Cassazione Civile, Ordinanza n. 19850/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Una società aveva proposto opposizione contro un avviso di addebito emesso dall’INPS per contributi riferiti a un rapporto di lavoro nel periodo aprile-settembre 2009. In primo grado l’opposizione era stata accolta e l’avviso annullato, ritenendosi che la pretesa non fosse più esigibile alla luce di una successiva ordinanza amministrativa che aveva rideterminato le somme in autotutela. La Corte d’appello, invece, aveva riformato la decisione, osservando che la successiva ordinanza riguardava solo la rideterminazione di sanzioni amministrative e non incideva sul credito contributivo posto a base dell’avviso. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione della disciplina emergenziale sulla trattazione scritta e omessa comunicazione del differimento d’ufficio dell’udienza; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente; 3) violazione del divieto di ius novorum per avere l’INPS richiamato in appello documenti asseritamente non prodotti tempestivamente; 4) violazione dell’art. 115 c.p.c. per decisione fondata su prove non acquisite; 5) violazione dell’art. 116 c.p.c. e errata ricostruzione dei fatti, sostenendo che l’ordinanza successiva avrebbe rideterminato anche il debito contributivo e che altrimenti l’INPS avrebbe preteso somme duplici per il medesimo oggetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la parte non aveva specificamente allegato né trascritto gli atti rilevanti e, comunque, non aveva dimostrato un concreto pregiudizio al diritto di difesa; ha respinto il secondo perché la motivazione della sentenza d’appello, pur sintetica, consentiva di comprendere il ragionamento decisorio e non era affetta da motivazione apparente; ha respinto il terzo e il quarto perché formulati in modo generico, senza puntuale localizzazione delle contestazioni processuali e senza dimostrare la decisività dei documenti o la loro effettiva tardività; ha respinto il quinto perché la Corte territoriale aveva correttamente distinto tra rideterminazione delle sanzioni amministrative e persistenza del credito contributivo, mentre la censura mirava solo a sollecitare una nuova valutazione del merito, preclusa in cassazione. Non sono state liquidate spese poiché l’INPS non ha svolto difese in cassazione; è stato invece dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 221, comma 4, L. n. 77/2020
la doglianza è inammissibile se non si allegano e trascrivono gli atti rilevanti e non si dimostra un concreto pregiudizio al diritto di difesa derivante dalla disciplina sulla trattazione scritta
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
il vizio sussiste solo se la motivazione è meramente apparente o obiettivamente incomprensibile, non quando sia semplicemente sintetica o non persuasiva
art. 111 Cost.
richiede il rispetto del minimo costituzionale della motivazione, che manca solo in caso di motivazione apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria
in appello è preclusa la proposizione di nova; tuttavia la relativa censura va specificamente allegata e localizzata nei propri atti, indicando la tardività e la rilevanza dei documenti contestati
il giudice deve decidere sulle prove ritualmente acquisite al processo; la doglianza è infondata se mira solo a contestare in modo generico la base probatoria della decisione
non consente in cassazione una nuova valutazione del materiale istruttorio, essendo sindacabile solo l’inosservanza delle regole legali di valutazione e non il merito del prudente apprezzamento
la censura sulla prova deve considerare anche i poteri istruttori del giudice del lavoro in appello
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso va dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- La denuncia di violazioni processuali è ammissibile solo se la parte indica specificamente gli atti rilevanti e dimostra un concreto pregiudizio al diritto di difesa; non è sufficiente lamentare un astratto vizio del procedimento.
- La motivazione è nulla per motivazione apparente solo quando non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non è censurabile in cassazione la mera non persuasività o sintesi della motivazione.
- Le censure per violazione del divieto di nova e per errata valutazione delle prove devono essere precise, puntuali e autosufficienti; non basta un richiamo generico alla tardività o alla non conformità dei documenti.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire alla valutazione del giudice di merito una diversa lettura del materiale probatorio, salvo violazione delle regole legali di giudizio.
- La rideterminazione di sanzioni amministrative non incide automaticamente sul distinto credito contributivo posto a base di un avviso di addebito, se il titolo della pretesa resta immutato.
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