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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02140/2024 del 22/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da procedure selettive interne bandite nel 2007 per il passaggio dall’Area B all’Area C, posizione economica C1, nell’ambito del Ministero. L’amministrazione aveva chiesto l’autorizzazione per 920 posti, ma il d.P.C.m. del 16 gennaio 2007 ne autorizzò solo 460. Gli accordi sindacali del 12 e 13 luglio 2007 e i bandi del 24 luglio 2007 facevano riferimento ai 920 posti complessivi, ma subordinavano l’inquadramento alla successiva autorizzazione per i posti residui. Le graduatorie furono approvate solo nel 2010. I ricorrenti, collocatisi in posizione non utile rispetto ai 460 posti autorizzati e, per molti di loro, persino oltre i posti complessivamente banditi, chiedevano il riconoscimento del diritto all’inquadramento in Area C per scorrimento della graduatoria. In cassazione deducevano: 1) violazione della disciplina transitoria del d.lgs. n. 150/2009 e del principio dei diritti quesiti, sostenendo che lo ius superveniens non impedisse lo scorrimento delle graduatorie già formate o bandite; 2) violazione della disciplina sulle procedure riservate e sulla natura concorsuale delle progressioni interne, con richiamo alla vigenza triennale delle graduatorie e all’assimilazione dei concorsi interni ai concorsi pubblici; 3) violazione delle norme su autorizzazione a bandire e ad assumere, sostenendo che il bando già avesse fatto sorgere un diritto soggettivo o comunque un legittimo affidamento, e che l’eventuale diniego di autorizzazione dovesse considerarsi avverato ex art. 1359 c.c. o disapplicabile; 4) violazione degli artt. 2697 e 115 c.p.c., sostenendo che l’amministrazione non avesse contestato la sussistenza di vacanze di organico tali da consentire lo scorrimento e che, quindi, il fatto dovesse reputarsi provato. La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi e ha ritenuto in parte inammissibili e in parte infondate le censure, affermando che l’autorizzazione preventiva era condizione necessaria sia per l’indizione sia per l’efficacia dell’inquadramento; che i ricorrenti non avevano maturato un diritto soggettivo all’assunzione, essendo stati collocati oltre i posti autorizzati; che lo ius superveniens del d.lgs. n. 150/2009 ha inciso legittimamente su posizioni non ancora consolidate; che l’accordo sindacale non imponeva uno scorrimento generalizzato fino a copertura di tutte le vacanze; e che, in tema di scorrimento, l’onere di allegare e provare i presupposti costitutivi gravava sui lavoratori. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato la sentenza della Corte d’appello che aveva respinto la domanda di inquadramento nell’Area C, posizione economica C1. La decisione si fonda principalmente su tre punti: (i) le progressioni verticali tra aree richiedevano l’autorizzazione preventiva all’assunzione/coperura dei posti, autorizzazione concessa solo per 460 unità e mai estesa alle ulteriori 460; (ii) i ricorrenti, collocati fuori dai posti autorizzati, non avevano acquisito un diritto soggettivo all’inquadramento prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2009, sicché lo ius superveniens ha legittimamente inciso sulla procedura; (iii) quanto allo scorrimento per turn-over, non era stato dimostrato che l’accordo integrativo imponesse alla PA di coprire tutte le vacanze mediante la graduatoria, né i ricorrenti avevano assolto l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto azionato. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 15 CCNL Comparto Ministeri 1998-2001

    Consente i passaggi interni tra aree mediante procedure selettive, ma nei limiti della dotazione organica, dei contingenti previsti e nel rispetto delle disposizioni vigenti e della programmazione del fabbisogno.

  • art. 24 d.lgs. n. 150/2009

    Dal 1° gennaio 2010 le amministrazioni coprono i posti disponibili mediante concorsi pubblici con riserva non superiore al 50% per il personale interno; la Corte lo considera norma sopravvenuta che incide sulle procedure non ancora consolidate.

  • art. 35, comma 4, d.lgs. n. 165/2001

    L’avvio delle procedure concorsuali per le amministrazioni dello Stato è subordinato ad apposito D.P.C.m.; l’autorizzazione è condizione necessaria per indire la procedura e per disporre l’assunzione/inquadramento.

  • art. 52 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato per ribadire che l’accesso alla qualifica superiore avviene anche mediante procedure concorsuali o selettive, con effetti novativi del rapporto.

  • art. 6 d.lgs. n. 165/2001

    Le variazioni delle dotazioni organiche devono essere coerenti con la programmazione del fabbisogno; per le amministrazioni dello Stato la programmazione è deliberata dal Consiglio dei ministri.

  • art. 39 L. 27 dicembre 1997, n. 449

    È richiamato quale base della programmazione triennale del fabbisogno e della necessità di coerenza delle assunzioni con la programmazione finanziaria.

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    Invocato dai ricorrenti sul tema della non retroattività; la Corte esclude che la norma sopravvenuta non possa incidere su posizioni non ancora consolidate.

  • art. 2907 c.c.

    Richiamato nel primo motivo in collegamento con la tutela giurisdizionale del preteso diritto all’assunzione.

  • art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la legittimità delle procedure interne e la vigenza delle graduatorie; la Corte non accoglie l’argomento.

  • art. 63 d.lgs. n. 165/2001

    Serve a distinguere tra controversie sul diritto all’assunzione, devolute al giudice ordinario, e procedure concorsuali in senso stretto; le progressioni interne con novazione del rapporto rientrano nell’area pubblicistica della procedura.

  • art. 1359 c.c.

    La Corte esclude la sua applicazione perché manca una condotta imputabile all’amministrazione idonea a far ritenere avverata la condizione sospensiva dell’autorizzazione.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di provare i presupposti costitutivi del diritto allo scorrimento grava su chi lo invoca, cioè sui lavoratori ricorrenti.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte ne esclude l’invocabilità nel senso preteso dai ricorrenti, perché la mancata contestazione non supplisce alla prova dei fatti costitutivi del diritto azionato.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    Per denunciare in cassazione l’erronea interpretazione di un accordo collettivo integrativo occorre indicare specificamente i canoni ermeneutici violati; non basta contrapporre una diversa lettura.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato solo in via processuale per escludere la necessità della pubblica udienza e confermare la trattazione camerale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 97 Cost.

    È evocato come parametro di legittimità delle procedure concorsuali e della necessità che le assunzioni restino coerenti con l’assetto organizzativo e le reali esigenze dell’amministrazione.

Massime di principio

  • Nelle progressioni verticali del pubblico impiego privatizzato, quando l’inquadramento superiore comporta una novazione oggettiva del rapporto, la procedura ha natura assimilabile al concorso pubblico e richiede il rispetto delle condizioni normative e autorizzative previste per le assunzioni.
  • Lo scorrimento di una graduatoria non è un effetto automatico dell’esistenza della graduatoria stessa: presuppone l’approvazione della graduatoria, la sua perdurante validità e una specifica decisione dell’amministrazione di coprire il posto mediante quella graduatoria.
  • Il diritto all’assunzione per scorrimento sorge solo se il candidato dimostra di trovarsi in posizione utile rispetto ai posti messi a concorso e autorizzati, non potendo fondarsi su mere aspettative o su un generico fabbisogno di organico.
  • In mancanza dell’autorizzazione preventiva richiesta dalla legge per le amministrazioni statali, il bando o l’accordo sindacale non bastano a far nascere un diritto soggettivo all’inquadramento per i candidati collocati oltre i posti autorizzati.
  • Lo ius superveniens in materia di reclutamento pubblico incide sulle procedure non ancora sfociate in posizioni soggettive consolidate; non opera, invece, in danno di un diritto già perfettamente sorto.
  • Per censurare in cassazione l’interpretazione di un accordo collettivo integrativo non è sufficiente proporre una lettura alternativa del testo: occorre indicare specificamente i canoni ermeneutici violati e in che modo il giudice di merito se ne sia discostato.
  • L’onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto allo scorrimento grava su chi lo invoca; la mancata contestazione dell’amministrazione non trasforma in provati fatti che restano privi di dimostrazione.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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