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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04584/2024 del 21/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il Comune ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello di Bari resa inter partes. Tuttavia, nel giudizio di legittimità ha depositato solo la sentenza di primo grado del Tribunale di Foggia e non anche la sentenza di appello specificamente impugnata. La Corte non ha esaminato i motivi di ricorso, rilevando d'ufficio l'omessa produzione del provvedimento impugnato. È stato inoltre osservato, ad abundantiam, che non risultavano prodotte neppure le relate di notifica del ricorso e la procura indicata in calce al ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile perché il ricorrente non ha depositato, nei termini e nelle forme richieste, la sentenza della Corte d'appello di Bari oggetto di impugnazione, come imposto dall'art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c. La Corte ha aggiunto, solo incidentalmente, che mancavano anche le relate di notifica del ricorso e la procura. Non sono state liquidate spese, poiché le parti intimate non hanno svolto attività difensiva. È stato altresì dato atto del presupposto per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica la trattazione del ricorso in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto per il giudizio di legittimità.

  • art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c.

    La mancata produzione della sentenza impugnata determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione.

  • art. 13, 1° comma, quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di definizione sfavorevole del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    Costituisce il parametro di riferimento per la misura dell'ulteriore contributo unificato richiamato dal comma quater.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è onere della parte ricorrente depositare il provvedimento impugnato; la sua mancata produzione comporta l'improcedibilità del ricorso.
  • L'improcedibilità per omesso deposito della sentenza impugnata è rilevabile dalla Corte indipendentemente dall'esame dei motivi di ricorso.
  • La mancata costituzione degli intimati esclude la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
  • Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto per legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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