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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02154/2024 del 22/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il giudizio nasce dalla domanda proposta da un ex dirigente di banca per ottenere dal datore di lavoro il rimborso di euro 67.265,43, corrispondenti alle spese legali sostenute in procedimenti penali relativi a fatti asseritamente commessi nell'esercizio delle funzioni dirigenziali. La pretesa era fondata sull'art. 6 del contratto collettivo di categoria, che prevede una garanzia a favore del dirigente per le spese di difesa in giudizi penali relativi a fatti commessi con colpa lieve nell'esercizio delle mansioni, garanzia che le parti avrebbero mantenuto ferma anche nel verbale di conciliazione con cui avevano risolto il rapporto di lavoro. Il Tribunale aveva rigettato la domanda di merito; l'appello era stato poi dichiarato inammissibile dalla Corte d'appello di Firenze perché tardivo, ritenendosi non applicabile la sospensione feriale dei termini. Nel ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 327 c.p.c., 3 l. n. 742/1969 e 409 c.p.c., sostenendo che, ai fini della sospensione feriale, rileverebbe la natura sostanziale della controversia e che, quando il rapporto di lavoro è solo antecedente mediato, il termine d'impugnazione resterebbe sospeso.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha confermato la declaratoria di tardività dell'appello. Ha affermato che, poiché la controversia era stata introdotta davanti al giudice del lavoro ed era stata trattata con il rito del lavoro, non si applica la sospensione feriale dei termini di impugnazione. Ha inoltre osservato che, comunque, la domanda traeva origine diretta dal pregresso rapporto di lavoro subordinato, riguardando un'obbligazione di fonte collettiva collegata alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, e quindi si trattava di una controversia di lavoro in senso proprio. Il richiamo alla giurisprudenza sulle controversie in materia di tutela del lavoro, igiene e previdenza è stato reputato non pertinente, perché in quel caso il rapporto di lavoro è soltanto antecedente di fatto rispetto a pretese di natura pubblicistica. Il ricorso è stato rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato come norma violata nel motivo di ricorso, in relazione al termine lungo di impugnazione e alla sua decorrenza.

  • art. 3 della L. n. 742 del 1969

    La sospensione feriale dei termini non si applica alle controversie trattate con il rito del lavoro; il rito adottato costituisce criterio di riferimento per il computo del termine di impugnazione.

  • art. 409 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la natura lavoristica sostanziale della controversia e la conseguente applicabilità della sospensione feriale.

  • art. 83, comma 2, D.L. n. 18 del 2020

    Ha determinato, nel periodo emergenziale, la sospensione dei termini dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020.

  • art. 36 D.L. n. 23 del 2020

    Ha prorogato la sospensione dei termini fino all'11 maggio 2020, con conseguente differimento della scadenza del termine di impugnazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando una controversia è stata introdotta e trattata con il rito del lavoro, il rito adottato ha funzione enunciativa della natura della controversia e costituisce criterio di riferimento anche per il computo dei termini di impugnazione, con conseguente esclusione della sospensione feriale ex art. 3 L. n. 742/1969.
  • La sospensione feriale dei termini non dipende solo dalla qualificazione astratta della domanda, ma anche dal rito concretamente adottato; se il giudizio è stato trattato come causa di lavoro, il termine lungo di impugnazione decorre senza sospensione feriale.
  • Per stabilire l'applicabilità della sospensione feriale occorre distinguere le controversie che derivano direttamente dal rapporto di lavoro subordinato da quelle in cui il rapporto è solo un antecedente di fatto rispetto a pretese di natura pubblicistica o sanzionatoria.
  • Una pretesa di rimborso fondata su una clausola del contratto collettivo, relativa alla copertura delle spese legali sostenute per fatti connessi alle mansioni svolte, è un'obbligazione che nasce in occasione e in dipendenza del rapporto di lavoro, e resta quindi assoggettata alla disciplina processuale delle controversie di lavoro.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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