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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02122/2024 del 22/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente di un’amministrazione statale aveva partecipato a una procedura interna di progressione verticale dall’Area B all’Area III, indetta nel 2007 in attuazione di accordi sindacali e di un bando che faceva riferimento a 920 posti complessivi, ma per i quali il DPCM del 16 gennaio 2007 aveva autorizzato solo 460 posizioni. Il lavoratore, risultato idoneo ma collocato oltre il numero dei posti autorizzati, chiedeva il riconoscimento del diritto all’inquadramento nell’Area III, con ricostruzione di carriera e differenze retributive. La Corte d’appello aveva negato il diritto, valorizzando la necessità dell’autorizzazione amministrativa e l’intervento dello ius superveniens del d.lgs. n. 150 del 2009, che dal 1° gennaio 2010 ha imposto il reclutamento tramite concorsi pubblici con sola riserva entro il 50% per gli interni e ha inciso sulla sopravvivenza delle graduatorie. In cassazione il ricorrente ha dedotto: violazione delle norme sullo ius superveniens e sui diritti quesiti, sostenendo che la riforma non precludeva lo scorrimento delle graduatorie già formate; erronea esclusione della natura concorsuale e della vigenza della graduatoria per i concorsi interni; violazione delle norme sul rapporto tra autorizzazione, approvazione della graduatoria e diritto soggettivo all’assunzione, invocando anche l’art. 1359 c.c. e la disapplicazione dell’atto amministrativo; violazione degli artt. 2697 e 115 c.p.c. per asserito errato riparto dell’onere della prova sullo scorrimento per turn-over. Ha inoltre chiesto la trattazione congiunta e l’udienza pubblica, istanze respinte.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure che non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, e comunque infondati o inammissibili i motivi residui. Ha affermato che, per i passaggi interni di area aventi efficacia novativa e assimilabili a nuove assunzioni, era necessaria l’autorizzazione preventiva prevista dalla normativa sul pubblico impiego; nel caso concreto essa copriva solo 460 posti e non vi era stata alcuna successiva autorizzazione per le ulteriori posizioni. Di conseguenza, il ricorrente, collocato oltre i posti autorizzati e con graduatoria non ancora approvata al momento dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2009, non aveva maturato un diritto quesito all’inquadramento. È stato inoltre escluso l’avveramento della condizione ex art. 1359 c.c. per mancanza di un comportamento imputabile all’Amministrazione e l’idoneità della disapplicazione, difettando un diritto soggettivo presupposto. Quanto allo scorrimento per turn-over, la Corte ha ribadito che grava sul candidato l’onere di provare gli elementi costitutivi del preteso diritto, inclusa l’indicazione dei posti vacanti specificamente rilevanti. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 375 c.p.c.

    "La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in pubblica udienza quando la questione di diritto è di particolare rilevanza"

    La trattazione ordinaria della cassazione è camerale; l’udienza pubblica è riservata alle questioni di particolare rilevanza.

  • art. 380-bis1 c.p.c.

    Richiamato come base della memoria difensiva nel rito camerale.

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    Invocato dal ricorrente per sostenere l’irretroattività dello ius superveniens.

  • art. 2907 c.c.

    Richiamato nel primo motivo, in relazione alla tutela dei diritti asseritamente già sorti.

  • art. 35, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001

    L’avvio delle procedure concorsuali per le amministrazioni dello Stato è subordinato a specifico DPCM; la Corte lo considera condizione preventiva anche per le progressioni interne assimilate a nuove assunzioni.

  • art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165 del 2001

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la natura concorsuale e la vigenza della graduatoria delle procedure interne.

  • art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001

    È richiamato come norma che consente l’accesso alla qualifica superiore mediante procedure concorsuali o selettive, ma nel rispetto delle condizioni legali e autorizzatorie.

  • art. 6 d.lgs. n. 165 del 2001

    Le variazioni di dotazione organica devono essere coerenti con la programmazione del fabbisogno; per le amministrazioni statali la programmazione è deliberata dal Consiglio dei ministri.

  • art. 39 L. n. 449 del 1997

    Richiamato come base della programmazione triennale del fabbisogno e, quindi, del sistema autorizzatorio alle assunzioni.

  • art. 15 CCNL Comparto ministeri 1998-2001

    Prevede i passaggi interni tra aree entro i limiti della dotazione organica, del fabbisogno triennale e mediante procedure selettive.

  • art. 1359 c.c.

    La fictio dell’avveramento della condizione è esclusa perché la mancata autorizzazione non è ricondotta a un comportamento imputabile all’Amministrazione in senso negoziale.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di provare i presupposti del diritto all’assunzione per scorrimento grava su chi lo invoca.

  • art. 115 c.p.c.

    Il ricorrente non può limitarsi a deduzioni generiche; il giudice valuta le prove secondo il principio dispositivo e il tema della non contestazione nei limiti propri.

  • art. 24 d.lgs. n. 150 del 2009

    Dal 1° gennaio 2010 le amministrazioni coprono i posti disponibili mediante concorsi pubblici con riserva non superiore al 50% per il personale interno.

  • art. 62 d.lgs. n. 150 del 2009

    Richiamato dal ricorrente come norma di diritto intertemporale e di coordinamento della riforma.

  • art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001

    La Corte lo richiama per distinguere il diritto all’assunzione dalle controversie sulle procedure concorsuali.

  • art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001

    Le procedure concorsuali di assunzione comprendono anche i concorsi interni che producono novazione oggettiva del rapporto di lavoro.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato come parametro di buon andamento e come fondamento del potere dell’amministrazione di bloccare assunzioni non più coerenti con l’assetto organizzativo.

  • art. 1, comma 342, L. n. 145 del 2018

    È citato come conferma legislativa della necessità di autorizzazione e del possibile scorrimento solo entro i posti banditi e autorizzati.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto integrale.

Massime di principio

  • Le progressioni verticali interne che comportano un inquadramento in area superiore e una novazione del rapporto di lavoro sono assimilate, quanto ai presupposti autorizzatori, alle nuove assunzioni e richiedono il previo titolo amministrativo previsto dalla normativa sul pubblico impiego.
  • Il diritto del partecipante alla procedura selettiva interna sorge solo quando la graduatoria è approvata e il candidato si trovi in posizione utile rispetto ai posti effettivamente autorizzati; prima di tale momento non si consolida un diritto quesito tutelabile contro lo ius superveniens.
  • La mera previsione in bando di un numero di posti superiore a quello autorizzato non basta a fondare il diritto all’inquadramento per gli idonei oltre i posti coperti da autorizzazione, se la successiva autorizzazione integrativa non interviene.
  • Lo scorrimento di una graduatoria presuppone la prova, a carico di chi lo invoca, dell’approvazione della graduatoria, della sua perdurante validità e della decisione dell’amministrazione di coprire la vacanza attingendo a quella graduatoria; non è sufficiente l’allegazione generica di posti vacanti.
  • La fictio dell’avveramento della condizione ex art. 1359 c.c. non opera quando manca una condotta imputabile all’amministrazione qualificabile come comportamento impeditivo in senso negoziale o comunque idoneo a far ricadere sull’ente l’effetto dell’evento mancato.
  • La disapplicazione dell’atto amministrativo da parte del giudice ordinario presuppone il collegamento dell’atto con un diritto soggettivo azionato; se tale diritto non è sorto, la disapplicazione non è praticabile.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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