Cassazione Civile, Ordinanza n. 20803/2022 del 28/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo, ha cassato la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 3, c.p.c., ha annullato il provvedimento dirigenziale che aveva rilasciato l'autorizzazione unica per l'impianto idroelettrico. Ha inoltre compensato integralmente le spese per la novità della questione giuridica.
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce dal rilascio di un'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico, con opere di presa e nuove condotte, dopo che era già stata rilasciata una concessione di derivazione d'acqua e acquisito il parere favorevole di compatibilità ambientale. I proprietari di alcuni immobili interessati da provvedimenti ablatori impugnano l'autorizzazione sostenendo, anzitutto, che il divieto/localizzazione delle aree non idonee introdotto dal piano energetico ambientale regionale dovesse bloccare l'istruttoria dell'autorizzazione unica, e che non fosse sufficiente far valere la precedente domanda di concessione di acqua. Contestano inoltre la legittimità dell'opera sotto il profilo delle distanze legali rispetto al loro fabbricato e alla veduta, nonché la corretta qualificazione del titolo ablatorio imposto sui loro terreni, sostenendo che fosse necessario considerare una servitù di acquedotto e non soltanto una servitù di passaggio, con conseguente diverso e maggiore indennizzo. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha interpretato la disciplina regionale e l'autorizzazione unica come riferite alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto, e ha affermato che la salvaguardia prevista per le istanze presentate prima del 2 luglio 2015 operava per chi avesse già presentato la domanda di autorizzazione alla costruzione dell'impianto, in funzione dell'affidamento maturato sulla fattibilità dell'opera. Ha escluso che la concessione di derivazione, o la precedente valutazione di impatto ambientale, potessero neutralizzare il successivo divieto localizzativo del PEAR. I motivi sulla disciplina delle distanze e sulla servitù sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
regola l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili, comprensiva delle opere connesse e indispensabili.
art. 29, comma 1-ter, l. reg. Lombardia n. 26/2003
costituisce il riferimento regionale per la disciplina delle aree e delle istanze relative agli impianti da fonti rinnovabili, con rinvio all'autorizzazione unica.
delib. Giunta Reg. Lombardia n. 3905/2015
le istanze per impianti da fonti rinnovabili presentate prima del 2 luglio 2015 devono essere istruite secondo la disciplina previgente quanto alle aree non idonee; la Corte la interpreta come norma di tutela dell'affidamento sulla fattibilità dell'opera, riferita alla domanda di costruzione/gestione dell'impianto.
delib. Giunta Reg. Lombardia n. 3706/2015
richiamata dai ricorrenti nel quadro normativo regionale pertinente.
delib. Giunta Reg. Lombardia n. 3298/2012
richiamata dai ricorrenti in relazione al titolo e alle servitù incidenti sui fondi.
art. 2 reg. reg. Lombardia n. 2/2006
riconosce al concessionario il titolo a realizzare le opere relative alla derivazione; la Corte lo considera distinto dall'autorizzazione unica per l'impianto.
art. 21 reg. reg. Lombardia n. 2/2006
richiamato nel primo motivo come norma regionale pertinente alla disciplina della derivazione.
art. 7 r.d. n. 1775/1933
richiamato dai ricorrenti per sostenere la distinzione tra concessione di acqua e autorizzazione alla costruzione dell'impianto.
richiamato nel primo motivo nel quadro della disciplina ambientale.
richiamato nel primo motivo nel quadro della disciplina ambientale.
richiamato dalla Corte per affermare che la valutazione ambientale strategica ha contenuto e funzione diversi rispetto alla VIA del singolo intervento.
richiamato nel primo motivo nel quadro della disciplina ambientale.
richiamato nel primo motivo nel quadro della disciplina ambientale.
richiamato nel primo motivo nel quadro della disciplina ambientale.
richiamato nel primo motivo nel quadro della disciplina ambientale.
richiamato nel primo motivo.
art. 9 d.m. n. 1444/1968
richiamato nel secondo motivo come norma sulle distanze legali tra costruzioni e pareti finestrate.
art. 23, comma 2, norme tecniche di attuazione del piano di governo del territorio del Comune di Cremeno
richiamato nel secondo motivo quale disciplina locale sulle distanze.
richiamato nel secondo motivo come possibile norma derogatoria in tema di distanze.
richiamato nel secondo motivo; la Corte dà atto che la sentenza impugnata lo aveva invocato, ma i ricorrenti contestano la sua pertinenza.
art. 96 r.d. n. 523/1904
richiamato nel secondo motivo in tema di limiti alle nuove costruzioni vicino ai corsi d'acqua.
richiamato nel secondo motivo per la distanza minima rispetto alle vedute.
d.m. 10 settembre 2010
richiamato nel terzo motivo nel quadro delle servitù connesse agli impianti idroelettrici.
richiamati nel terzo motivo come norme sulle servitù di acquedotto e sugli effetti dell'asservimento.
richiamato nel terzo motivo in relazione al titolo edilizio e alle opere autorizzate.
consente alla Corte, una volta cassata la sentenza e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito annullando il provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Quando una norma regionale transitoria collega la prosecuzione dell'istruttoria alla domanda di realizzazione dell'impianto, il discrimine temporale va riferito all'istanza di autorizzazione unica per costruzione ed esercizio, non alla sola precedente domanda di concessione della risorsa idrica, se i due procedimenti hanno oggetto e finalità diverse.
- Un atto di pianificazione che introduca aree non idonee alla localizzazione di impianti da fonti rinnovabili può incidere anche su procedimenti già in corso solo nei limiti espressamente previsti; la tutela dell'affidamento opera per chi abbia già investito in vista della realizzazione dell'opera, ma non può essere elusa mediante atti o pareri aventi finalità diverse e autonomi rispetto alla disciplina localizzativa.
- La valutazione di impatto ambientale, o altro giudizio ambientale settoriale, non sostituisce né supera un successivo divieto localizzativo di fonte pianificatoria quando abbia finalità e oggetto diversi; la compatibilità ambientale dell'intervento non equivale automaticamente alla sua autorizzabilità urbanistico-territoriale o localizzativa.
- In sede di cassazione, se l'accoglimento di un motivo comporta la caduta dell'intero titolo impugnato e non richiede nuovi accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza e decidere nel merito annullando direttamente il provvedimento amministrativo oggetto di impugnazione.
- Le questioni nuove o di particolare incertezza interpretativa possono giustificare la compensazione delle spese di lite.
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