Cassazione Civile, Ordinanza n. 04585/2024 del 21/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società proprietaria di un vasto compendio immobiliare ha chiesto il riconoscimento di un indennizzo ex art. 39 del d.P.R. n. 327 del 2001 per la limitazione della capacità edificatoria del bene, sostenendo che la propria area fosse stata assoggettata, nel tempo, a vincoli urbanistici e a successive varianti pianificatorie che avrebbero di fatto impedito l'utilizzo edificatorio previsto dalla convenzione urbanistica del 1962 e dal PRG del 1971. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo, da un lato, che per le vicende anteriori al 1993 fosse già intervenuto giudicato, e, dall'altro, che per il periodo successivo non fosse stato provato un concreto pregiudizio risarcibile o indennizzabile. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) omesso esame di fatti decisivi e violazione del giudicato, lamentando che la Corte territoriale non avrebbe considerato la sostanziale continuità dei vincoli e degli impedimenti urbanistici anche dopo il 1993, nonché il rilievo della consulenza tecnica e del diniego regionale sul piano dei servizi; 2) violazione degli artt. 3, 41 e 42 Cost., dell'art. 1 Prot. add. CEDU e dell'art. 39 d.P.R. n. 327 del 2001, sostenendo che il diritto all'indennizzo sarebbe dovuto anche per i periodi anteriori all'entrata in vigore del testo unico e che la vicenda andrebbe letta come una compressione unitaria e continua del diritto di proprietà.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d'appello non aveva omesso l'esame dei fatti rilevanti, ma li aveva ricostruiti distinguendo correttamente i diversi periodi urbanistici; inoltre il motivo mirava in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove, preclusa in sede di legittimità. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi: la sentenza impugnata non aveva affermato un principio generale di non indennizzabilità ante d.P.R. n. 327 del 2001, ma aveva escluso il diritto nel caso concreto per mancanza di prova del pregiudizio e per l'assenza di reazioni appropriate del proprietario al perdurare dell'incertezza urbanistica. È stata confermata la statuizione sulle spese a carico della ricorrente, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 39 d.P.R. n. 327 del 2001
art. 39 del D.P.R. 327/2001
la disposizione è richiamata come base dell'indennizzo invocato; la Corte precisa che la sua applicabilità decorre dal 30 giugno 2003 e che, nel caso concreto, comunque non è stato dimostrato il pregiudizio indennizzabile.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il vizio denunciabile riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la diversa valutazione di questioni, argomentazioni, prove o ricostruzioni alternative dei fatti.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
art. 360, c.1, n.3, c.p.c.
la violazione di legge è esclusa quando la censura, in realtà, si risolva in una contestazione del giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito.
art. 3 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla tutela della proprietà e dell'indennizzabilità delle compressioni urbanistiche.
art. 41 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della tutela dell'iniziativa economica privata.
art. 42 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della necessaria indennizzabilità delle limitazioni sostanzialmente espropriative della proprietà privata.
art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU
richiamato dalla ricorrente come parametro sovranazionale di tutela del godimento pacifico della proprietà e di compensazione delle compressioni illegittime.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 2697 c.c.
richiamato in via implicita nella parte in cui la Corte sottolinea la mancata prova del pregiudizio da parte del proprietario.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. è censurabile solo l'omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti; non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o proporre una ricostruzione alternativa dei fatti.
- La deduzione di violazione di legge non è ammissibile quando, sotto la veste formale dell'errore di diritto, si contesti in realtà l'apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
- In materia di vincoli urbanistici e pretesa indennitaria, il giudicato formatosi sulle vicende anteriori impedisce di rimettere in discussione la natura dei vincoli e i diritti già negati per quel periodo, salvo nuovi fatti costitutivi successivi e autonomi.
- Il diritto all'indennizzo per la reiterazione o protrazione di vincoli urbanistici non deriva automaticamente dalla mera esistenza del vincolo o dalla sua scadenza di fatto, ma richiede l'individuazione dell'atto reiterativo e la prova del concreto pregiudizio subito.
- Il periodo di 'vuoto urbanistico' non è equiparabile, di per sé, a un vincolo espropriativo; il proprietario deve attivarsi con gli strumenti previsti dall'ordinamento per sollecitare la pianificazione e reagire all'inerzia dell'amministrazione.
- La qualificazione di un vincolo come conformativo o espropriativo è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non apparente e logicamente coerente.
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