Cassazione Civile, Ordinanza n. 24579/2026 del 09/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce dalla vendita di un immobile sito in Napoli, avvenuta contestualmente alla stipula di un mutuo ipotecario. L'acquirente ha agito sostenendo che i venditori continuassero a occupare senza titolo il bene dal 9 luglio 2007 e ha chiesto rilascio dell'immobile, accertamento dell'occupazione sine titulo e risarcimento del danno, anche sotto forma di indennità di occupazione e rimborso delle rate di mutuo pagate nel periodo di occupazione. I convenuti hanno invece sostenuto che l'operazione fosse stata parte di una più ampia e illecita manovra economica ai loro danni, con coinvolgimento di terzi, e hanno proposto domanda riconvenzionale per far dichiarare la nullità della procura a vendere, del contratto di compravendita e del mutuo ipotecario per simulazione, illiceità della causa e violazione del patto commissorio, chiedendo anche il risarcimento dei danni. In cassazione hanno impugnato la sentenza d'appello, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1343, 1344, 1418, 2744, 1427 e 1439 c.c. e dell'art. 116 c.p.c., assumendo che la nullità dei negozi emergesse dalle deposizioni testimoniali e da una sentenza penale di condanna per usura pronunciata successivamente e prodotta per la prima volta in cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo generico e non specificamente diretto contro la ratio decidendi della sentenza impugnata, osservando che la censura mirava in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento del merito delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre ritenuto impropria la deduzione della violazione dell'art. 116 c.p.c., perché tale norma è violata solo se il giudice di merito disapplica il regime legale della prova o attribuisce a una prova un regime diverso da quello previsto. È stata anche dichiarata inammissibile la produzione, per la prima volta in cassazione, della sentenza penale, trattandosi di documento non rientrante nell'art. 372 c.p.c. e non prodotto per le sole finalità ammesse da tale norma. I ricorrenti sono stati condannati alle spese in favore di tutti i controricorrenti costituiti ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dai ricorrenti come norma sulla causa illecita del contratto, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a rivalutare il merito
invocato in relazione alla frode alla legge e al patto commissorio, senza superare il vaglio di ammissibilità
richiamato per sostenere la nullità dei negozi impugnati
evocato come divieto del patto commissorio
richiamato nei motivi di ricorso, ma non esaminato nel merito per inammissibilità
richiamato nei motivi di ricorso, ma la Corte non ha proceduto alla valutazione di merito
la sua violazione è configurabile solo se il giudice di merito disattenda il principio del libero apprezzamento della prova in assenza di deroga normativa, o applichi il prudente apprezzamento a una prova soggetta a diverso regime
in cassazione sono producibili solo i documenti relativi alla nullità della sentenza impugnata o all'ammissibilità del ricorso; la sentenza penale prodotta non rientrava in tali ipotesi
richiamato per la definizione del procedimento in camera di consiglio
richiamato nel giudizio di appello per la domanda di responsabilità processuale aggravata
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura che si limita a contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito è inammissibile se non contiene una critica specifica e puntuale alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La deduzione della violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo quando si alleghi che il giudice di merito abbia attribuito alle prove un regime di valutazione diverso da quello imposto dalla legge, non quando si chieda soltanto una diversa lettura del materiale probatorio.
- In sede di legittimità non è consentito introdurre documenti nuovi se non nei limiti tassativi dell'art. 372 c.p.c.; restano esclusi i documenti prodotti per supportare nel merito una tesi già respinta nei gradi di merito.
- La doglianza di nullità di contratti per illiceità della causa, simulazione o violazione del divieto di patto commissorio non può essere veicolata in cassazione come mera richiesta di riesame del fatto e delle prove, dovendo essere sorretta da censure giuridiche specifiche.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la soccombenza comporta la condanna alle spese e la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
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