato con riferimento alle presunzioni semplici, ma non decisivo nel caso per l’assorbimento dei motivi sul merito del redditometro.
la Corte esamina e rigetta l’istanza di differimento fondata sulla morte del difensore, rilevando che la parte aveva già nominato un nuovo difensore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non si applica il raddoppio del contributo unificato perché l’Agenzia è amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
art. 4, comma 2, Convenzione Italia-Federazione Russa ratificata con L. 9 ottobre 1997, n. 370
i criteri convenzionali per risolvere la doppia residenza operano solo se la medesima persona risulta residente in entrambi gli Stati secondo le rispettive leggi interne; nella specie tale presupposto non è stato accertato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura di motivazione della sentenza è ammissibile solo nei ristretti limiti della mancanza, apparenza, perplessità o incomprensibilità della motivazione, cioè quando sia violato il minimo costituzionale dell’art. 111 Cost.; non è consentito un riesame del merito sotto forma di critica alla sufficienza della motivazione.
- La ratio decidendi va colpita in modo puntuale: se la decisione si fonda su un accertamento preliminare e assorbente, i motivi che attaccano profili successivi o conseguenziali risultano inammissibili o comunque assorbiti.
- In materia di imposte sui redditi, la soggettività passiva si determina in base ai criteri di residenza e domicilio previsti dal TUIR e dall’art. 43 c.c.; il centro degli interessi personali ed economici è elemento decisivo, valutabile anche in via indiziaria.
- L’accertamento sintetico del reddito presuppone che il contribuente sia effettivamente assoggettabile a imposizione in Italia; se manca la residenza fiscale o altro presupposto soggettivo, diventano irrilevanti le contestazioni sul quantum del reddito ricostruito.
- Il divieto di doppia imposizione e i criteri convenzionali di tie-breaker per la residenza fiscale operano solo dopo che sia stata accertata una duplice residenza secondo le leggi interne dei due Stati.
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