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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04586/2024 del 21/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato due intimazioni di pagamento emesse dall’agente della riscossione per IVA, imposte dirette e ritenute, insieme alle cartelle di pagamento, ai ruoli e agli atti impositivi presupposti. In primo grado il ricorso era stato rigettato; in appello la CTR aveva confermato la decisione ritenendo tardivo il ricorso perché proposto oltre il termine di 60 giorni dalla notifica delle cartelle. In Cassazione la società ha proposto sedici motivi. I primi quattro e i successivi dal sesto al sedicesimo erano diretti, in sintesi, a denunciare omesse pronunce, violazioni del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, vizi della motivazione, invalidità e/o inesistenza delle notifiche delle cartelle e degli atti presupposti, difetto di prova della rituale notifica, nullità o irregolarità della documentazione prodotta dall’agente della riscossione, mancata esibizione degli originali, prescrizione/decadenza del credito e vizi della procedura notificatoria anche con riferimento all’utilizzo di un servizio postale privato. Con il quinto motivo, ritenuto decisivo, la ricorrente ha denunciato la nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente e per mero rinvio per relationem alla sentenza di primo grado, senza autonoma confutazione delle censure svolte in appello.

La decisione

La Corte ha accolto il quinto motivo, ritenendo nulla la sentenza della CTR perché priva di un’effettiva motivazione: il giudice d’appello si era limitato ad aderire alla pronuncia di primo grado e ad affermare la tardività del ricorso senza illustrare le critiche mosse dall’appellante né spiegare le ragioni del rigetto delle questioni sulla ritualità delle notifiche. Tutti gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, Palermo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato in relazione alla pretesa omessa pronuncia e alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 2697 c.c.

    richiamato più volte come parametro sulla ripartizione dell’onere probatorio relativo alle notifiche e ai fatti estintivi del credito

  • art. 39 L. n. 112/1999

    citato dal ricorrente nel primo motivo; dal testo non emerge una specifica interpretazione della Corte

  • artt. 23 e 32 d.lgs. n. 546/1992

    richiamati nel primo motivo in tema di processo tributario; la Corte valorizza in generale gli artt. 36 e 61 del medesimo decreto per la motivazione della sentenza d’appello

  • art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.

    usato per i motivi di nullità della sentenza, omessa pronuncia e motivazione apparente

  • art. 3 L. n. 241/1990

    richiamato nei motivi sulla motivazione degli atti, senza specifica statuizione di merito

  • art. 7 L. n. 212/2000

    richiamato nei motivi sulla motivazione degli atti tributari, senza specifica statuizione di merito

  • art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c.

    richiamato per la dedotta nullità della sentenza per carenza di motivazione

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    la Corte afferma che la sentenza d’appello completamente carente di autonoma motivazione è nulla anche in relazione a tale disposizione

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    la Corte richiama l’orientamento secondo cui la sentenza tributaria è nulla se non espone le critiche all’appello e le ragioni del loro rigetto

  • art. 61 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato insieme all’art. 36 d.lgs. 546/1992 per il dovere di motivazione della decisione d’appello in materia tributaria

  • art. 21 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dalla CTR per affermare la tardività del ricorso, essendo decorso il termine decadenziale di 60 giorni

  • art. 148 c.p.c.

    richiamato nei motivi sulle notifiche

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    richiamato nei motivi sulla prova e sul perfezionamento della notifica delle cartelle di pagamento

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato nei motivi sulle modalità di notificazione degli atti tributari

  • art. 18 d.P.R. n. 445/2000

    richiamato nei motivi sulla conformità delle copie prodotte in giudizio

  • art. 2712 c.c.

    richiamato in tema di prova documentale delle copie e loro valore probatorio

  • art. 2719 c.c.

    richiamato in tema di disconoscimento e conformità delle copie agli originali

  • art. 22, co. 5, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato per la richiesta di esibizione degli originali degli atti

  • art. 2946 c.c.

    richiamato nel motivo su prescrizione del credito tributario

  • art. 140 c.p.c.

    richiamato nei motivi sulle irregolarità della procedura notificatoria e sul perfezionamento della notifica per compiuta giacenza

  • art. 149 c.p.c.

    richiamato insieme alla disciplina della notifica postale

  • art. 4 L. n. 890/1992

    richiamato nel motivo sulla notifica e sulla compiuta giacenza

  • artt. 3, 4, 12 e 14 d.lgs. n. 261/1999

    richiamati nel motivo sulla notificazione tramite operatore postale privato

  • art. 24 d.P.R. n. 602/1973

    richiamato nel motivo sulla documentazione da conservare ed esibire da parte del concessionario

Massime di principio

  • In materia tributaria, la sentenza di appello è nulla quando si limita ad aderire in modo apodittico alla decisione di primo grado senza dare conto delle censure svolte dall’appellante e senza spiegare le ragioni del loro rigetto, perché in tal modo non è possibile individuare il thema decidendum né il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
  • La motivazione per relationem è legittima solo se il giudice d’appello rende comunque percepibili le ragioni della decisione; è invece mera motivazione apparente quando si traduce in una formula di stile o in un richiamo acritico e non argomentato alla pronuncia impugnata.
  • Quando il giudice d’appello fonda la decisione sulla tardività del ricorso, deve comunque confrontarsi con i motivi di impugnazione che contestano la ritualità della notifica degli atti presupposti, poiché tali contestazioni sono potenzialmente decisive per il decorso del termine di impugnazione.
  • Se viene accolta una censura di nullità della sentenza per difetto di motivazione, gli ulteriori motivi di ricorso che investono il merito restano assorbiti e devono essere esaminati dal giudice di rinvio.
  • Nel processo tributario, la decisione deve esporre in modo autonomo e non meramente adesivo le ragioni della conferma o della riforma della sentenza di primo grado, in coerenza con gli obblighi motivazionali previsti dal d.lgs. n. 546/1992 e dall’art. 118 disp. att. c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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