Sentenza del 01/12/2020 n. 34020 - Corte di Cassazione
Accesso fiscale - Studio professionale - Autorizzazione del giudice - Necessaria solo se eccepito il segreto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Mantova che aveva rigettato il riesame avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di quote societarie, beni immobili, mobili e saldi bancari a carico della (------) LTD. La ricorrente ha censurato: a) l'utilizzo di atti investigativi posti in essere dopo la scadenza del termine delle indagini preliminari (art. 407 e 406 c.p.p.); b) l'acquisizione di documenti presso lo studio del commercialista senza autorizzazione giudiziaria e in violazione del segreto professionale (D.P.R. 633/1972, art. 52 e art. 220 disp. att. c.p.p.); c) l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal ragioniere e di altre S.I.T.; d) la carenza di prova circa la catena di controllo/beneficiario effettivo della società estera.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: gli atti compiuti dopo la scadenza del termine delle indagini preliminari non sono automaticamente nulli ma possono essere dichiarati inutilizzabili, su istanza di parte, solo se aventi efficacia probatoria; tuttavia atti finalizzati esclusivamente all'individuazione dei beni da sottoporre a sequestro preventivo (finalità non probatoria) sono legittimi anche se compiuti dopo il termine. In ordine all'accesso presso lo studio del professionista, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale del riesame secondo cui non era stata eccepita per iscritto la sussistenza del segreto professionale, il titolare era presente e ha collaborato, e quindi non era necessaria l'autorizzazione giudiziaria per l'esame dei documenti. Quanto alle dichiarazioni rese da persone non formalmente indagate, esse possono essere utilizzate per individuare beni da sequestrare e, salva la sussistenza di indizi chiari che rendessero la persona originariamente qualificabile come indagata, non risultano inutilizzabili nei confronti di terzi. Condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, art. 52
"e' necessaria l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica o dell'autorita' giudiziaria piu' vicina (...) per l'esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali e' eccepito il segreto professionale"
L'autorizzazione è richiesta solo quando il professionista eccepisce il segreto professionale (idonea opposizione, preferibilmente per iscritto). Se il titolare è presente e non eccepisce il segreto, l'accesso e l'esame dei documenti sono ammissibili.
L. 413/1991, art. 18 (modifica art. 52 DPR 633/1972)
Ha introdotto l'obbligo della presenza del titolare dello studio o di suo delegato durante l'accesso fiscale nello studio professionale.
Codice di procedura penale, art. 407 c.p.p.
Sanziona con inutilizzabilità, su istanza di parte, gli atti d'indagine compiuti dopo la scadenza del termine delle indagini preliminari se aventi efficacia probatoria; non comporta di per sé nullità e non preclude l'esecuzione di misure cautelari reali tese all'individuazione di beni.
Codice di procedura penale, art. 406 c.p.p.
Regola la proroga del termine delle indagini preliminari; la mancata o tardiva notifica della richiesta di proroga non determina nullità degli atti compiuti dopo la richiesta né automatica inutilizzabilità.
Codice di procedura penale, art. 405 c.p.p.
Fissa il termine di durata delle indagini preliminari e il principio che la decorrenza si calcola dalla iscrizione della persona nel registro delle notizie di reato.
Codice di procedura penale, art. 335 c.p.p.
Il termine per le indagini decorre dalla formale iscrizione nel registro delle notizie di reato del nome della persona cui il reato è attribuito; nuove iscrizioni per nuovi reati avviano termini autonomi.
Prescrive che, se durante attività ispettive emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova devono essere compiuti secondo le disposizioni del codice; tuttavia la mera violazione formale non comporta automaticamente inutilizzabilità senza riferimento alle norme codicistiche specifiche.
Codice di procedura penale, art. 63 c.p.p.
Garantisce le tutele processuali per la persona che debba essere interrogata quale indagato: le dichiarazioni che sin dall'inizio avrebbero dovuto essere acquisite come dichiarazioni di persone sottoposte a indagini possono essere inutilizzabili se emergono precisi indizi che ne giustificano la qualifica di indagato; altrimenti le dichiarazioni di terzi sono utilizzabili.
Sanziona penalmente la violazione del segreto professionale, a presidio della riservatezza delle informazioni professionali.
Prevede la facoltà per il professionista di astenersi dal testimoniare nei processi civili su quello che conosce per ragione della professione (richiamato come elemento della disciplina del segreto).
Codice di procedura penale, art. 616 c.p.p.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali; la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Gli atti d'indagine eseguiti dopo la scadenza del termine delle indagini preliminari non sono automaticamente nulli: possono essere dichiarati inutilizzabili solo se, su istanza di parte, risultano atti probatori decisivi; tuttavia gli accertamenti concreti finalizzati esclusivamente all'individuazione di beni da sottoporre a sequestro preventivo sono legittimi anche se successivi al termine.
- L'accesso fiscale presso lo studio di un professionista richiede la presenza del titolare o di un suo delegato; se il professionista eccepisce per iscritto il segreto professionale è necessaria l'autorizzazione del Procuratore o dell'autorità giudiziaria per l'esame dei documenti. In assenza di opposizione formale e con la collaborazione del titolare, l'acquisizione/analisi dei documenti è ammissibile.
- La violazione formale di norme amministrative o di accesso non incide automaticamente sull'utilizzabilità penalistica degli elementi acquisiti: occorre verificare se le norme del codice di rito (richiamate dall'art. 220 disp. att.) sono state violate in modo tale da determinare l'inutilizzabilità o la nullità, e la parte che eccepisce deve indicare i singoli atti e la loro incidenza.
- Le dichiarazioni rese da persone non formalmente indagate possono essere utilizzate nei confronti di terzi e per finalità non probatorie (es. individuazione di beni). Per renderle inutilizzabili ai sensi dell'art. 63 c.p.p. occorre dimostrare che sin dall'origine quelle persone dovevano essere trattate come indagate, con precisi indizi a sostegno.
- La richiesta e la concessione di misure cautelari reali (sequestro preventivo finalizzato alla confisca) sono autonome rispetto al procedimento principale e possono essere richieste anche dopo la scadenza del termine delle indagini, purché non fondate su atti d'indagine compiuti dopo la scadenza che abbiano valenza probatoria decisiva.
- L'onere di specificazione grava sulla parte che invoca inutilizzabilità: deve indicare quali atti sarebbero affetti da vizio, come lo sono stati acquisiti e in che misura hanno inciso sul complessivo compendio indiziario.
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