Cassazione Civile, Ordinanza n. 35497/2023 del 19/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministratore)
La controversia
A seguito del controllo della dichiarazione della società poi fallita, l'amministrazione finanziaria iscriveva a ruolo somme per IRAP, IRES e IVA riferite all'anno d'imposta 2007 e, tramite agente della riscossione, notificava all'amministratore una cartella di pagamento quale coobbligato in solido con la società. Il contribuente impugnava l'atto sostenendo, tra l'altro, che la cartella non fosse stata preceduta da un valido avviso di accertamento o da avviso bonario, con lesione del diritto di difesa; che la motivazione della sentenza d'appello fosse apparente o insufficiente; e che la responsabilità ex art. 36 d.P.R. 602/1973 non potesse estendersi, ratione temporis, a IVA e IRAP ma soltanto alle imposte sui redditi. L'Agenzia resisteva chiedendo il rigetto.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi tre motivi di ricorso, ritenendo inammissibile il primo per difetto di interesse, infondati il secondo e il terzo perché la CTR aveva effettivamente preso in considerazione la contestazione del contribuente e aveva reso una motivazione esistente e intelligibile. Ha invece accolto il quarto, il quinto e il sesto motivo: ha affermato che la responsabilità degli amministratori ex art. 36 d.P.R. 602/1973 ha natura di obbligazione propria ex lege, civilistica e sussidiaria, ma, nel regime temporale applicabile alla vicenda, riguarda solo le imposte sui redditi e non anche IVA e IRAP; inoltre, il contribuente doveva essere previamente destinatario di un atto motivato di accertamento ai sensi della norma citata, autonomamente impugnabile. La sentenza d'appello è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente.
Norme richiamate
La responsabilità di liquidatori, amministratori e soci per debiti fiscali della società è una responsabilità ex lege, di natura civilistica e non tributaria; deve essere accertata con atto motivato notificato al soggetto interessato, avverso il quale è ammesso ricorso. Nel regime ratione temporis richiamato dalla Corte, essa opera solo per le imposte sui redditi e non per IVA o IRAP.
La disposizione delimita l'ambito applicativo dell'art. 36 d.P.R. 602/1973 alle sole imposte sui redditi, escludendone l'estensione all'IVA e all'IRAP per il periodo d'imposta considerato.
L'avviso bonario è dovuto solo quando dal controllo automatico emergano errori o incertezze rilevanti nella dichiarazione; fuori da tali ipotesi non sussiste l'obbligo di preventiva comunicazione.
art. 24 Cost.
È evocato dal ricorrente per sostenere la lesione del diritto di difesa derivante dalla mancata previa notifica di un atto di accertamento.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato ai fini della censura sulla motivazione della sentenza d'appello.
Richiamato ai fini della dedotta nullità per mancanza o apparenza della motivazione.
Richiamato ai fini della dedotta nullità per insufficienza o mancanza della motivazione.
d.lgs. 546/1992, artt. 1, 36 e 61
Richiamati in relazione ai vizi di motivazione e alla struttura della sentenza tributaria.
Utilizzato come parametro dei motivi di ricorso: nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.
Richiamato quale modalità di notifica dell'atto motivato di accertamento previsto dall'art. 36 d.P.R. 602/1973.
La Corte riconduce la responsabilità dell'amministratore alle regole civilistiche di diligenza.
La Corte ricondice la responsabilità dell'amministratore a una responsabilità per inadempimento di fonte civilistica.
Massime di principio
- La responsabilità degli amministratori per debiti fiscali della società prevista da una norma speciale di riscossione va qualificata, quando la disciplina lo preveda, come obbligazione propria ex lege di natura civilistica e non come mera successione nel debito tributario della società.
- Quando la legge richiede un atto motivato di accertamento nei confronti del responsabile, la cartella di pagamento non può essere il primo atto con cui si rende nota la pretesa, se ciò impedisce al destinatario di comprendere titolo e presupposti della responsabilità e di difendersi.
- L'ambito oggettivo della responsabilità speciale va interpretato in modo restrittivo secondo la normativa ratione temporis applicabile: non è consentito estenderla a tributi diversi da quelli espressamente contemplati dalla disciplina vigente.
- La censura di motivazione è inammissibile o infondata quando la sentenza impugnata, pur sintetica, consente di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e dà conto del punto decisivo controverso.
- L'avviso bonario è dovuto solo in presenza di errori o incertezze rilevati dal controllo automatizzato della dichiarazione; in assenza di tali presupposti non sussiste un obbligo generalizzato di preventiva comunicazione.
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