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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04705/2024 del 21/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da cinque avvisi di accertamento IMU emessi per le annualità 2013-2017 su terreni agricoli in comproprietà del contribuente. Quest'ultimo aveva sostenuto che il presupposto impositivo fosse venuto meno perché, con contratto del 1 marzo 2013 e poi con un successivo contratto del 15 febbraio 2016 senza soluzione di continuità, aveva ceduto a terzi un diritto di uso sulle aree. In primo grado la CTP aveva accolto solo in parte il ricorso. In appello la CTR aveva respinto sia l'appello principale del Comune sia quello incidentale del contribuente, ritenendo che i contratti prevedessero effettivamente la costituzione e il trasferimento di un diritto di uso, che la motivazione degli avvisi fosse sufficiente e che la base imponibile fosse stata correttamente determinata. In cassazione il Comune ha dedotto: (1) violazione delle norme sull'interpretazione del contratto e motivazione apparente, sostenendo che la CTR avesse qualificato i contratti come traslativi del diritto di uso senza adeguata giustificazione; (2) violazione dell'art. 3 d.lgs. 504/1992, lamentando che la CTR avesse escluso il presupposto IMU nonostante il terreno fosse stato dato a terzi. Il contribuente, con ricorso incidentale, ha denunciato: (1) nullità della sentenza per carenza di motivazione sul rigetto dell'eccezione di nullità degli avvisi per difetto di motivazione; (2) violazione della normativa sulla motivazione degli atti tributari e sull'allegazione delle delibere comunali; (3) nullità della sentenza e motivazione apparente sulla determinazione della base imponibile e del valore venale delle aree edificabili, contestando il richiamo a una delibera comunale ritenuta inattuale; (4) violazione delle norme sulla base imponibile IMU/ICI; (5) nullità della sentenza per la compensazione parziale delle spese senza indicarne la misura. La Corte ha rigettato il ricorso principale del Comune, ha dichiarato inammissibili i primi due motivi del ricorso incidentale, ha accolto il terzo motivo incidentale, dichiarando assorbiti il quarto e il quinto, e ha cassato la sentenza con rinvio alla Commissione tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, anche per le spese.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile e comunque infondato il primo motivo del Comune, perché la censura mirava in realtà a ottenere una diversa interpretazione dei contratti, senza specifica deduzione della violazione dei canoni ermeneutici e senza trascrizione integrale del contratto; ha inoltre escluso il vizio motivazionale per la presenza di una doppia conforme e per il fatto che la CTR aveva comunque illustrato le ragioni della qualificazione negoziale. Il secondo motivo del Comune è stato dichiarato inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi: la CTR non aveva escluso il presupposto IMU per la semplice concessione in affitto a terzi, ma aveva qualificato il negozio come costituzione/trasferimento di diritto d'uso, con applicazione delle regole sul soggetto passivo. Quanto al ricorso incidentale, i primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili: il primo perché confondeva il vizio della sentenza con quello degli avvisi e comunque la motivazione della CTR non era apparente; il secondo perché gli avvisi risultavano motivati con indicazione di zona urbanistica, estensione, valore unitario e aliquota, e le delibere richiamate erano atti normativi comunali conosciuti per pubblicazione, non necessariamente da allegare. È stato invece accolto il terzo motivo incidentale: la motivazione della CTR sul valore imponibile e sulla stima delle aree fabbricabili è stata ritenuta apparente, poiché la Commissione si era limitata ad affermazioni generiche senza verificare i parametri vincolanti di legge per la determinazione del valore venale delle aree edificabili; sono stati quindi assorbiti il quarto e il quinto motivo. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla giudice tributario di secondo grado per nuovo esame e regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato dal Comune per denunciare l'apparenza della motivazione e la violazione dei requisiti della sentenza.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    invocato come parametro ermeneutico contrattuale, ma la censura è stata ritenuta generica e inammissibile.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    le regole di interpretazione del contratto possono essere censurate in cassazione solo se si indica specificamente quale canone sia stato violato e in che modo il giudice di merito se ne sia discostato.

  • art. 1369 c.c.

    richiamato dal Comune senza concreta applicazione alla fattispecie; la Corte ha rilevato la genericità della doglianza.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come norma sul vizio di violazione di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    utilizzato per i vizi di nullità della sentenza e motivazione apparente.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    la Corte ha escluso la deducibilità del vizio motivazionale in presenza di doppia conforme, salvo difformità tra le decisioni di merito non dedotta.

  • art. 3 d.lgs. 504/1992

    richiamato dal Comune per sostenere la permanenza del presupposto impositivo; il motivo è stato giudicato non pertinente alla ratio decidendi della CTR.

  • art. 9 d.lgs. 23/2011

    considerato dalla CTR, con rinvio dall'art. 13, comma 1, d.l. 201/2011, quale norma per individuare il soggetto passivo IMU in presenza del diritto d'uso trasferito.

  • art. 13, comma 1, d.l. 201/2011

    richiamato dalla Corte quale norma di rinvio all'art. 9 d.lgs. 23/2011 per la disciplina del soggetto passivo IMU.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992

    invocato per la nullità della sentenza per carenza di motivazione; la Corte ha verificato se la motivazione fosse sotto il minimo costituzionale.

  • art. 7 L. 212/2000

    l'obbligo di allegazione riguarda solo gli atti necessari a rendere comprensibili le ragioni della pretesa, non gli atti normativi o comunque noti per pubblicazione.

  • artt. 52 e 59, comma 1, lett. g), L. 446/1997

    richiamati con riferimento alla potestà regolamentare comunale e alla determinazione dei valori delle aree fabbricabili.

  • art. 11, comma 2-bis, d.lgs. 504/1992

    la motivazione dell'avviso è sufficiente se consente al contribuente di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali, senza dover confutare in anticipo ogni possibile esenzione.

  • art. 5, commi 1 e 5, d.lgs. 504/1992

    per la determinazione del valore imponibile delle aree fabbricabili occorre verificare i parametri legali vincolanti, tra cui zona, indice di edificabilità, destinazione d'uso, oneri di adattamento e prezzi medi di mercato.

  • art. 13, comma 3, d.l. 201/2011

    richiamato dal contribuente nel contestare la base imponibile e la normativa applicata dalla CTR.

Massime di principio

  • Il giudice di legittimità non può sostituire la propria interpretazione a quella del giudice di merito quando quest'ultima sia una delle interpretazioni plausibili dell'atto negoziale; la censura è ammissibile solo se si denuncia specificamente la violazione dei canoni ermeneutici o una motivazione meramente apparente.
  • Per censurare l'interpretazione di un contratto in cassazione non basta invocare in astratto gli artt. 1362 ss. c.c.: occorre indicare quali canoni siano stati violati e come, altrimenti il motivo si risolve in una richiesta di riesame del merito.
  • In presenza di 'doppia conforme' è preclusa la deduzione del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., salvo che si alleghi una divergenza tra le due decisioni di merito nei fatti posti a base della decisione.
  • In materia IMU, la motivazione dell'avviso è sufficiente quando indica gli elementi essenziali della pretesa, consentendo al contribuente di comprendere e contestare il debito; non è necessario allegare o confutare preventivamente ogni possibile causa di esenzione astrattamente ipotizzabile.
  • Gli atti normativi o regolamentari comunali richiamati nell'avviso non devono essere necessariamente allegati se sono conoscibili per effetto della loro pubblicazione e se non sono indispensabili a rendere comprensibile la pretesa.
  • La determinazione del valore imponibile delle aree fabbricabili deve rispettare i parametri legali vincolanti; una motivazione che si limiti a richiami generici o apodittici alla stima non è sufficiente, dovendo il giudice verificare concretamente i criteri normativi applicabili.
  • Le delibere comunali che fissano valori venali per aree fabbricabili operano come presunzioni superabili: il giudice può disattenderle e procedere a stima autonoma solo dopo aver verificato, con criteri di legge, che il valore indicato non sia congruo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImposta municipale propria (IMU)
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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