Cassazione Civile, Ordinanza n. 04588/2024 del 21/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela)
La controversia
Il soggetto ricorrente aveva presentato domanda di ammissione al passivo del fallimento della società, chiedendo in via privilegiata l'ammissione di crediti asseritamente maturati per indennità di fine incarico di amministratore delegato, per compensi relativi all'attività di liquidatore e per ulteriori emolumenti collegati allo svolgimento dell'incarico. A seguito del rigetto della domanda da parte del giudice delegato e poi del tribunale in sede di opposizione allo stato passivo, il soccombente proponeva ricorso per cassazione avverso il decreto del tribunale. Prima della decisione, il difensore munito di procura speciale depositava atto di rinuncia al ricorso.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione depositata dal difensore del ricorrente munito di procura speciale e ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità. Non ha pronunciato sulle spese, in mancanza di difese della curatela. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, richiamando il principio per cui tale previsione opera solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non anche in caso di rinuncia.
Norme richiamate
è invocato dal ricorrente come base del privilegio del credito azionato in sede di ammissione al passivo.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ribadisce che l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica quando l'impugnazione è oggetto di rinuncia, poiché la norma opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato richiamato dalla Corte.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando validamente proposta dal difensore munito di procura speciale, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, non è dovuta alcuna statuizione sulle spese se la parte intimata non ha svolto difese.
- L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per il soccombente in impugnazione ha natura eccezionale e di stretta interpretazione, sicché non può essere esteso ai casi di rinuncia al ricorso, che restano fuori dalle ipotesi tipiche di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
- Quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia, la Corte non entra nel merito delle censure contro il decreto impugnato e si limita a prenderne atto.
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