Cassazione Civile, Ordinanza n. 19853/2025 del 17/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro a termine part-time instaurato con un ente locale ai sensi dell’art. 90 d.lgs. n. 267 del 2000, con inquadramento formale in categoria C1 come addetto stampa. Il lavoratore aveva chiesto il riconoscimento dell’inquadramento superiore in categoria D, posizione D3, sostenendo che le mansioni effettivamente svolte fossero quelle proprie di un profilo giornalistico più qualificato, con conseguenti differenze retributive. La Corte d’appello, riformando il primo grado, aveva ritenuto che fossero provate soltanto attività di redazione e invio di comunicati stampa nell’ambito dello staff del Sindaco, ma non anche una più complessa attività di cura ed elaborazione della notizia, ricerca dell’informazione e contatto costante con i media, necessaria per il superiore inquadramento. Con il primo motivo di ricorso per cassazione il lavoratore denunciava violazione dell’art. 3 e dell’Allegato A del CCNL Regioni ed Autonomie Locali e dell’art. 9, comma 2, L. n. 150/2000, sostenendo che per gli uffici stampa delle pubbliche amministrazioni il profilo di addetto stampa coincide con quello giornalistico e che non gli si sarebbe potuto imporre un onere probatorio ulteriore rispetto a quello del possesso del titolo e dello svolgimento dell’incarico. Con il secondo motivo lamentava omesso esame di un fatto decisivo, deducendo che la Corte territoriale avrebbe trascurato domande autonome di pagamento per lavoro straordinario e ferie non godute, diverse dalla domanda di superiore inquadramento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d’appello aveva correttamente applicato il procedimento trifasico per l’inquadramento del lavoratore, accertando le mansioni concretamente svolte, confrontandole con le declaratorie contrattuali e motivando che l’attività provata non superava il livello C. In particolare, ha condiviso l’assunto secondo cui spettava al lavoratore allegare e provare lo svolgimento di mansioni riconducibili al profilo superiore, non essendo sufficiente la mera redazione e trasmissione di comunicati stampa né la sola qualifica di giornalista pubblicista. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la sentenza impugnata non conteneva alcun riferimento alle domande di straordinario e ferie non godute, la censura non riproduceva adeguatamente la domanda originaria e non chiariva la rituale riproposizione in appello delle domande eventualmente assorbite; la parte vittoriosa in primo grado, infatti, deve riproporre specificamente le domande o eccezioni non esaminate o assorbite, altrimenti opera la presunzione di rinuncia. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 90 d.lgs. n. 267 del 2000
indica il titolo del rapporto a termine presso l’ente locale, ma non incide direttamente sulla questione dell’inquadramento superiore esaminata
art. 3 CCNL Regioni ed Autonomie Locali
richiamato dal ricorrente per sostenere la corrispondenza tra profilo rivendicato e mansioni svolte
Allegato A CCNL Regioni ed Autonomie Locali 31.3.1999
richiamato per la declaratoria del profilo di categoria D, comprendente la figura del giornalista pubblicista
art. 9, comma 2, L. n. 150/2000
richiamato per affermare che gli uffici stampa delle amministrazioni pubbliche sono costituiti da personale iscritto all’albo dei giornalisti
art. 2103 c.c.
norma di riferimento per l’errata applicazione dei criteri di inquadramento professionale nel lavoro subordinato
art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001
per il pubblico impiego contrattualizzato è la norma richiamata quale parametro per la corretta assegnazione della qualifica in relazione alle mansioni effettive
art. 360 n. 3 c.p.c.
rileva come vizio denunciabile l’errata applicazione delle norme sull’inquadramento professionale
art. 346 c.p.c.
la parte vittoriosa in primo grado deve riproporre espressamente le domande o eccezioni assorbite o non esaminate nel giudizio di impugnazione
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
comporta l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto integrale dell’impugnazione
Massime di principio
- Ai fini dell’inquadramento del lavoratore, il giudice deve seguire un procedimento trifasico: accertamento delle mansioni concretamente svolte, individuazione delle declaratorie contrattuali applicabili e raffronto tra attività effettiva e profilo professionale rivendicato.
- Il riconoscimento di un superiore inquadramento richiede che il lavoratore alleghi e provi lo svolgimento di mansioni riconducibili alla qualifica superiore; non basta la mera appartenenza formale a una figura professionale né il semplice svolgimento di attività compatibili solo in parte con essa.
- Quando la declaratoria contrattuale distingue tra profili in base al livello di complessità dell’attività, il giudice può negare il superiore inquadramento se dagli elementi probatori emerge soltanto l’esecuzione di compiti esecutivi o standardizzati e non anche l’attività qualificante più complessa.
- In sede di legittimità, la censura per omesso esame di domande autonome assorbite nel primo grado è inammissibile se il ricorrente non dimostra che quelle domande siano state effettivamente riproposte in appello con formulazione chiara e specifica, come richiesto dall’art. 346 c.p.c.
- La parte integralmente vittoriosa in primo grado, se il soccombente propone appello, non deve proporre appello incidentale sulle questioni assorbite o non esaminate, ma deve riproporle espressamente per evitare la presunzione di rinuncia.
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