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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24605/2026 del 11/08/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dall'azione promossa dal fallimento di una società di costruzioni contro un notaio, ritenuto in primo grado amministratore di fatto della società nel periodo 2006-2010 e responsabile, in solido con l'amministratore di diritto, di plurimi atti di mala gestio. Il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato il convenuto al risarcimento dei danni. La Corte d'appello, invece, ha riformato la decisione, ritenendo che il rapporto del notaio con la società si fosse limitato a un finanziamento collegato a un interesse personale nell'esecuzione di lavori appaltati, senza prova di ingerenza nella gestione sociale, senza prova di direttive impartite a clienti, fornitori, dipendenti o consulenti, e senza prova dell'acquisto occulto del 55% delle quote o della partecipazione a utili e perdite. Il fallimento ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 2909 c.c. per mancato rilievo del giudicato interno sulla qualità di socio occulto; 2) violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 2697, 2457, 2639 c.c. e 146 l.fall. per avere la Corte d'appello qualificato il convenuto come mero finanziatore sulla base di elementi ritenuti erroneamente pacifici, anziché come amministratore di fatto; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell'art. 146 l.fall. e omesso esame di un fatto decisivo, in relazione al rinvenimento di una procura a vendere quote sociali del 55% rilasciata a un terzo; 4) violazione dell'art. 2375 c.c. e degli artt. 115 e 360 c.p.c. per asserito errore nella percezione delle risultanze testimoniali circa l'acquisto delle quote. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la sentenza di primo grado non aveva deciso la domanda subordinata sulla qualità di socio, ma l'aveva espressamente assorbita, sicché le ulteriori considerazioni sul socio occulto erano obiter dictum e non idonee a formare giudicato; ha dichiarato inammissibili il secondo, il terzo e il quarto motivo, perché tutti volti in sostanza a ottenere una rivalutazione del merito e della prova, censura non consentita in cassazione, e perché il documento richiamato non era decisivo né era spiegato in che modo provasse l'acquisto delle quote. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna del fallimento ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del fallimento. Ha escluso il giudicato interno sulla qualifica di socio occulto perché la questione non era stata decisa in primo grado, ma solo incidentalmente menzionata. Ha poi ritenuto inammissibili le censure che miravano a contestare l'apprezzamento delle prove e la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte d'appello, osservando che non è consentito trasformare in violazione di legge o vizio motivazionale un mero dissenso sul merito. Il convenuto è rimasto vittorioso e il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato si forma solo sulla statuizione che costituisce la ratio decidendi e non su affermazioni incidentali o obiter dictum prive di decisorietà.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi, non quando si contesti la valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o ne disattende la regola legale di valutazione; non basta censurare il cattivo esercizio del prudente apprezzamento.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione è ravvisabile solo se l'onere della prova viene erroneamente addossato alla parte sbagliata, non quando la doglianza riguardi la valutazione delle prove offerte.

  • art. 2457 c.c.

    Richiamato nel ricorso, senza una specifica autonoma ratio decisa dalla Corte di legittimità nel testo fornito.

  • art. 2639 c.c.

    Richiamato nel ricorso in relazione alla pretesa qualifica di amministratore di fatto.

  • art. 146 l.fall.

    Richiamato nei motivi per sostenere la responsabilità nell'ambito concorsuale, ma le censure sono state ritenute inammissibili perché dirette a una rivalutazione del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È utilizzabile per denunciare violazioni di legge sostanziale o processuale, ma non per sollecitare una nuova lettura del materiale probatorio.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio processuale non può essere invocato per mascherare un dissenso sulla valutazione delle prove o per dedurre un travisamento che non integri un vero error in procedendo.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    L'omesso esame di un fatto decisivo è configurabile solo in presenza di un fatto storico decisivo non valutato, non per contestare il peso attribuito alle risultanze istruttorie.

  • art. 380bis1 c.p.c.

    Richiamato per il deposito delle memorie nel procedimento in camera di consiglio.

  • art. 2375 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata, senza accoglimento della censura.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    Il travisamento del contenuto oggettivo della prova può trovare rimedio nella revocazione per errore di fatto, non nel ricorso per cassazione, quando ricorrano i relativi presupposti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma richiamata quale fonte della disciplina dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il giudicato interno si forma solo sulle capi effettivamente decisi; le affermazioni incidentali della sentenza di primo grado, prive di autonoma decisorietà, non possono essere invocate come preclusione in appello o in cassazione.
  • Non è consentito dedurre violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c. per contestare la valutazione del materiale probatorio: tali norme sono violate solo in caso di utilizzo di prove non acquisite o di attribuzione di un valore legale errato a una prova.
  • La censura ex art. 2697 c.c. è ammissibile solo quando l'onere probatorio sia stato posto a carico della parte sbagliata; non è un veicolo per rimettere in discussione l'apprezzamento delle prove.
  • Il motivo di ricorso per cassazione che, sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, miri a una nuova valutazione dei fatti e delle prove è inammissibile.
  • Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, quando attiene a un errore percettivo sul fatto probatorio in sé, può rilevare come errore revocatorio, non come vizio deducibile in cassazione, salvo i casi e i limiti propri del giudizio di legittimità.
  • Per qualificare un soggetto come amministratore di fatto o socio occulto occorrono elementi probatori specifici e univoci di ingerenza gestoria o di effettiva partecipazione sociale; meri finanziamenti, garanzie o atti isolati non sono di per sé sufficienti.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiSocietarioProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieResponsabilità degli amministratoriRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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