Cassazione Civile, Ordinanza n. 19823/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La dipendente impugnava il rigetto, in primo e secondo grado, delle domande dirette a far accertare l'illegittimità dell'apertura del procedimento disciplinare avviato per fatti extralavorativi oggetto anche di procedimento penale, nonché dell'immediata sospensione del procedimento disciplinare e del provvedimento di sospensione cautelare. In cassazione deduceva: violazione delle norme sul procedimento disciplinare nel pubblico impiego e del CCNL, sostenendo che l'art. 55-ter d.lgs. 165/2001 imponga, come regola, la prosecuzione del procedimento disciplinare anche se pende il penale, e che la sospensione fosse stata disposta solo per la pendenza del procedimento penale senza i presupposti richiesti; contestava inoltre la qualificazione della condotta come grave, la tempestività della contestazione, la motivazione apparente della sentenza d'appello sul diritto di difesa e sull'audizione, nonché la ritenuta specificità della contestazione disciplinare.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi. Ha affermato che la sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del penale è una facoltà discrezionale della pubblica amministrazione quando, per la complessità degli accertamenti o per altre ragioni, non disponga di elementi sufficienti per definire il procedimento; ha inoltre ritenuto inammissibili le censure che non riportavano adeguatamente i fatti disciplinari e quelli penali, e ha escluso la nullità della motivazione, l'obbligo di previa audizione prima della sospensione cautelare e la genericità della contestazione sulla base della motivazione della sentenza impugnata. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 55-ter d.lgs. n. 165/2001
Introduce la regola dell'autonomia tra procedimento disciplinare e procedimento penale; la sospensione del disciplinare è facoltativa e discrezionale, non obbligatoria, e può essere adottata come eccezione quando la P.A. non disponga di elementi sufficienti o vi sia particolare complessità degli accertamenti.
art. 55-bis, quarto comma, d.lgs. n. 165/2001
Richiamato dalla ricorrente nel contesto delle garanzie procedimentali, ma la Corte non ne ha tratto una violazione decisiva nel caso concreto.
art. 14, comma 2, CCNL
La Corte d'appello non lo ha applicato come fondamento della decisione; la Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione di legittimità della sospensione sulla base dell'art. 55-ter.
art. 13 CCNL
Richiamato per contestare la qualificazione della condotta e la gravità dell'addebito; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e di autosufficienza.
Richiamato in relazione ai vizi di ultrapetizione e alla dedotta nullità della motivazione, ma la Corte ha escluso le violazioni prospettate.
Richiamato tra le norme asseritamente violate, senza che la censura sia stata ritenuta fondata.
Invocato in tema di onere della prova, ma senza esito favorevole alla ricorrente.
Richiamato quale criterio interpretativo del CCNL e degli atti, senza che la Corte ravvisasse violazioni decisive.
art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.
Usato come parametro per i motivi di violazione di legge.
art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.
Usato per dedurre nullità della sentenza e motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio.
art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.
Usato per lamentare omesso esame di fatti decisivi; la censura è stata dichiarata inammissibile anche per la preclusione derivante dall'art. 348-ter c.p.c.
Richiamato per affermare l'inammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5, quando la sentenza d'appello non si discosti dalla decisione di primo grado e manchi il necessario confronto tra le rationes decidendi.
Richiamato per contestare la negazione dell'interesse ad agire; la censura è stata respinta.
Richiamato in tema di motivazione della sentenza; la Corte ha escluso la nullità.
art. 111 Cost.
Richiamato a sostegno della doglianza sulla motivazione apparente, ritenuta infondata.
Richiamato solo come riferimento generico al reato di minaccia, senza che la Cassazione potesse verificarne la concreta incidenza per difetto di autosufficienza del ricorso.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla proporzionalità della sanzione, senza accoglimento.
Richiamato dalla ricorrente in tema di giustificazione del recesso/proporzionalità, senza esito favorevole.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale del ricorso.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato, la pendenza di un procedimento penale non impone automaticamente la sospensione del procedimento disciplinare: la sospensione è una facoltà discrezionale della pubblica amministrazione, esercitabile quando, per la complessità degli accertamenti o per altre ragioni, non siano disponibili elementi sufficienti per definire il procedimento.
- La contestazione degli addebiti disciplinari deve essere specifica al fine di consentire una difesa concreta del lavoratore, ma, per fatti extralavorativi o altrimenti non direttamente percepiti dal datore, è sufficiente indicare il fatto contestato e la fonte della conoscenza; chi deduce la genericità deve spiegare in che modo sia stato concretamente leso il diritto di difesa.
- Le censure di legittimità devono essere autosufficienti: se si invoca l'erronea qualificazione dei fatti o la violazione di norme disciplinari, occorre riportare nel ricorso i fatti contestati, i capi di imputazione e gli elementi essenziali del procedimento, altrimenti il motivo è inammissibile.
- La sospensione cautelare del dipendente pubblico ha natura interinale e provvisoria, non sanzionatoria, ed è finalizzata a tutelare l'interesse pubblico all'efficienza e imparzialità dell'amministrazione; perciò non richiede necessariamente una previa audizione dell'interessato.
- In sede di ricorso per cassazione, il vizio di motivazione apparente o l'omesso esame di fatti decisivi non è configurabile se il giudice di appello si è sostanzialmente allineato alla decisione di primo grado e il ricorrente non indica in modo puntuale le diverse rationes decidendi delle due sentenze.
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