Cassazione Civile, Ordinanza n. 19841/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un dipendente della Regione Campania, già inserito in un ruolo speciale ad esaurimento e poi inquadrato come funzionario ingegnere, aveva chiesto di essere riconosciuto in prima qualifica dirigenziale con decorrenza giuridica dal 1 marzo 1992 e di ottenere le differenze retributive dal dicembre 1999. La pretesa si fondava sullo svolgimento, prima e dopo l'immissione in ruolo, di attività tecniche e di coordinamento che egli riteneva equivalenti a mansioni dirigenziali, anche in relazione a incarichi come responsabile di progetti, lavori, procedimenti, collaudi, commissioni e funzioni di ingegnere capo. La Corte d'appello aveva però escluso che le allegazioni fossero sufficientemente specifiche e aveva ritenuto che i compiti descritti fossero compatibili con la qualifica di funzionario ingegnere/categoria D, senza dimostrazione della pienezza qualitativa e quantitativa delle mansioni dirigenziali. Con il ricorso per cassazione il dipendente deduceva violazione e falsa applicazione della normativa regionale e statale sul reinquadramento e un omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che il giudice di merito avesse trascurato documenti e incarichi successivi, nonché la natura dirigenziale delle funzioni svolte fin dalla convenzione originaria e comunque fino al reinquadramento del 1999.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non colpissero la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale aveva compiuto un accertamento di fatto escludendo il carattere dirigenziale delle mansioni svolte. Le doglianze, pur formalmente incardinate su violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, miravano in sostanza a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e dei documenti richiamati dal ricorrente, operazione non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 12 L. n. 730/1986
Richiamato come base del concorso speciale riservato e del successivo inserimento nel ruolo speciale ad esaurimento; non è oggetto di specifica interpretazione autonoma nella decisione.
L. regionale Campania n. 4/1990
Indicata come norma istitutiva del ruolo ad esaurimento nel quale il dipendente fu immesso.
L. regionale Campania n. 27/1984
Richiamata nelle censure e nella motivazione della Corte territoriale in relazione alla disciplina dell'inquadramento e delle mansioni, ma non interpretata in modo autonomo dalla Cassazione.
La Corte d'appello ha escluso che la domanda originaria fosse fondata su tale norma; la Cassazione riporta tale dato senza sviluppare un'interpretazione autonoma.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La Corte ribadisce che il vizio di omesso esame non può essere usato per ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
art. 8 CCNL 31.3.1999
Richiamato dalla Corte territoriale per affermare che le posizioni organizzative sono attribuibili a dipendenti di categoria D e non implicano mutamento di area o profilo professionale.
art. 9 CCNL 31.3.1999
Richiamato in relazione alle modalità di conferimento a termine delle posizioni organizzative.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che, sotto la veste di violazione di legge o di omesso esame di fatti decisivi, miri in realtà a una nuova valutazione del merito e delle prove già esaminate dal giudice di appello.
- Per ottenere il riconoscimento di mansioni dirigenziali o il corrispondente trattamento economico, il lavoratore deve allegare e provare in modo specifico il contenuto concreto, qualitativo e quantitativo delle attività svolte e delle responsabilità assunte; allegazioni generiche non sono sufficienti.
- La verifica della riconducibilità delle mansioni a una qualifica superiore richiede il confronto tra le attività effettivamente svolte e la declaratoria contrattuale o normativa della qualifica invocata; incarichi temporanei o posizioni organizzative non determinano automaticamente un mutamento stabile di profilo o di area.
- Il vizio di motivazione o di omesso esame è configurabile solo se il fatto storico decisivo non sia stato effettivamente considerato, non quando si contesti la valutazione delle risultanze documentali o testimoniali compiuta dal giudice di merito.
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