Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50500/2023 del 19/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Sassari del 28/06/2023 che aveva rigettato la richiesta di riesame contro il decreto di sequestro preventivo (06/06/2023) relativo a due immobili ad Arzachena. I reati contestati erano, in sintesi, violazioni urbanistiche e paesaggistiche (art. 44 lett. c) DPR 380/2001; art. 181 d.lgs. 42/2004) e, per un coindagato, falsità (art. 483 c.p.). Le censure del ricorrente denunciavano: carenza assoluta di motivazione; illegittimità della ricostruzione delle violazioni in ragione di un permesso di costruire rilasciato nel 2011; irrilevanza o sanabilità della mancata acquisizione del nulla-osta idrogeologico (P.A.I. entrato in vigore nel 2015); valore vincolante della conferenza di servizi e del provvedimento unico SUAPE; errata qualificazione del nulla-osta del 12/09/2022; mancata distinzione tra i due corpi di fabbrica (corpo A e B); e assenza del periculum in mora (lavori cessati, sospensione amministrativa, atti difensivi volti a regolarizzare).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha preliminarmente ricordato che in materia di misure reali il ricorso è ammesso solo per violazione di legge (art. 325 c.p.p.) e che molte censure rappresentavano, in realtà, contestazioni di insufficienza o di merito della motivazione non sindacabili in sede di legittimità. Sul merito, la Corte ha confermato i principi applicati dal Tribunale del riesame: l'assenza del nulla-osta idrogeologico (o la mancata acquisizione del relativo parere nella conferenza di servizi) può rendere illegittimo il titolo abilitativo e incidere sul fumus del reato edilizio/paesaggistico; la conferenza di servizi e lo sportello SUAPE non possono surrogare, ove previsto, il nulla-osta idrogeologico; la documentata mendace dichiarazione del tecnico coindagato (che indicò falsamente l'assenza del vincolo) ha causalmente inciso sul mancato espletamento del previsto parere col risultato di vizi procedurali rilevanti; il nulla-osta acquisito il 12/09/2022 era relativo alla variante n.537/2022 e alla diversa procedura dell'art.20 R.D.L. 1126/1926, non a un'autorizzazione ex art.7 R.D. 3267/1923; la distinzione dei due corpi edilizi non è decisiva se l'intervento è unitario; infine, essendo i lavori ancora in corso, il periculum in mora è stato correttamente ritenuto sussistente, legittimando il sequestro preventivo per impedire il completamento e l'aggravamento delle lesioni ai beni protetti.

Norme richiamate

  • d.P.R. 380/2001, art. 44 lett. c)

    Rilevato come norma che individua le fattispecie di reato edilizio; la Corte ha ritenuto che un titolo abilitativo viziato per mancata acquisizione di pareri obbligatori può consentire l'accertamento del fumus del reato ex art.44 lett. c).

  • d.lgs. 42/2004, art. 181

    Norma sul delitto paesaggistico: la Corte ha confermato che la realizzazione di opere in violazione di vincoli paesaggistici (o di procedimenti autorizzativi vincolati) integra gli elementi del reato, e che l'assenza di pareri obbligatori incide sulla legittimità del titolo.

  • R.D. 3267/1923, art. 7

    Prevede il nulla-osta idrogeologico (autorizzazione del Comitato forestale) per specifici interventi; la Corte ha ritenuto che la mancata acquisizione di tale nulla-osta, quando richiesto, vizia il procedimento e può precludere la sanatoria del titolo.

  • R.D.L. 1126/1926, art. 20

    "l'istituto del silenzio assenso non si applica 'agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico'"

    La Corte ha richiamato il principio per cui il silenzio-assenso non vale nei procedimenti relativi al rischio idrogeologico, evidenziando che alcune procedure semplificate (art.20 R.D.L. 1126/1926) non sostituiscono il nulla-osta ex art.7 R.D. 3267/1923 quando quest'ultimo è previsto.

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 14-bis

    Riguarda la conferenza di servizi; la Corte ha spiegato che la conferenza non può surrogare il nulla-osta ove la legge regionale o statale richieda un'autorizzazione specifica e vincolante.

  • D.P.R. 380/2001, art. 36

    Procedura di accertamento di conformità (sanatoria urbanistica): la Corte ha chiarito che la sanatoria urbanistica non può rimediare alle violazioni delle norme di tutela di vincoli diversi (es. idrogeologico) salvo che la disciplina regionale preveda espressamente il rilascio postumo dell'autorizzazione.

  • Legge regionale Sardegna n. 24/2016 e Delib. G.R. Sardegna n. 49/19, art. 31 e allegato B

    La disciplina regionale SUAPE richiede che il procedimento sia unico e che il SUAPE acquisisca gli atti di assenso, con l'elencazione del vincolo idrogeologico tra i titoli connessi: ciò conferma l'obbligo di acquisire il nulla-osta per gli interventi indicati.

  • D.Lgs. 152/2006, art. 61 comma 5

    Attribuisce alle Regioni le funzioni relative al vincolo idrogeologico, consentendo alle singole Regioni di disciplinare eventuali modalità di rilascio postumo dell'autorizzazione; la Corte ne trae la conseguenza che la possibilità di sanatoria dipende dalla normativa regionale concreta.

  • Codice di procedura penale, artt. 321, 324, 309, 292, 325

    Articoli richiamati in riferimento ai limiti e alle modalità del riesame e dell'impugnazione; la Corte ha ribadito il limite del ricorso per cassazione in materia di misure reali (art.325 c.p.p.) e la non sindacabilità in Cassazione delle censure che chiedono una valutazione di merito o mera insufficienza motivazionale.

Massime di principio

  • Se un intervento ricade sotto un vincolo idrogeologico obbliga l'acquisizione del nulla-osta previsto; la mancata acquisizione, quando obbligatoria, può rendere illegittimo il titolo abilitativo e costituire elemento del 'fumus' per i reati edilizi/paesaggistici.
  • La conferenza di servizi o il provvedimento unico SUAPE non possono surrogare, se la legge lo richiede espressamente, un nulla-osta vincolante rilasciato da autorità terze: la mancata presenza del parere obbligatorio può viziari l'intero iter autorizzativo.
  • Una dichiarazione mendace o omissione documentale del tecnico o del proponente che abbia inciso sull'acquisizione di pareri obbligatori può avere efficacia causale e viziatrice sull'intero procedimento amministrativo-autorizzativo.
  • La possibilità di regolarizzazione (sanatoria) delle opere rispetto a vincoli non urbanistici (es. idrogeologico) dipende dalla disciplina regionale: non esiste una sanatoria automatica a livello statale per tutti i vincoli.
  • In sede penale il giudice non è precluso dal mero dato formale dell'esistenza del permesso di costruire: può valutare la legittimità sostanziale del titolo quando emergano vizi rilevanti collegati ai reati contestati.
  • Il periculum in mora per il sequestro preventivo è valutato caso per caso: per opere non ultimate la prosecuzione dei lavori costituisce di per sé elemento idoneo a giustificare il sequestro per impedire l'aggravamento del danno; la mera esistenza di un provvedimento amministrativo di sospensione non esclude automaticamente il periculum.
  • In Cassazione le censure che impugnano valutazioni di fatto, insufficienze argomentative o contraddizioni logiche della motivazione sono, di regola, inammissibili se prospettano una rivalutazione dei fatti non configurabile come violazione di legge.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.