Cassazione Civile, Ordinanza n. 28880/2025 del 01/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva notificato a una società contribuente una cartella esattoriale emessa a seguito di controllo automatizzato sulle dichiarazioni IVA/2005, 770-S/2005 e UNICO/2005 relative al periodo d’imposta 2004. Dopo un primo giudizio e un precedente rinvio disposto dalla Cassazione, la CTR della Liguria, in sede di rinvio, aveva respinto sia l’appello principale dell’Ufficio sia quello incidentale del contribuente, confermando la sentenza di primo grado. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente, deducendo la violazione delle norme processuali sulla motivazione delle sentenze e dell’art. 111 Cost., sostenendo che la CTR non avesse reso un percorso argomentativo controllabile; (2) omesso esame di un fatto decisivo, assumendo di aver documentato la corretta natura del recupero operato con la cartella e di aver depositato gli allegati rilevanti, mentre il giudice di merito avrebbe errato nel ritenere non provate le compensazioni. La controparte ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della CTR, pur sintetica, era comprensibile e indicava la ragione decisiva della decisione: un errore macroscopico nella duplicazione di un importo nella liquidazione IVA 2003, poi corretto per giungere al credito riportato nel 2004. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché diretto, in sostanza, a una nuova valutazione del merito e perché colpito dalla regola della doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c.; inoltre ha ribadito che il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non l’omessa valutazione di singoli elementi istruttori. Le spese sono state poste a carico dell’Agenzia soccombente.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
Base normativa del controllo automatizzato sulle dichiarazioni fiscali.
art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972
Base normativa del controllo automatizzato in materia IVA.
art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dal ricorrente come norma processuale sulla motivazione nel processo tributario.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dal ricorrente quale parametro della sufficienza della motivazione della sentenza tributaria.
Richiamato quale norma sulla struttura della sentenza e sulla motivazione.
art. 111 Cost.
La motivazione deve superare il livello minimo costituzionale e rendere percepibile il ragionamento decisorio.
Parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente una rivalutazione del merito o delle prove.
In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non si indicano e confrontano le ragioni di fatto delle due decisioni di merito.
Massime di principio
- La motivazione è nulla solo quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere il fondamento della decisione e l’iter logico seguito dal giudice; non è sufficiente che sia sintetica o non condivisibile nel merito.
- Sussiste motivazione apparente solo quando il ragionamento decisorio non è controllabile perché costruito con argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere le premesse e la conclusione della decisione.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. concerne l’omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti, non l’omessa valutazione di singoli elementi istruttori né il cattivo apprezzamento delle prove.
- In caso di doppia conforme, il ricorso per cassazione sul vizio di omesso esame è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
- La deduzione del vizio motivazionale non può essere usata per ottenere una rivalutazione del merito sotto forma di controllo di legittimità.
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