Cassazione Civile, Ordinanza n. 24580/2026 del 09/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La parte soccombente in appello ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva confermato la decisione di primo grado, resa dal Tribunale di Trani, di condanna al rilascio di un immobile sito in Barletta e al pagamento di un'indennità per l'occupazione senza titolo in favore dell'azienda sanitaria locale. Nel giudizio di legittimità avevano resistito l'azienda sanitaria locale e due federazioni territoriali della CISL. La Corte non ha esaminato i motivi di ricorso perché ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura speciale: la procura depositata richiamava infatti una sentenza diversa da quella effettivamente impugnata, diversa per numero, data e controversia, sicché il riferimento ad un provvedimento non coincidente escludeva il requisito della specialità della procura, non rilevando la sola collocazione materiale della procura in foglio congiunto al ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per difetto di valida procura speciale. Ha quindi condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità in favore di tutte le controricorrenti, con distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari ove dichiarata, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
viene richiamato solo per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio; non incide sulla ratio decisoria.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.
Cass., Sez. U, 09/12/2022, n. 36057
il richiamo giurisprudenziale è usato per affermare che la collocazione della procura in foglio congiunto al ricorso è recessiva rispetto alla sua espressa riferibilità, nel testo, a una sentenza diversa da quella impugnata.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la procura speciale non sia riferibile al provvedimento effettivamente impugnato, perché indichi una sentenza diversa per numero, data o oggetto della controversia.
- Ai fini della specialità della procura non basta la sua collocazione materiale in calce o su foglio congiunto al ricorso: ciò che conta è la puntuale riferibilità dell'incarico difensivo alla specifica sentenza gravata.
- Quando la procura richiama un diverso provvedimento giudiziale, il difetto di specialità è palese e la Corte può dichiarare l'inammissibilità senza esaminare i motivi di ricorso.
- In caso di inammissibilità del ricorso, le spese seguono la soccombenza e può essere dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
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