Cassazione Civile, Ordinanza n. 19858/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia trae origine dall'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata INPS per l'anno 2012 di un ingegnere iscritto all'albo e titolare di partita IVA. Il professionista aveva ottenuto in primo grado l'annullamento dell'iscrizione, ma la Corte d'appello ha riformato la decisione, ritenendo legittima la pretesa contributiva dell'INPS e rigettando anche l'eccezione di prescrizione. In particolare, il giudice di merito ha ritenuto che la prescrizione quinquennale decorresse dalla data di versamento, prorogata all'8 luglio 2013 dal D.P.C.M. 13 giugno 2013, e che l'avviso bonario notificato il 31 luglio 2018 fosse tempestivo come atto interruttivo. Il ricorrente ha proposto un unico motivo per violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c. in combinato disposto con l'art. 3 L. 335/1995, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente applicato la disciplina fiscale sulla proroga, confondendo il termine differito al 20 agosto 2013 come ulteriore scadenza del debito principale; secondo il ricorrente, invece, il termine di scadenza era l'8 luglio 2013 e la successiva facoltà di versamento al 20 agosto con maggiorazione dello 0,40% non spostava in avanti la decorrenza della prescrizione. Deduceva inoltre l'inapplicabilità della disciplina di cui al D.L. 16/2012 conv. in L. 44/2012.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto errata la lettura della Corte d'appello sulla decorrenza della prescrizione, affermando che il termine quinquennale per i contributi dovuti alla Gestione Separata decorre dalla scadenza del termine di pagamento effettivamente prorogato dal D.P.C.M. 13 giugno 2013, cioè dall'8 luglio 2013, e non dal 20 agosto 2013. La facoltà di versare entro il 20 agosto con maggiorazione dello 0,40% è stata qualificata come mera agevolazione di pagamento di un debito già scaduto e non come ulteriore termine di adempimento idoneo a differire il dies a quo della prescrizione. Poiché l'avviso bonario è stato notificato il 31 luglio 2018, quindi oltre il quinquennio decorrente dall'8 luglio 2013, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, per nuovo esame anche sugli eventuali ulteriori atti interruttivi e sulla regolazione delle spese.
Norme richiamate
È la norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge in cassazione.
La prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso dei contributi alla Gestione Separata coincide con la scadenza del termine di pagamento.
È richiamato come base della disciplina della prescrizione dei contributi previdenziali.
Individua l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata per le attività professionali ivi ricomprese.
art. 18 comma 12 D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011
È richiamato quale interpretazione autentica in tema di copertura previdenziale delle attività libero-professionali abituali, anche se non esclusivo oggetto dell'attività.
art. 12 comma 5 D.lgs. 241/1997
Consente il differimento dei termini per gli adempimenti e, nei limiti previsti, la soppressione della maggiorazione per un periodo non superiore ai primi venti giorni.
art. 3-quater D.L. 16/2012 conv. in L. 44/2012
È ritenuto non applicabile per spostare al 20 agosto la scadenza del versamento contributivo già prorogato all'8 luglio.
art. 55 r.d.l. 1827/1935
Viene richiamato come principio generale in materia di assicurazioni obbligatorie, secondo cui la prescrizione decorre dal momento in cui i singoli contributi dovevano essere versati.
Massime di principio
- Per i contributi dovuti alla Gestione Separata, la prescrizione quinquennale decorre dalla scadenza del termine di pagamento effettivamente applicabile, comprensivo di eventuali proroghe disposte con atto normativo o amministrativo competente.
- La mera dichiarazione dei redditi del professionista non costituisce presupposto del credito contributivo: essa è una dichiarazione di scienza e non differisce il momento in cui il diritto dell'ente può essere fatto valere.
- La facoltà di versare oltre la scadenza originaria con maggiorazione corrisponde a una agevolazione di pagamento di un debito già scaduto e non integra un termine alternativo dell'obbligazione principale, salvo diversa previsione espressa.
- Ai fini dell'interruzione della prescrizione, occorre verificare se l'ente abbia compiuto un atto idoneo entro il termine quinquennale decorrente dalla scadenza corretta del versamento; tale verifica compete al giudice di merito.
- Quando la disciplina speciale prevede un differimento del termine di versamento, il dies a quo della prescrizione si sposta solo fino alla nuova scadenza legale del pagamento, non fino a eventuali ulteriori termini agevolati collegati alla maggiorazione per ritardato versamento.
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