Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 04588/2024 del 21/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (curatela)

La controversia

Il soggetto ricorrente aveva presentato domanda di ammissione al passivo del fallimento della società, chiedendo in via privilegiata l'ammissione di crediti asseritamente maturati per indennità di fine incarico di amministratore delegato, per compensi relativi all'attività di liquidatore e per ulteriori emolumenti collegati allo svolgimento dell'incarico. A seguito del rigetto della domanda da parte del giudice delegato e poi del tribunale in sede di opposizione allo stato passivo, il soccombente proponeva ricorso per cassazione avverso il decreto del tribunale. Prima della decisione, il difensore munito di procura speciale depositava atto di rinuncia al ricorso.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione depositata dal difensore del ricorrente munito di procura speciale e ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità. Non ha pronunciato sulle spese, in mancanza di difese della curatela. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, richiamando il principio per cui tale previsione opera solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non anche in caso di rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 2751 bis c.c.

    è invocato dal ricorrente come base del privilegio del credito azionato in sede di ammissione al passivo.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte ribadisce che l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica quando l'impugnazione è oggetto di rinuncia, poiché la norma opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato richiamato dalla Corte.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando validamente proposta dal difensore munito di procura speciale, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, non è dovuta alcuna statuizione sulle spese se la parte intimata non ha svolto difese.
  • L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per il soccombente in impugnazione ha natura eccezionale e di stretta interpretazione, sicché non può essere esteso ai casi di rinuncia al ricorso, che restano fuori dalle ipotesi tipiche di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
  • Quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia, la Corte non entra nel merito delle censure contro il decreto impugnato e si limita a prenderne atto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.