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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04590/2024 del 21/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La ricorrente aveva incaricato una commercialista di seguire la propria posizione contabile, amministrativa e fiscale. La professionista le aveva consigliato di aderire al regime fiscale dei cosiddetti "minimi", ritenuto più favorevole e caratterizzato dall'esonero dall'IVA. In seguito, la ricorrente scoprì di non poter applicare tale regime perché socia anche di una società in accomandita semplice, e quindi dovette effettuare ravvedimento operoso e versare l'IVA al fisco. Inoltre, emerse che la commercialista non aveva dichiarato, per il 2008, alcuni canoni di locazione relativi a un immobile di proprietà della ricorrente, con conseguente intimazione di pagamento per imposta, spese e interessi. La ricorrente agì quindi per ottenere il risarcimento dei danni da inadempimento professionale. In cassazione censurò la sentenza d'appello per: 1) violazione degli artt. 1176, 1223 e 2697 c.c., sostenendo che il danno derivante dal pagamento dell'IVA era stato negato erroneamente e che non gravava su di lei l'onere di provarlo; 2) omesso esame del fatto che il danno consistesse proprio nell'aver versato l'IVA non fatturata ai clienti a causa dell'erroneo consiglio sul regime dei minimi; 3) violazione della disciplina sul regime dei minimi di cui alla L. n. 244 del 2007, assumendo che l'IVA fosse stata ritenuta comunque dovuta e quindi non risarcibile; 4) violazione dell'art. 210 c.p.c. per il mancato accoglimento dell'istanza di esibizione dei documenti fiscali e contabili detenuti dalla professionista; 5) violazione degli artt. 1223 e 2697 c.c. per il mancato risarcimento delle spese sostenute per il successivo rifacimento della contabilità da parte di un nuovo commercialista.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi perché la Corte d'appello aveva correttamente escluso la prova del danno: il danno non poteva dirsi in re ipsa, spettava alla ricorrente allegarlo e provarlo, e i giudici di merito avevano accertato in fatto che non risultava documentalmente provato né il versamento dell'IVA né il pagamento di eventuali sanzioni ulteriori, né era possibile ricavare tale importo induttivamente dal documento prodotto. Ha inoltre dichiarato inammissibile il quarto motivo, ribadendo che il mancato esercizio del potere di esibizione non è sindacabile in cassazione secondo un orientamento restrittivo consolidato, anche perché la documentazione era stata smarrita dalla stessa parte che avrebbe dovuto custodirla. Ha infine ritenuto inammissibile anche il quinto motivo, poiché mirava a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e delle deposizioni testimoniali, attività riservata al giudice di merito. Nulla sulle spese per la mancata costituzione della controparte. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 1176 c.c.

    Richiamato come parametro della diligenza professionale invocata dalla ricorrente, ma non idoneo a superare il difetto di prova del danno.

  • art. 1223 c.c.

    Usato dalla ricorrente per sostenere la risarcibilità delle spese e del pagamento dell'IVA; la Corte ribadisce che il danno deve essere provato e non è risarcibile in via automatica.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte conferma che l'onere di allegare e provare il danno grava sulla parte che ne chiede il risarcimento.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato per i motivi di ricorso; la Corte qualifica parte delle censure come inammissibili perché volte a riesaminare il fatto o formulate in modo non corretto.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Richiamato per escludere l'ammissibilità del vizio di omesso esame nei limiti del ricorso per cassazione avverso decisione conforme nei gradi di merito.

  • art. 210 c.p.c.

    Il mancato esercizio del potere di esibizione non è, di regola, censurabile in cassazione.

  • L. n. 244 del 2007, art. 1, commi 96-117

    Invocata dalla ricorrente in tema di regime fiscale dei minimi; la Corte non accoglie la censura perché decisiva resta la mancanza di prova del danno.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In una domanda risarcitoria per responsabilità professionale, il pregiudizio non si presume in re ipsa: il danneggiato deve allegare e provare sia l'esistenza del danno sia il nesso causale con l'errore professionale.
  • La contestazione in cassazione dell'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito non è ammissibile quando mira solo a ottenere una diversa valutazione delle prove, delle deposizioni testimoniali o della documentazione già esaminata.
  • Il mancato esercizio, da parte del giudice di merito, del potere di ordinare l'esibizione documentale non integra di regola un vizio deducibile in sede di legittimità, salvo specifiche ipotesi non emergenti nel caso di specie.
  • La parte che assume di aver subito spese o pagamenti conseguenti all'inadempimento altrui deve produrre idonea documentazione contabile o fiscale; in difetto, la domanda risarcitoria può essere rigettata per mancata prova del danno.
  • Il vizio di omesso esame del fatto decisivo non può essere utilmente prospettato quando la censura si risolva, in sostanza, nella richiesta di rivalutazione del materiale probatorio o sia comunque precluso dal regime processuale applicabile.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioniProve
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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