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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02162/2024 del 22/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce da procedure di progressione verticale bandite dal Ministero per il passaggio interno dall'Area B alla posizione economica C1 in diversi profili professionali. Il Ministero aveva richiesto l'autorizzazione per 920 posti, ma il DPCM del 16 gennaio 2007 aveva autorizzato solo 460 posizioni. Successivi accordi sindacali e bandi del 24 luglio 2007 facevano riferimento ai 920 posti complessivi e prevedevano, per i posti non coperti inizialmente, l'inquadramento solo dopo eventuali ulteriori autorizzazioni. Le graduatorie furono approvate nel 2010. I ricorrenti, collocatisi oltre il contingente autorizzato e, per alcuni, oltre il numero complessivo di posti banditi, hanno chiesto il riconoscimento del diritto allo scorrimento della graduatoria e all'inquadramento in Area C. In cassazione hanno dedotto tre motivi: violazione degli artt. 24 e 62 d.lgs. 150/2009 e dell'art. 11 disp. prel. c.c., sostenendo che la riforma non precludesse lo scorrimento delle graduatorie già formate e che vi fosse un diritto quesito; violazione dell'art. 35, comma 5-ter, d.lgs. 165/2001, contestando la tesi che i concorsi interni non beneficiassero della vigenza triennale delle graduatorie; violazione degli artt. 35, comma 4, e 2, comma 2, d.lgs. 165/2001, sostenendo che l'autorizzazione avesse rilevanza solo ai fini dell'efficacia e non dell'insorgenza del potere di bandire, che vi fosse affidamento tutelabile e che, comunque, l'atto amministrativo illegittimo fosse disapplicabile dal giudice ordinario. I ricorrenti hanno inoltre invocato l'art. 1359 c.c. e l'effetto di scorrimento per i posti divenuti vacanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure che non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata o si limitavano a riproporre argomentazioni di merito o critiche a decisioni del giudice amministrativo. Nel merito ha confermato che, per le progressioni verticali tra aree, l'autorizzazione preventiva alla copertura dei posti è condizione necessaria per l'indizione e per il successivo inquadramento, perché tali procedure hanno natura assimilabile alle nuove assunzioni. Nel caso concreto l'autorizzazione era stata concessa solo per 460 posti e non risultava mai intervenuta la successiva autorizzazione per gli ulteriori posti. Inoltre, alla data di entrata in vigore del d.lgs. 150/2009, le graduatorie non erano ancora state approvate, sicché i partecipanti collocati oltre il contingente autorizzato non avevano maturato un diritto soggettivo né un diritto quesito. È stato escluso anche il legittimo affidamento e, quindi, l'applicabilità dell'art. 1359 c.c.; parimenti è stata negata la disapplicazione dell'atto amministrativo, mancando una posizione di diritto soggettivo presupposto.

Norme richiamate

  • art. 15 CCNL Comparto Ministeri 1998-2001

    comma 1, lett. a) e comma 2

    consente passaggi interni tra aree nei limiti della dotazione organica e della programmazione del fabbisogno, mediante procedure selettive e nel rispetto delle autorizzazioni previste dalla legge

  • art. 35, comma 4, d.lgs. 165/2001

    l'avvio delle procedure di reclutamento per le amministrazioni dello Stato è subordinato a specifico DPCM; l'autorizzazione è condizione necessaria per bandire e per disporre l'assunzione

  • art. 52 d.lgs. 165/2001

    le mansioni superiori possono essere acquisite anche per effetto di sviluppo professionale o procedure concorsuali o selettive, ma nel quadro delle regole su autorizzazione e copertura dei posti

  • art. 6 d.lgs. 165/2001

    le variazioni delle dotazioni organiche devono essere coerenti con la programmazione triennale del fabbisogno e, per le amministrazioni dello Stato, con la deliberazione del Consiglio dei ministri

  • art. 39 L. 449/1997

    richiamato quale base della programmazione del fabbisogno di personale e del controllo sulle assunzioni

  • art. 24 d.lgs. 150/2009

    dal 1° gennaio 2010 le amministrazioni coprono i posti disponibili mediante concorsi pubblici, con riserva non superiore al 50% al personale interno; la riforma incide sulle progressioni verticali non ancora consolidate

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    invocato per negare retroattività alla riforma, ma ritenuto non decisivo perché i ricorrenti non avevano ancora maturato un diritto soggettivo

  • art. 2907 c.c.

    richiamato nel primo motivo in relazione alla tutela giudiziaria del preteso diritto all'assunzione

  • art. 35, comma 5-ter, d.lgs. 165/2001

    richiamato dai ricorrenti per sostenere la vigenza delle graduatorie, ma la Corte ha escluso che la disciplina invocata fosse utile a fondare il diritto allo scorrimento nel caso concreto

  • art. 1359 c.c.

    non applicabile perché mancava una condizione imputabile all'Amministrazione e, soprattutto, mancava un diritto soggettivo già sorto

  • art. 63 d.lgs. 165/2001

    distingue tra controversie sul diritto all'assunzione e procedure concorsuali; le progressioni verticali con novazione del rapporto rientrano nelle procedure concorsuali di assunzione

  • art. 97 Cost.

    richiamato a fondamento della necessità di coerenza dell'assunzione con l'assetto organizzativo e con le oggettive esigenze dell'amministrazione

  • art. 1, comma 342, L. 145/2018

    richiamato come conferma della disciplina speciale e della necessità dell'autorizzazione, prevedendo comunque lo scorrimento solo nei limiti dei posti banditi e autorizzati

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato solo per respingere l'istanza di trattazione in pubblica udienza

  • art. 380-bis1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 391 quater c.p.c.

    citato nel contesto della disciplina della pubblica udienza nelle revocazioni

Massime di principio

  • Le progressioni verticali tra aree nel pubblico impiego privatizzato, quando comportano una novazione oggettiva del rapporto e l'accesso a una posizione superiore, sono assimilate alle procedure di assunzione e richiedono la preventiva autorizzazione alla copertura dei posti prevista dalla normativa sul reclutamento pubblico.
  • Lo scorrimento della graduatoria è configurabile solo se esiste un obbligo dell'amministrazione di coprire il posto attingendo alla graduatoria precedente; tale obbligo può derivare dal bando o da una specifica determinazione amministrativa, ma non può essere desunto in assenza della necessaria autorizzazione ai posti da coprire.
  • Il diritto soggettivo all'assunzione o all'inquadramento sorge soltanto quando la graduatoria è approvata e il candidato risulta collocato in posizione utile rispetto ai posti effettivamente autorizzati e messi a concorso; prima di tale momento non vi è un diritto quesito tutelabile.
  • Lo ius superveniens che modifica la disciplina del reclutamento pubblico incide sulle procedure non ancora consolidate e può travolgere la pretesa all'inquadramento quando, al momento dell'entrata in vigore della nuova norma, la graduatoria non sia ancora approvata e il diritto non sia sorto.
  • In assenza di una posizione di diritto soggettivo già radicata, non è configurabile né un legittimo affidamento idoneo a fondare l'applicazione dell'art. 1359 c.c. né la disapplicazione dell'atto amministrativo da parte del giudice ordinario.
  • rami":["Lavoro","Processo civile"],"materie":["Progressioni verticali","Ricorso per cassazione"],"sottomaterie":[],"istituti_giuridici":["Onere della prova","Buona fede e correttezza","Tutela del legittimo affidamento"]}]} )}‍]}]}}]}**kwargs}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]]}]}]}]}]}]}] ]}]}}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}] }]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]} }]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]{

Come è indicizzato

MaterieProgressioni verticaliRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaTutela del legittimo affidamento

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