Cassazione Civile, Ordinanza n. 13034/2026 del 06/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un laboratorio privato aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di euro 41.335,89 nei confronti dell'azienda sanitaria provinciale, assumendo che questa avesse illegittimamente decurtato le tariffe dovute per prestazioni di analisi rese tra gennaio e dicembre 2009. L'azienda aveva proposto opposizione, accolta dal Tribunale e poi confermata dalla Corte d'appello. In cassazione il laboratorio ha proposto cinque motivi: (1) violazione della disciplina statale e regionale sulle tariffe sanitarie, sostenendo che lo sconto tariffario del 20% non fosse applicabile al 2009 e che, comunque, il Consiglio di Stato avesse limitato la sua operatività al 31 ottobre o al 31 dicembre 2008; (2) violazione delle norme sulla disapplicazione incidentale degli atti amministrativi, lamentando che il decreto assessoriale tariffario del 2007 dovesse essere disapplicato dal giudice ordinario; (3) violazione delle norme sul giudicato, per omessa considerazione di un precedente decreto ingiuntivo non opposto favorevole al laboratorio; (4) violazione delle norme processuali e dell'art. 11 preleggi, assumendo che la Corte territoriale avesse applicato retroattivamente il decreto assessoriale del 2013; (5) violazione delle norme sulle spese, sostenendo che dovesse disporsi la compensazione e che le liquidazioni fossero eccessive. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi, affermando che lo sconto tariffario previsto dalla normativa statale si applica al triennio 2007-2009, che il giudicato amministrativo richiamato non limitava tale efficacia al solo 2008 nei rapporti tra le parti del presente giudizio, che il motivo sul giudicato interno era inammissibile per difetto di trascrizione e specificità, che non vi è stata applicazione retroattiva illegittima del decreto del 2013 ma solo constatazione del venir meno della sospensione, e che la condanna alle spese seguiva correttamente la soccombenza. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del laboratorio alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso del laboratorio. Ha ritenuto che la pretesa creditoria fosse infondata perché, per le prestazioni rese nel 2009, trovava applicazione lo sconto tariffario del 20% previsto dalla normativa richiamata, nel quadro normativo e giurisprudenziale ricostruito dalla sentenza. Ha inoltre escluso che le decisioni del giudice amministrativo invocate dal ricorrente avessero efficacia vincolante tale da limitare lo sconto al solo 31 dicembre 2008 nei rapporti inter partes, ha dichiarato inammissibile il motivo sul giudicato per difetto di specificità e di trascrizione del provvedimento asseritamente coperto da giudicato, ha respinto la doglianza sulla pretesa retroattività del decreto assessoriale del 2013 e ha confermato la correttezza della regolazione delle spese secondo soccombenza. Il laboratorio è stato condannato a rifondere le spese del giudizio di cassazione e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Sono stati dedotti motivi di ricorso per violazione di legge, vizi processuali e vizio motivazionale, ma la Corte ha ritenuto i motivi infondati o inammissibili.
Richiamato come parametro della dedotta violazione, ma la Corte ha escluso che vi fosse errore del giudice di merito nell'applicazione della normativa rilevante.
artt. 4 e 5 della legge n. 2248/1865, allegato E
Richiamati dal ricorrente per sostenere la disapplicazione incidentale dell'atto amministrativo; la Corte ha escluso i presupposti della disapplicazione nel caso concreto.
Invocato per dedurre ultrapetizione; la Corte ha escluso che il giudice di merito si fosse pronunciato oltre i limiti della domanda.
Richiamato nel terzo motivo insieme agli artt. 112 e 324 c.p.c.; il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità.
Richiamato per lamentare la violazione del giudicato; la censura è stata dichiarata inammissibile.
La Corte ha ricordato che il giudicato amministrativo, come quello civile, vincola nei limiti oggettivi del decisum, ma non si estende a snodi logici o a profili non coperti dall'efficacia conformativa.
art. 11 preleggi
Invocato per sostenere l'illegittima applicazione retroattiva del decreto assessoriale del 2013; la Corte ha escluso la retroattività indebita.
La condanna alle spese è stata ritenuta corretta in applicazione del principio di soccombenza; non vi era spazio per la compensazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.
art. 1, comma 796, lett. o), L. n. 296/2006
La Corte ha affermato che lo sconto tariffario previsto da tale norma si applica alle prestazioni del triennio 2007-2009.
art. 1, comma 170, L. n. 311/2004
Richiamato nella ricostruzione della disciplina tariffaria sanitaria e delle successive modifiche normative.
art. 8-sexies d.lgs. n. 502/1992
Richiamato dal ricorrente nella censura sulla disciplina delle tariffe sanitarie.
La Corte ha valorizzato la modifica normativa che prevedeva l'aggiornamento triennale delle tariffe e ha escluso che ciò limitasse lo sconto al solo 2008.
art. 8, comma 3, d.l. n. 248/2007, conv. in L. n. 31/2008
La disposizione è stata richiamata per affermare che la determinazione e l'aggiornamento triennale delle tariffe non escludevano l'applicazione dello sconto per l'intero triennio 2007-2009.
d.m. 12 settembre 2006
Richiamato nella ricostruzione del contenzioso amministrativo sulle tariffe sanitarie e sul suo annullamento.
art. 24, comma 22, l. reg. Sicilia n. 2/2007
La Corte ha richiamato la norma regionale come coerente con l'operatività delle misure di contenimento della spesa per il triennio 2007/2009.
Richiamato per la trattazione in adunanza camerale.
Massime di principio
- Nei rapporti relativi a tariffe sanitarie, la legittimità del credito va valutata alla luce dell'intero quadro normativo applicabile al periodo delle prestazioni, senza isolare singoli atti amministrativi se la disciplina legislativa e regionale ne impone l'operatività per un determinato triennio.
- Il giudicato formatosi su sentenze del giudice amministrativo che annullano atti generali produce efficacia ultra partes solo nei limiti del profilo caducatorio; non si estende automaticamente a ogni affermazione motivazionale o a snodi logici utilizzati per decidere.
- La disapplicazione incidentale dell'atto amministrativo da parte del giudice ordinario richiede che l'atto sia effettivamente rilevante e illegittimo rispetto al rapporto dedotto; non può essere utilizzata per elidere una disciplina applicabile quando la tesi dell'illegittimità è infondata nel merito.
- La censura sul giudicato presuppone la puntuale trascrizione o quantomeno la completa indicazione del provvedimento asseritamente coperto da giudicato; in difetto, il motivo è inammissibile per carenza di specificità.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la questione centrale è l'esistenza e l'entità del rapporto di credito-debito, non la mera legittimità formale del decreto monitorio.
- La regolazione delle spese segue il principio di soccombenza quando tutte le censure dell'appello o del ricorso risultano infondate; la compensazione richiede presupposti che non possono essere desunti dalla sola pendenza di contestazioni sulla disciplina sostanziale.
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