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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00393/2025 del 08/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Un cliente bancario aveva agito contro l'istituto di credito chiedendo, in sintesi, di accertare la debenza di crediti asseritamente indebiti derivanti dall'esecuzione di tre contratti di mutuo, di dichiarare illegittima la decadenza dal beneficio del termine e il recesso comunicatigli, di ottenere la risoluzione per inadempimento di un contratto di interest rate swap collegato al rapporto, la restituzione delle somme percepite senza titolo e la cancellazione della segnalazione alla Centrale rischi. La banca si era costituita resistendo e, in via riconvenzionale, aveva chiesto la condanna del cliente al pagamento del saldo debitore di conto corrente. Il Tribunale aveva respinto le domande dell'attore e accolto la riconvenzionale; in un separato giudizio di opposizione a precetto relativo all'esposizione debitoria da mutui fondiari, aveva respinto anche l'opposizione. La Corte d'appello aveva riformato solo in parte la decisione sul primo giudizio, condannando il cliente al pagamento degli interessi moratori sulle rate scadute e sul capitale residuo, e aveva confermato il rigetto dell'opposizione a precetto. Con il ricorso per cassazione il cliente ha dedotto cinque motivi: 1) nullità della sentenza per vizio motivazionale e per mancato rilievo dell'usurarietà dei mutui, sostenendo che la mora superasse le soglie e che la Corte territoriale non avesse indicato correttamente i parametri di confronto; 2) violazione dell'art. 644 c.p. e della l. n. 108/1996, assumendo che l'usura andasse verificata sulla mora senza maggiorazioni e che il tasso moratorio pattuito fosse oltre soglia; 3) violazione degli artt. 1418 c.c., 21 ss. t.u.f. e 2697 c.c., deducendo la nullità del derivato per assenza di contratto quadro, difetto di causa concreta e violazione degli obblighi informativi; 4) violazione degli artt. 1218 e 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. per l'asserita errata valutazione dell'indebito pagamento di somme superiori al dovuto; 5) violazione dell'art. 41 t.u.b. e dell'art. 474 c.p.c. per l'asserita inammissibilità della domanda riconvenzionale della banca, che avrebbe già avuto titoli esecutivi per il medesimo credito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il vizio di motivazione deve risultare dal testo della sentenza e la motivazione per relationem alla consulenza tecnica era sufficiente; ha dichiarato inammissibile il secondo e il terzo motivo per difetto di specificità e di autosufficienza, osservando che il ricorrente non aveva confrontato puntualmente le norme invocate con la ratio decidendi né aveva specificato quali informazioni fossero state omesse dall'intermediario, mentre la censura sulla mancata produzione del contratto quadro era nuova; ha reputato inammissibile anche il quarto motivo perché non colpiva la reale ratio della sentenza d'appello, incentrata sull'inammissibilità del motivo di gravame per difetto di specificità, e perché le norme invocate erano richiamate in modo non pertinente; ha infine respinto il quinto motivo, affermando che non esiste un divieto generale di duplicazione dei titoli esecutivi e che il creditore già munito di un titolo può ottenerne un altro, fermo il divieto di esecuzione plurima sul medesimo credito. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 644 c.p.

    La verifica dell'usura va condotta confrontando il tasso applicato con il tasso soglia di legge; la sola penale di estinzione anticipata è stata esclusa dal calcolo del TEG, mentre la mora è stata mantenuta nel computo secondo l'accertamento recepito dal giudice di merito.

  • art. 2 l. n. 108/1996

    È la norma richiamata per la determinazione dei tassi soglia da confrontare con il costo del finanziamento ai fini della verifica dell'usura.

  • art. 1418 c.c.

    È invocato per sostenere la nullità del contratto derivato, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché non intercettava la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • artt. 21 ss. d.lgs. n. 58 del 1998

    Sono richiamati in relazione agli obblighi informativi dell'intermediario nei servizi finanziari; la Corte ha ribadito che l'investitore deve allegare in modo specifico quali informazioni siano state omesse.

  • art. 2697 c.c.

    L'inosservanza dell'onere della prova rileva solo se il giudice abbia attribuito l'onere a una parte diversa da quella onerata; nel caso concreto la censura è stata ritenuta inammissibile o non pertinente.

  • art. 1218 c.c.

    La violazione di questa norma deve essere specificamente spiegata; non basta invocarla in modo astratto senza chiarire in che cosa consista l'inadempimento rilevante.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione ricorre solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; nel caso concreto la doglianza è stata ritenuta non pertinente.

  • art. 41 d.lgs. n. 385 del 1993

    È richiamato per contestare la domanda riconvenzionale della banca sui mutui fondiari, ma la Corte ha affermato che la duplicazione dei titoli esecutivi non è di per sé vietata.

  • art. 474 c.p.c.

    Il possesso di più titoli esecutivi sul medesimo credito non rende inammissibile l'azione di accertamento o la richiesta di un ulteriore titolo; è invece vietata l'esecuzione plurima per lo stesso credito.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare puntualmente le norme violate, il loro contenuto precettivo e il contrasto con la sentenza impugnata, senza demandare alla Corte una ricerca esplorativa.

  • art. 342 c.p.c.

    Il motivo di appello deve essere specifico e deve contrapporre alle argomentazioni della sentenza impugnata quelle dell'appellante, altrimenti è inammissibile.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È applicato per l'attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    È richiamato quale norma che ha inserito il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Il vizio di motivazione deducibile in cassazione deve emergere dal testo della sentenza impugnata e non può essere costruito mediante il solo confronto con le risultanze di causa; la motivazione è sufficiente quando, anche per relationem a una consulenza tecnica condivisa dal giudice, superi il "minimo costituzionale".
  • La censura di violazione di legge in cassazione deve essere specifica: occorre indicare la norma, il suo contenuto precettivo e il punto della decisione che si assume contrastante con esso; non è sufficiente formulare doglianze astratte o meramente assertive.
  • In materia di usura bancaria, la verifica va condotta sul tasso concretamente applicato rispetto al tasso soglia; l'esclusione di singole voci dal TEG dipende dalla loro effettiva computabilità secondo la disciplina applicabile e l'accertamento di merito se congruamente motivato è insindacabile nei limiti di legittimità.
  • Chi deduce la nullità di un contratto finanziario o la violazione degli obblighi informativi dell'intermediario deve allegare in modo puntuale i fatti costitutivi della pretesa: quali informazioni mancavano, quale incidenza avrebbero avuto sulla decisione negoziale e quale danno ne sia derivato.
  • L'eccezione relativa alla mancanza di un contratto quadro o ad altri fatti processuali non emergenti dalla sentenza impugnata è inammissibile se non viene dimostrato, con precisione, dove e come la questione sia stata dedotta nei precedenti gradi di merito.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo quando il giudice abbia ripartito l'onere probatorio in modo errato; non basta contestare l'esito dell'apprezzamento delle prove o la loro valutazione.
  • Non esiste un principio generale che vieti al creditore di ottenere più titoli esecutivi per il medesimo credito; ciò che resta vietata è la duplicazione dell'esecuzione per lo stesso debito.

Come è indicizzato

MaterieMutuoIntermediazione finanziariaContenzioso tributarioImpugnazioniTitolo esecutivo
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieInteressi usurariObblighi informativi MIFIDRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contrattoGiudicato

Testo integrale

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