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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02226/2024 del 22/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Due dipendenti di un ministero avevano agito per ottenere l'inquadramento nell'area C, posizione economica C1, mediante scorrimento di una graduatoria relativa a progressioni verticali dall'area B all'area C. La vicenda riguardava un procedimento di progressione avviato su richiesta ministeriale, poi autorizzato solo parzialmente, un accordo sindacale che prevedeva la validità delle graduatorie e l'inquadramento degli idonei via via che si rendessero disponibili posti, e la successiva sopravvenienza della disciplina del d.lgs. n. 150/2009 sul concorso pubblico per il passaggio di area. La Corte d'appello aveva ritenuto illegittimo il diniego dell'amministrazione quanto alle posizioni fino al numero dei posti banditi, ma aveva negato il diritto delle ricorrenti perché classificatesi oltre i posti disponibili per il loro profilo e perché mancava prova di ulteriori vacanze; inoltre aveva escluso che l'accordo sindacale desse loro un diritto allo scorrimento. In cassazione le lavoratrici hanno denunciato violazione degli artt. 115, 414, 416 c.p.c. e 2697 c.c. per la valutazione della non contestazione e dell'onere della prova, nonché omesso esame di fatti decisivi per non avere considerato alcune comunicazioni ministeriali che, a loro dire, dimostravano la volontà di coprire tutti i posti vacanti mediante le graduatorie. Il Ministero ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato, sostenendo che la disciplina sopravvenuta del d.lgs. n. 150/2009 precludeva comunque lo scorrimento e che il passaggio di area, essendo equiparato a nuova assunzione, richiedeva autorizzazione e concorso pubblico.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale delle dipendenti e assorbito il ricorso incidentale condizionato del Ministero. Ha ritenuto che le censure principali mirassero in realtà a una rivalutazione del fatto e delle prove, non consentita in sede di legittimità, e che non vi fosse un omesso esame di fatti decisivi nel senso richiesto dall'art. 360, n. 5, c.p.c. In particolare, ha confermato che spettava alle ricorrenti provare il presupposto fattuale del loro utile posizionamento in graduatoria e che la Corte territoriale aveva accertato, in modo insindacabile, che tale presupposto era smentito dalla documentazione prodotta. Ha inoltre osservato che la sola volontà dell'amministrazione di coprire posti vacanti mediante scorrimento non bastava a far sorgere il diritto all'assunzione, poiché il passaggio ad area superiore è assimilato a una nuova assunzione e richiede il rispetto della regola del pubblico concorso e della relativa autorizzazione. Le spese sono state poste a carico delle ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 15, comma 1, lett. a), CCNL Ministeri 1998-2001

    richiamato come base contrattuale della domanda di inquadramento in area superiore

  • art. 12, comma 2, CCNL 1998-2001

    richiamato per l'assetto dello scorrimento delle graduatorie secondo l'accordo sindacale

  • art. 115 c.p.c.

    la mancata contestazione specifica rileva ai fini della relevatio ab onere probandi, ma la valutazione della condotta di non contestazione spetta al giudice di merito

  • art. 414 c.p.c.

    invocato dalle ricorrenti in relazione alle allegazioni del ricorso introduttivo nel rito del lavoro

  • art. 416 c.p.c.

    invocato dalle ricorrenti in relazione alle difese del convenuto e alla contestazione dei fatti allegati

  • art. 2697 c.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice assegna erroneamente l'onere probatorio a una parte; non quando valuta le prove e accerta la non dimostrazione del fatto costitutivo

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la mera rivalutazione di documenti, argomenti o risultanze istruttorie

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato sulla trattazione camerale e sulla pubblica udienza per questioni di particolare rilevanza

  • art. 24 d.lgs. n. 150/2009

    richiamato dal Ministero come disciplina sopravvenuta che imponeva il concorso pubblico per il passaggio di area

  • art. 62 d.lgs. n. 150/2009

    richiamato nel ricorso incidentale quale norma collegata alla disciplina dei passaggi di area

  • art. 35, comma 3-ter, d.lgs. n. 165/2001

    richiamato dal Ministero a sostegno della necessità del concorso per l'accesso

  • art. 35, comma 4, d.lgs. n. 165/2001

    richiamato nel ricorso incidentale sulla disciplina delle assunzioni e delle procedure autorizzative

  • art. 27, comma 1, n. 7, legge n. 93/1983

    richiamato nel ricorso incidentale come ulteriore base normativa del sistema di accesso

  • art. 4, comma 4, d.l. n. 101/2013

    richiamato nel ricorso incidentale in relazione ai limiti allo scorrimento e alle procedure di accesso

  • art. 1, commi 342 e 362, legge n. 145/2018

    richiamata quale intervento successivo che avrebbe consentito lo scorrimento per ulteriori unità

  • art. 1359 c.c.

    richiamato per sostenere l'imputazione all'amministrazione della mancata autorizzazione, ipotesi poi non esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso principale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle prove o delle allegazioni di merito: le censure devono confrontarsi con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata e non possono risolversi nella riproposizione delle difese già svolte nei gradi di merito.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; se invece il giudice ha semplicemente ritenuto non provato il fatto costitutivo sulla base delle risultanze istruttorie, la doglianza attiene alla valutazione del fatto e non alla ripartizione dell'onere probatorio.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non comprende l'omesso scrutinio di documenti, argomentazioni difensive o di un complesso di elementi istruttori.
  • Lo scorrimento di graduatoria per il passaggio ad area o fascia superiore non può essere fondato sulla sola volontà dell'amministrazione di coprire i posti vacanti, poiché tale passaggio è equiparato a una nuova assunzione e resta soggetto ai vincoli legali propri del pubblico concorso e dell'autorizzazione all'assunzione.
  • Quando la pretesa di inquadramento dipende da un utile posizionamento in graduatoria, tale collocazione costituisce un fatto costitutivo del diritto e deve essere provata dalla parte che agisce; in difetto, la domanda è respinta o il relativo motivo di ricorso è inammissibile se mira a contestare l'apprezzamento di fatto del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieMansioniImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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