Cassazione Civile, Ordinanza n. 04591/2024 del 21/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Lo studio commerciale aveva insinuato un credito nel passivo della procedura fallimentare, ma il tribunale, decidendo sull'opposizione allo stato passivo ex art. 98 l.f., aveva respinto l'opposizione e confermato l'esclusione del credito. Avverso tale decreto era stato proposto ricorso per cassazione dalla parte soccombente. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo: il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso e la curatela ha accettato la rinuncia al proprio controricorso ex art. 390 c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia al ricorso, con accettazione della rinuncia da parte del controricorrente. Quanto al contributo unificato, ha richiamato il principio secondo cui l'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma riguarda solo rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 98 L.F.
Norma processuale richiamata come base del procedimento di opposizione allo stato passivo definito dal tribunale.
art. 390 c.p.c.
Consente la rinuncia al ricorso, con necessaria accettazione della controparte per la definizione estintiva del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
"non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione"
L'ulteriore contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso, perché la disposizione riguarda solo i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Disposizione che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 380 bis 1 c.p.c.
Norma sul procedimento camerale di trattazione del ricorso per cassazione richiamata nel provvedimento.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio.
- L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 ha natura eccezionale e sanzionatoria e non può essere applicato oltre i casi espressamente previsti dalla legge.
- In materia di impugnazioni, la disciplina dell'ulteriore contributo unificato opera solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità, non anche in caso di rinuncia all'impugnazione.
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