Cassazione Civile, Ordinanza n. 28888/2025 del 01/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008 nei confronti di una società in accomandita semplice, rettificando il reddito societario, contestando violazioni IVA e irrogando sanzioni sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza notificato nel 2010. In primo grado la società aveva contestato la legittimità dell'atto per asserita violazione dell'art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000, per difetto di contraddittorio e mancata valutazione delle osservazioni al PVC, oltre che per errata ricostruzione contabile e sproporzione delle sanzioni. In via subordinata aveva dedotto che le violazioni erano imputabili al precedente socio accomandatario, subentrato poi altro soggetto nella gestione, e aveva invocato la preventiva escussione del cedente. La CTR aveva accolto parzialmente l'appello ritenendo che le sanzioni dovessero gravare non sulla società ma sul socio accomandatario cedente, in applicazione del principio di personalità della sanzione ex art. 2 d.lgs. n. 472/1997. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 7 d.l. n. 269/2003, 2 d.lgs. n. 472/1997 e 2302 c.c., sostenendo che, essendo la contestazione successiva al 2 ottobre 2003, le sanzioni avrebbero dovuto essere poste a carico della società e non del socio, e che la CTR aveva erroneamente applicato la disciplina della personalizzazione della sanzione; inoltre sosteneva che il legale rappresentante subentrato doveva rispondere per gli obblighi contabili connessi alla chiusura del bilancio 2008.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il motivo inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza, poiché l'Agenzia non aveva prodotto né adeguatamente riprodotto nel ricorso l'avviso di accertamento impugnato, impedendo alla Corte di verificare quale regime sanzionatorio fosse stato concretamente applicato e quale fosse il contenuto dell'atto impositivo. Ha aggiunto che, in ogni caso, la censura era infondata perché l'art. 7 d.l. n. 269/2003 riguarda le società ed enti con personalità giuridica, mentre la contribuente era una società in accomandita semplice, priva di personalità giuridica; per gli enti privi di personalità giuridica continua a operare, secondo la disciplina previgente, la responsabilità solidale ex art. 11 d.lgs. n. 472/1997 tra ente e autore della violazione. La Corte ha anche osservato che la normativa successiva introdotta dal d.lgs. n. 87/2024 non era applicabile ratione temporis. Nessuna statuizione sulle spese, perché gli intimati non avevano svolto difese, e nessun raddoppio del contributo unificato per l'esenzione delle Amministrazioni dello Stato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione di norme di diritto
è la norma processuale invocata per censurare in cassazione un errore di diritto nella sentenza impugnata.
specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda
il ricorso è inammissibile se non indica in modo specifico atti e documenti rilevanti e la loro collocazione nei gradi di merito.
richiesta di trasmissione
nel giudizio di legittimità può essere richiesta la trasmissione del fascicolo d'ufficio del giudizio tributario, ma resta fermo l'onere di specifica indicazione ex art. 366, n. 6, c.p.c.
Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica
si applica solo alle società ed enti con personalità giuridica; non opera per società di persone o enti privi di personalità giuridica e, comunque, non retroagisce alle violazioni già contestate o già sanzionate alla data di entrata in vigore.
principio di personalizzazione della sanzione
resta rilevante per la disciplina previgente e per le violazioni imputabili alla persona fisica; non consente di sovvertire la regola di responsabilità applicabile agli enti privi di personalità giuridica quando opera la disciplina dell'art. 11.
art. 11 d.lgs. n. 472 del 1997
per gli enti privi di personalità giuridica la sanzione può gravare in solido sull'ente e sull'autore della violazione, con possibile regresso dell'ente verso il trasgressore.
richiamato dalla ricorrente come fonte degli obblighi di controllo e tenuta della contabilità del socio/amministratore subentrato; la Corte non ne sviluppa una specifica applicazione decisiva.
art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000
richiamato nel giudizio di merito dalla contribuente per dedurre la mancata valutazione delle osservazioni al PVC e l'omesso contraddittorio; non è oggetto della decisione di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non si applica il raddoppio del contributo unificato alle Amministrazioni dello Stato, esonerate dal versamento tramite prenotazione a debito.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
ha introdotto la disciplina del contributo unificato aggiuntivo richiamata dalla Corte solo per escluderne l'applicazione alla ricorrente pubblica amministrazione.
la nuova disciplina sanzionatoria tributaria ha esteso la logica della riferibilità alla società anche alle società di persone, ma solo per violazioni commesse dal 1° settembre 2024; non ha rilievo per il caso deciso.
art. 2, comma 2-bis, d.lgs. n. 472 del 1997
norma sopravvenuta che riproduce e amplia la regola dell'art. 7 d.l. n. 269/2003, rendendo la sanzione riferibile anche alle società di persone per violazioni future.
art. 25, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
il fascicolo di parte del giudizio tributario resta acquisito al fascicolo d'ufficio, ma ciò non esonera dall'onere di specifica indicazione nel ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, anche quando si deduca un errore di diritto, è necessario indicare in modo specifico gli atti e i documenti su cui la censura si fonda, con la loro precisa collocazione nei giudizi di merito; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- La disciplina di cui all'art. 7 d.l. n. 269/2003, che rende le sanzioni tributarie riferibili esclusivamente alla persona giuridica, si applica solo alle società ed enti con personalità giuridica e non alle società di persone prive di tale requisito, per le quali continua a operare la regola della responsabilità solidale prevista dall'art. 11 d.lgs. n. 472/1997.
- In materia di sanzioni tributarie, la normativa sopravvenuta che amplia la riferibilità della sanzione alle società di persone non ha effetto retroattivo e si applica solo alle violazioni commesse dalla data di efficacia indicata dal legislatore.
- Quando il ricorso non consente di ricostruire il contenuto dell'atto impositivo e il concreto assetto del rapporto controverso, la Corte di cassazione non può sostituirsi al ricorrente nell'indagine di fatto necessaria a verificare la fondatezza della censura.
- L'esclusione del raddoppio del contributo unificato per le Amministrazioni dello Stato opera per la loro esenzione normativa e per il meccanismo della prenotazione a debito.
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