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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19891/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una pretesa restitutoria dell'ente pubblico, che aveva emesso ordinanza ingiunzione ex art. 2 r.d. n. 639 del 1910 per recuperare una somma corrisposta a titolo di eccedenza dell'indennità di anzianità alla cessazione del rapporto. Il lavoratore aveva prestato servizio alle dipendenze di un istituto di ricerca del Ministero delle politiche agricole, poi soppresso, ed era transitato nei ruoli dell'ente di ricerca ai sensi del d.lgs. n. 454 del 1999, mantenendo anzianità di servizio e profilo. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione del lavoratore; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto della pretesa dell'ente. In cassazione l'ente denunciava violazione degli artt. 3 e 38 d.P.R. n. 1032 del 1973 e falsa applicazione degli artt. 13 L. n. 70 del 1975, 6, comma 4, L. n. 554 del 1988 e 2112 c.c., sostenendo che il periodo lavorato presso lo Stato dovesse essere calcolato con il criterio della buonuscita ex d.P.R. n. 1032 del 1973, distinto dal periodo successivo presso l'ente, e che non fosse applicabile la disciplina richiamata dalla sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che il rapporto del personale trasferito all'ente ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 454 del 1999 è unico, perché la legge ha previsto la continuità del rapporto e il mantenimento dell'anzianità di servizio. Di conseguenza, il trattamento di fine servizio deve essere liquidato unitariamente ai sensi dell'art. 13 L. n. 70 del 1975, senza frazionare il servizio svolto presso il Ministero da quello svolto presso l'ente. Sono state ritenute non decisive le censure sul richiamo, nella motivazione di merito, a norme sulla mobilità diverse da quella concretamente applicabile. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della parte ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2 r.d. n. 639 del 1910

    richiamato quale base dell'ordinanza ingiunzione opposta, senza specifiche statuizioni interpretative della Corte di cassazione

  • d.lgs. n. 454 del 1999, art. 1

    ha istituito il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura come ente pubblico di ricerca

  • d.lgs. n. 454 del 1999, art. 9, comma 3

    prevede la soppressione del ruolo ministeriale e il trasferimento del personale nel ruolo organico dell'ente, con mantenimento dell'anzianità di servizio maturata e del profilo e livello acquisiti; ciò configura la continuità del rapporto di lavoro

  • art. 13 L. n. 70 del 1975

    costituisce il criterio di liquidazione unitaria del trattamento di fine servizio per il personale trasferito, senza separare i periodi di servizio pregressi e successivi al transito

  • artt. 3 e 38 d.P.R. n. 1032 del 1973

    invocati dal ricorrente per sostenere l'applicazione del sistema della buonuscita al periodo svolto presso lo Stato; la Corte non li ritiene decisivi ai fini della fattispecie

  • art. 6, comma 4, L. n. 554 del 1988

    richiamato dalla sentenza di merito a fini meramente rafforzativi, ma ritenuto non decisivo dalla Corte di cassazione

  • art. 2112 c.c.

    invocato dal ricorrente per escluderne l'applicazione; la Corte richiama invece il principio di continuità del rapporto, senza fondare la decisione su tale norma

  • d.P.C.M. n. 716 del 1994, art. 20

    richiamato dal ricorrente per sostenere la non applicabilità della disciplina sulla mobilità alla vicenda; la Corte non lo considera dirimente

  • d.lgs. n. 80 del 1998, artt. 31 ss.

    invocato dal ricorrente per affermare la mancanza di tutela del maggior trattamento di fine rapporto nel trasferimento tra amministrazioni; la Corte non ne fa applicazione decisiva

  • art. 91 c.p.c.

    fondamento della condanna alle spese secondo il principio di soccombenza

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente di dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 3, lett. q), d.P.R. n. 115 del 2002

    "amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito è l'amministrazione dello Stato, o altra amministrazione pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico"

    definisce in modo tassativo le amministrazioni ammesse alla prenotazione a debito; non è sufficiente un'interpretazione induttiva da fonti diverse dal testo unico

  • art. 158 d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale norma che disciplina la prenotazione a debito delle spese per le amministrazioni ammesse

  • art. 280 d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato in relazione all'annotazione sul foglio delle notizie per il successivo recupero delle spese

  • art. 1, comma 381, L. 23 dicembre 2014, n. 190

    qualifica il CREA come ente pubblico diverso dall'amministrazione dello Stato, rilevante per escludere la prenotazione a debito in difetto di espressa previsione

  • Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315

    richiamata per affermare la necessità di dare atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • Quando una disciplina di settore prevede il trasferimento del personale con mantenimento dell'anzianità di servizio e continuità del rapporto, il trattamento di fine servizio deve essere liquidato unitariamente, senza scomporre il rapporto in segmenti distinti per ciascun ente di appartenenza.
  • Il riconoscimento della pregressa anzianità di servizio presso l'amministrazione di provenienza si estende, salvo diversa disposizione espressa, anche al calcolo del trattamento di fine servizio presso l'ente di destinazione.
  • Nel valutare una pretesa restitutoria dell'amministrazione fondata su un diverso criterio di calcolo del TFS/TFR, è decisivo verificare se la norma speciale sul trasferimento del personale configuri una vera continuità del rapporto, perché in tal caso non è consentita una liquidazione separata dei periodi di servizio.
  • Ai fini della prenotazione a debito delle spese processuali, la nozione di amministrazione pubblica ammessa va ricavata solo dal testo unico sulle spese di giustizia o da espressa previsione di legge, non da interpretazioni estensive o induttive.
  • Un ente pubblico diverso dall'amministrazione dello Stato, se non espressamente ammesso alla prenotazione a debito, resta tenuto alle ordinarie regole sul contributo unificato e può subire il raddoppio in caso di rigetto del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaSpese di liteImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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