Cassazione Civile, Ordinanza n. 19846/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di pagamento dell'equo premio dovuto a un ricercatore pubblico per un'invenzione realizzata nell'ambito del rapporto di lavoro e poi brevettata e sfruttata economicamente dall'ente. Il tribunale aveva revocato un decreto ingiuntivo per una somma maggiore e condannato l'ente a pagare un importo inferiore a titolo di equo premio. La corte d'appello ha confermato che, pur essendo l'invenzione anteriore all'entrata in vigore del codice della proprietà industriale, il regolamento interno del 2013 del CNR si applicava alle "procedure in corso" relative ai diritti di proprietà intellettuale, includendo anche la disciplina economica dello sfruttamento dell'invenzione; perciò ha ritenuto dovuta la misura del 50% sui proventi dell'anno 2014, non solo la quota mensile successiva al 1 dicembre 2013. Il CNR ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione delle norme sull'interpretazione della legge e dei regolamenti, sostenendo che il discrimine temporale fosse la data di deposito della domanda di brevetto, che l'invenzione fosse soggetta alla disciplina previgente e che il regolamento del 2013 non potesse retroagire né incidere su invenzioni già conseguite; ha inoltre contestato che il pagamento già effettuato in un caso fosse indice di acquiescenza o di legittimo affidamento dell'inventore.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che il regolamento CNR del 2013, fondato sull'art. 65 c.p.i., va interpretato secondo i criteri dell'art. 12 preleggi, e che l'espressione "procedure in corso relative ai Diritti di proprietà intellettuale" comprende l'intero rapporto tra amministrazione e inventore, incluso il profilo della valorizzazione economica e del compenso dovuto per lo sfruttamento dell'invenzione. Non si tratta di applicazione retroattiva, ma di corretta estensione della nuova disciplina ai rapporti ancora in corso. Conseguentemente la sentenza di merito è stata confermata e il ricorso rigettato, con condanna del ricorrente alle spese; non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato per la natura pubblica del ricorrente.
Norme richiamate
attribuisce al ricercatore di università o pubbliche amministrazioni la titolarità esclusiva dei diritti sull'invenzione e, in ogni caso, il diritto ad almeno il 50% dei proventi o canoni di sfruttamento; il regolamento interno dell'ente si inserisce in tale cornice normativa.
viene richiamato dalla corte territoriale per delimitare l'ambito temporale di applicazione della disciplina del codice della proprietà industriale alle invenzioni conseguite dopo l'entrata in vigore della norma o del codice.
il regolamento con fondamento normativo va interpretato secondo i criteri letterale, sistematico, teleologico e storico; in caso di persistente dubbio si ricorre ad analogia legis e, in ultima istanza, ad analogia iuris.
art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.
costituisce il vizio denunciato nel ricorso, sotto il profilo della violazione e falsa applicazione di legge e dei criteri ermeneutici.
art. 29 del Regolamento CNR del 14.11.2013
"A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, le procedure in corso relative ai Diritti di proprietà intellettuale del CNR saranno soggette alle disposizioni qui previste"
le "procedure in corso" comprendono il complessivo rapporto tra CNR e inventore, anche per i profili di sfruttamento economico dell'invenzione; la clausola non introduce retroattività ma disciplina i rapporti ancora pendenti.
art. 27 del Regolamento CNR del 14.11.2013
stabilisce la ripartizione dei proventi economici nella misura del 50% all'inventore, al netto dei costi previsti.
art. 1 del Regolamento CNR del 14.11.2013
definisce l'oggetto del regolamento come disciplina delle fasi di generazione, gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale all'interno del CNR, anche ai fini della ripartizione dei proventi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non viene applicato al ricorrente pubblico ai fini del raddoppio del contributo unificato, richiamandosi il principio delle Sezioni Unite sulla non debenza per le amministrazioni pubbliche.
art. 1, art. 11 e art. 12 disp. prel. c.c.
sono invocati nel ricorso per sostenere che il regolamento non possa derogare alla legge e non possa essere interpretato retroattivamente.
Massime di principio
- Un regolamento interno di un ente pubblico, quando ha fondamento in una norma di legge, va interpretato con i criteri dell'interpretazione della legge e non come atto meramente privatistico.
- La clausola che estende una nuova disciplina alle "procedure in corso" può riferirsi all'intero rapporto giuridico pendente tra ente e inventore, comprensivo anche della fase di sfruttamento economico dell'invenzione, senza che ciò integri retroattività vietata.
- In materia di equo premio per invenzioni dei ricercatori di enti pubblici, la disciplina applicabile può dipendere non solo dal momento di deposito della domanda di brevetto, ma anche dall'ambito temporale di efficacia del regolamento che governa i rapporti interni e la valorizzazione dell'invenzione.
- La corretta interpretazione letterale e sistematica di una disposizione regolamentare che richiama i "diritti di proprietà intellettuale" impone di ricomprendere anche i profili economici dello sfruttamento del brevetto, se il testo del regolamento disciplina espressamente la valorizzazione e la ripartizione dei proventi.
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