Cassazione Civile, Ordinanza n. 24598/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società che gestisce un negozio di articoli elettronici era stata accreditata quale esercente legittimato ad accettare il bonus cultura "18app" e aveva ottenuto per vari anni i rimborsi ministeriali per vendite effettuate a beneficiari del bonus. Successivamente l'Amministrazione ha revocato l'accreditamento e poi ha revocato i pagamenti già eseguiti, chiedendo la restituzione di euro 262.454,41, assumendo che l'esercente avesse venduto beni non ammessi al rimborso (tra cui smartphone, spazzolini elettrici e, più in generale, beni diversi da libri, biglietti per spettacoli o musei, corsi e abbonamenti consentiti). La società ha reagito davanti al Tribunale chiedendo l'annullamento o la disapplicazione del decreto di revoca e l'accertamento negativo dell'assenza di debiti verso il Ministero; il Ministero ha proposto domanda riconvenzionale di condanna alla restituzione per indebito oggettivo. Con regolamento preventivo di giurisdizione, la società ha chiesto che sulla riconvenzionale fosse dichiarata la giurisdizione del giudice contabile, sostenendo che l'esercente svolgerebbe un rapporto di servizio o un'attività delegata dalla P.A. La Corte ha esaminato il quadro del bonus cultura come meccanismo assimilabile all'accollo liberatorio trilatero: il beneficiario paga con il bonus, il Ministero si obbliga verso l'esercente, e l'esercente ottiene un credito verso lo Stato; se però il pagamento riguarda beni non compresi nel perimetro legale, la prestazione ministeriale è priva di titolo e la ripetizione dell'indebito va proposta davanti al giudice ordinario. Ha inoltre rilevato che la domanda di accertamento negativo proposta dalla società e la domanda di condanna del Ministero sono speculari e ricadono entrambe nella giurisdizione ordinaria, sicché il ricorso per regolamento era privo di interesse.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione per difetto di interesse, perché la ricorrente pretendeva di devolvere al giudice contabile solo la domanda riconvenzionale del Ministero, mantenendo però la propria domanda di accertamento negativo davanti al giudice ordinario, in una situazione in cui le due domande sono speculari e inscindibili quanto al profilo della giurisdizione. In motivazione, la Corte ha però enunciato, nell'interesse della legge, il principio secondo cui la domanda di restituzione dell'indebito proposta dalla Pubblica amministrazione contro l'esercente che abbia venduto ai beneficiari del bonus cultura beni non ammessi al rimborso è devoluta al giudice ordinario e non al giudice contabile. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato per il regolamento preventivo di giurisdizione e per chiarire che la Corte decide solo la questione di giurisdizione, non l'intera controversia
richiamato in tema di sospensione/prosecuzione del giudizio a quo dopo la proposizione del regolamento
usato per affermare il difetto di interesse a proporre il regolamento quando le parti concordano sulla giurisdizione del giudice ordinario per le domande contrapposte
qualifica la domanda del Ministero come ripetizione di indebito oggettivo, proponibile davanti al giudice ordinario
il meccanismo del bonus cultura è ricondotto allo schema dell'accollo liberatorio trilatero
norma istitutiva del bonus cultura 18app, richiamata per delimitare il beneficio e i beni ammessi al rimborso
norma modificativa della disciplina originaria del bonus cultura
legge di conversione del decreto-legge modificativo del bonus cultura
d.P.C.M. 15 settembre 2016 n. 187
artt. 2, 5, 7 e 8; art. 7, comma 2, ultimo periodo; art. 5, comma 2
disciplina attuativa che regola iscrizione alla piattaforma, accettazione dei buoni, beni ammessi e sorgere del credito dell'esercente verso il Ministero
richiamata solo per ricordare la sostituzione del sistema 18app con nuove carte dal 2023
richiamato quale base formale della revoca dell'accreditamento adottata dall'Amministrazione
consente l'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge
richiamato per la condanna alle spese del giudizio di legittimità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
escluso il raddoppio del contributo unificato perché il regolamento di giurisdizione non è mezzo di impugnazione
Massime di principio
- Quando il regolamento preventivo di giurisdizione è proposto su una questione che non incide in concreto sull'utilità del ricorrente, perché le domande delle parti sono speculari e ricadono entrambe nella stessa giurisdizione, il ricorso è inammissibile per difetto di interesse.
- La domanda di accertamento negativo di un debito e la corrispondente domanda di condanna al pagamento del medesimo debito sono processualmente e logicamente speculari: se la giurisdizione sul primo capo è ordinaria, non può essere utilmente richiesta una diversa giurisdizione solo per il capo contrapposto quando ciò produrrebbe un effetto contrario all'interesse della parte istante.
- Il rapporto tra esercente accreditato e Pubblica amministrazione nel sistema del bonus cultura non integra, di per sé, un rapporto di servizio o una delegazione di funzioni tali da radicare la giurisdizione contabile; l'esercente svolge la propria attività commerciale e gli obblighi di verifica imposti dalla disciplina sono obblighi di legge, non attività amministrativa.
- Se la Pubblica amministrazione ha pagato somme a titolo di rimborso per operazioni che esulano dall'ambito oggettivo del beneficio previsto dalla legge, il pagamento è privo di titolo e la relativa ripetizione è azionabile ex art. 2033 c.c. davanti al giudice ordinario.
- Nei rapporti in cui un soggetto terzo assume ex lege l'obbligo di sostenere il costo di una prestazione in favore del creditore, il pagamento effettuato per prestazioni non rientranti nel perimetro dell'impegno assunto è indebito e ne è ripetibile la restituzione.
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