Salta al contenuto
Legge

L.R. Sardegna 24/2016

Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi

Normativa regionaleL.R. Sardegna 24/2016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Sardegna strumenti per migliorare la qualità della regolazione, la semplificazione dei procedimenti amministrativi e l’istituzione del SUAPE. Prevede termini ordinari di 30 giorni, uso prioritario del digitale, indennizzo per ritardo e regole speciali per edilizia, ambiente, turismo, commercio, energia e altri settori. Alcune misure sono soggette a sospensioni o a termini transitori già scaduti.

Qualità della regolazione, semplificazione amministrativa e SUAPE in Sardegna

Qualità della regolazione e semplificazione amministrativa in Sardegna

La legge regionale disciplina strumenti e regole per ridurre oneri e tempi amministrativi in Sardegna, migliorare la qualità della normazione e riorganizzare i procedimenti, con particolare rilievo per il sistema Regione, gli enti locali e il SUAPE.

Finalità generali e programmazione

Il provvedimento mira a ridurre costi e oneri per cittadini e imprese, prevedendo:

  • programmazione annuale della semplificazione normativa e amministrativa;
  • strumenti per la qualità della regolazione;
  • norme generali sui procedimenti amministrativi;
  • istituzione e disciplina del SUAPE, che unifica competenze in materia produttiva ed edilizia;
  • misure di semplificazione settoriali. La Giunta regionale presenta ogni anno, entro settembre, un disegno di legge di semplificazione normativa e amministrativa.

Strumenti per la qualità della regolazione

La Giunta regionale si avvale di:

  • riduzione del numero delle leggi;
  • chiarezza dei testi e regole di tecnica legislativa;
  • testi unici;
  • analisi tecnico-normativa (ATN);
  • analisi di impatto della regolazione (AIR). Entro sei mesi dall’entrata in vigore, la Giunta adotta gli atti organizzativi necessari all’attuazione di queste misure. È previsto anche il principio del Digital first, secondo cui gli atti generali, i disegni di legge, le proposte di regolamento e gli emendamenti di iniziativa della Giunta devono prevedere innanzi tutto modalità attuative digitali, salvo comprovata impossibilità.

Riduzione e abrogazione delle leggi regionali

La Giunta effettua annualmente la ricognizione delle leggi da abrogare espressamente, individuando in particolare:

  • disposizioni già abrogate tacitamente o implicitamente;
  • disposizioni incompatibili con il diritto UE;
  • disposizioni esaurite, prive di contenuto normativo o obsolete. Il primo intervento abrogativo riguarda le leggi e disposizioni regionali del periodo 1949-1969 elencate nell’allegato A. Le disposizioni abrogate continuano però ad applicarsi ai rapporti sorti durante la loro vigenza e agli impegni di spesa già assunti.

Tecnica legislativa, linguaggio di genere e testi unici

La Giunta deve redigere i propri atti con chiarezza e semplicità, nel rispetto della tecnica legislativa europea e nazionale. La struttura tecnica-legislativa cura la conformità dei disegni di legge e di regolamento. La Regione adotta un linguaggio non discriminante e linee guida per l’uso di formule e denominazioni rispettose dell’identità di genere. I testi unici raccolgono la disciplina vigente di una materia o di un settore omogeneo e possono essere compilativi o innovativi; gli interventi successivi devono avvenire solo modificando o integrando il testo unico.

ATN, AIR e relazione tecnica finanziaria

L’ATN verifica l’impatto della proposta sull’ordinamento vigente, la compatibilità con competenze statali, Costituzione, Statuto e diritto UE, tenendo conto anche della giurisprudenza e di eventuali contenziosi pendenti. È obbligatoria per i disegni di legge della Giunta e per le proposte di deliberazione su procedimenti amministrativi. L’AIR valuta preventivamente gli effetti socio-economici delle proposte su cittadini, imprese e organizzazione amministrativa. La Giunta individua le tipologie di atti da sottoporre ad AIR. Per le iniziative con effetti finanziari è obbligatoria una relazione tecnica di quantificazione di entrate, oneri e coperture, con verifica da parte dell’assessorato competente in materia di bilancio.

Open data e accessibilità delle norme

La Regione e gli enti del sistema Regione devono pubblicare sul sito istituzionale i dati previsti dal d.lgs. 33/2013 e i testi aggiornati delle leggi regionali, con indicazione delle successive formulazioni, delle modifiche intervenute e di un database comparativo per aree tematiche. Il sito istituzionale doveva essere uniformato ai criteri open data entro dodici mesi dall’entrata in vigore. In mancanza di pubblicazione, gli interessati possono chiederla e l’amministrazione deve provvedere entro trenta giorni.

Semplificazione generale dei procedimenti amministrativi

La Regione persegue la riduzione delle fasi non necessarie, dei tempi di conclusione, l’innovazione tecnologica, l’uniformazione delle prassi e la diffusione delle buone pratiche. Tra le azioni previste vi sono:

  • eliminazione delle sovrapposizioni di competenze;
  • soppressione di assensi collegiali quando sostituibili da uffici singoli;
  • superamento della sequenzialità istruttoria tra uffici;
  • ricondurre alcune fattispecie a SCIA o comunicazione;
  • potenziamento informatico e dematerializzazione degli archivi;
  • miglioramento dell’accesso agli atti anche online. La Regione può concorrere economicamente all’adeguamento digitale degli enti locali e alla formazione del personale.

Oneri amministrativi

Le leggi, i regolamenti e gli atti amministrativi generali devono contenere, in allegato, l’elenco degli oneri amministrativi posti a carico di cittadini, imprese e utenti. Per oneri amministrativi si intendono i costi degli adempimenti richiesti nell’ambito del procedimento, inclusi raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti.

Termini procedimentali, sospensioni e riduzione per imprese certificate

Nel sistema dell’amministrazione pubblica della Sardegna, i procedimenti regionali si concludono di regola entro 30 giorni, salvo quelli espressamente individuati dalla Giunta come:

  • inferiori a 30 giorni;
  • compresi tra 30 e 90 giorni;
  • superiori a 90 giorni per ragioni di complessità, sostenibilità organizzativa o interesse pubblico. Se la Giunta non individua tali procedimenti nel termine previsto, tutti i termini regionali si riducono a 30 giorni, salvo quelli già più brevi. L’istruttoria deve essere contestuale e non può essere differita dopo l’acquisizione di pareri e assensi. I termini possono essere sospesi una sola volta, per non più di 30 giorni, per integrare dati o certificazioni non già disponibili o acquisibili d’ufficio. Anche la comunicazione dei motivi ostativi sospende i termini. Alle imprese certificate in materia ambientale e di sicurezza è riconosciuta, per i procedimenti regionali superiori a 30 giorni, una riduzione di un quarto dei termini. Le modalità sono demandate a una deliberazione della Giunta.

Responsabilità per il ritardo e monitoraggio

Il mancato rispetto dei termini procedimentali rileva ai fini della performance individuale e comporta responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile. Nei provvedimenti tardivi devono essere indicati il termine previsto e quello effettivamente impiegato. Sono previsti:

  • segnalazione del ritardo da parte del responsabile del procedimento al dirigente;
  • relazione annuale sui procedimenti non conclusi nei termini;
  • rapporto annuale sui tempi medi e sui servizi più o meno virtuosi.

Responsabile della correttezza e celerità e potere sostitutivo

Presso ciascuna direzione generale il direttore di servizio è responsabile della correttezza e celerità dei procedimenti. Negli enti locali la figura è individuata secondo l’autonomia organizzativa. Se il procedimento non viene concluso nei termini, l’interessato può rivolgersi al responsabile affinché concluda il procedimento entro un termine pari alla metà di quello originario. Il responsabile può esercitare il potere sostitutivo e adottare l’atto. Il nominativo deve essere pubblicato sul sito istituzionale e indicato nella comunicazione di avvio del procedimento.

Indennizzo per ritardo

Per i procedimenti del sistema Regione, in caso di inosservanza dei termini, l’interessato ha diritto a un indennizzo di 50 euro per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo di 2.000 euro, salvo il diverso risarcimento del danno secondo la disciplina statale. La domanda va presentata entro 60 giorni dalla scadenza del termine. L’indennizzo si applica in via sperimentale ai procedimenti a istanza di parte relativi all’avvio ed esercizio di attività d’impresa iniziati dopo l’entrata in vigore della legge. L’efficacia della disciplina era però sospesa fino all’approvazione di una legge regionale sulle coperture finanziarie.

Conflitto di interessi

Gli organi che adottano il provvedimento, il responsabile del procedimento e gli altri soggetti intervenuti nel procedimento devono astenersi in caso di conflitto di interessi, anche potenziale, segnalando la situazione all’organo nominante o sovraordinato. La Giunta definisce i criteri attuativi validi per tutto il sistema Regione.

Uso della telematica nei procedimenti

La Regione promuove la comunicazione telematica tra pubbliche amministrazioni e consente a cittadini, professionisti e imprese di avviare i procedimenti in via telematica. Non possono essere richieste copie cartacee di documenti già trasmessi telematicamente. Sono ammessi PEC e altri strumenti che garantiscano identificazione, integrità e immodificabilità. Le comunicazioni interne fra strutture del sistema Regione e la conferenza di servizi devono avvenire in via telematica. La Regione promuove inoltre l’uso di modalità tecnologicamente avanzate anche presso gli enti locali.

Rapporto con la legge generale sul procedimento amministrativo

Per quanto non disciplinato dal titolo sui procedimenti amministrativi si applica la legge n. 241/1990. Sono abrogati gli articoli da 2 a 17 e da 19 a 24 della legge regionale n. 40/1990 e la legge regionale n. 47/1986 sul diritto di accesso.

SUAPE: istituzione, funzioni e organizzazione

Il SUAPE è lo sportello unico che cumula le competenze del SUAP e dell’edilizia privata, con finalità di razionalizzazione e semplificazione. Opera presso gli enti locali previsti dalla legge regionale n. 2/2016. Le direttive SUAPE dovevano essere approvate entro 120 giorni dall’entrata in vigore e sostituivano quelle SUAP del 2011. Il SUAPE è competente per:

  • attività economiche e produttive di beni e servizi;
  • interventi edilizi, compresa la trasformazione del territorio a iniziativa privata;
  • manifestazioni ed eventi sportivi o culturali di pubblico spettacolo. Le funzioni del SUE sono attribuite al SUAPE. Il sistema regionale prevedeva un avvio graduale e l’istituzione presso le unioni di comuni e la Città metropolitana di Cagliari; successivi interventi normativi hanno aggiornato la disciplina organizzativa.

Procedimento unico SUAPE

Il procedimento SUAPE è unico e non frazionabile. Il titolo abilitativo unico sostituisce tutti gli atti di assenso delle amministrazioni coinvolte e si avvia con una dichiarazione autocertificativa corredata, se necessario, da elaborati progettuali e asseverazione tecnica. La pratica è protocollata con numero univoco, il sistema informatico rilascia una ricevuta automatica e la modulistica ulteriore non può essere richiesta oltre quella pubblicata sul portale regionale. La presentazione avviene esclusivamente per via telematica; è ammessa la procura speciale.

Verifica formale, regolarizzazione e irricevibilità

Entro due giorni lavorativi il SUAPE verifica formalmente la pratica. In caso di carenze sanabili invita alla regolarizzazione entro un termine che, nei procedimenti in autocertificazione, non può superare cinque giorni lavorativi. In caso di carenze non sanabili o mancata regolarizzazione, dichiara l’irricevibilità e, nei procedimenti in autocertificazione, l’inefficacia della dichiarazione sin dalla trasmissione. Se il SUAPE non provvede entro 15 giorni dalla ricezione, il sistema informatico regionale trasmette automaticamente la pratica; dopo tale termine l’irricevibilità può essere dichiarata solo nei limiti dell’autotutela prevista dalla legge n. 241/1990.

Procedimenti in autocertificazione

Nei procedimenti in autocertificazione la ricevuta automatica, insieme alla dichiarazione e agli allegati, costituisce titolo abilitativo unico. L’intervento può iniziare:

  • dopo 30 giorni solari, nei casi soggetti a permesso di costruire e nella procedura abilitativa semplificata per le fonti rinnovabili;
  • immediatamente, negli altri casi. Il SUAPE, dopo la verifica formale, trasmette telematicamente la pratica alle amministrazioni competenti, che svolgono le verifiche nei termini di legge. Sono previste attestazioni sul decorso dei termini e sullo stato legittimo degli immobili tramite tecnico abilitato.

Attività istruttoria, prescrizioni e falsità

Le amministrazioni possono chiedere integrazioni documentali senza sospendere l’efficacia del titolo o dell’intervento. Se emergono carenze sostanziali, trasmettono la comunicazione di preavviso di rigetto; nei casi necessari, adottano o propongono misure interdittive o prescrittive. Se vengono accertate dichiarazioni false, oltre agli atti conseguenti, la notizia è trasmessa alla Procura e all’eventuale ordine professionale.

Conferenza di servizi SUAPE

Nei casi esclusi dall’autocertificazione perché richiedono valutazioni discrezionali o provvedimenti formali UE, il SUAPE indice conferenza di servizi telematica. La conferenza si svolge di regola in forma semplificata e asincrona:

  • le richieste di integrazione vanno formulate entro 15 giorni;
  • le determinazioni delle amministrazioni vanno rese entro 30 giorni;
  • in alcuni casi è prevista riunione sincrona entro 10 giorni dalla scadenza del termine. La mancata risposta entro il termine equivale ad assenso senza condizioni, salvo i casi in cui il diritto UE imponga provvedimenti espressi. La determinazione conclusiva, adottata entro cinque giorni lavorativi, sostituisce tutti gli atti di assenso e viene pubblicata all’albo pretorio online. Per i procedimenti con autorizzazione paesaggistica i termini sono aumentati in modo da rispettare i tempi dell’art. 146 del Codice dei beni culturali. Il procedimento unico deve comunque concludersi entro 60 giorni, elevati a 105 nei casi con autorizzazione paesaggistica non semplificata, con possibilità di ulteriori differimenti limitati. La mancata conclusione nei termini equivale a provvedimento di accoglimento, salvo eccezioni previste dalla legge n. 241/1990.

Ultimazione lavori, agibilità e collaudo

L’intervento edilizio si conclude con la comunicazione di ultimazione lavori. Entro 30 giorni va trasmessa la dichiarazione di conformità e agibilità resa dal direttore lavori o da altro tecnico abilitato. Nei casi previsti, si applica il procedimento di autocertificazione; per alcune fattispecie edilizie speciali si applica la conferenza di servizi. Per gli impianti produttivi soggetti a collaudo, il certificato sostituisce la dichiarazione di agibilità edilizia ed è titolo provvisorio per l’esercizio dell’attività, in attesa degli ulteriori assensi. I controlli delle amministrazioni devono avvenire entro 90 giorni.

Rinnovi e validità dei titoli abilitativi

In caso di rinnovo periodico o nuova dichiarazione per titoli scaduti, non possono essere richiesti documenti già prodotti, se le condizioni e il quadro normativo non sono mutati. Per i titoli rilasciati originariamente con asseverazione tecnica è richiesta solo una nuova asseverazione di non mutata situazione. I titoli abilitativi per attività economiche e produttive di beni e servizi di competenza legislativa regionale sono validi a tempo indeterminato e non sono soggetti a rinnovo periodico né a comunicazioni periodiche di prosecuzione; la ricognizione dei titoli interessati è demandata alle direttive SUAPE.

Deroghe, esclusioni e atti esterni al SUAPE

Sono esclusi dal procedimento SUAPE i procedimenti di accertamento di conformità e sanatoria che si perfezionano con provvedimento espresso, nonché specifiche materie o attività elencate dalla legge, tra cui pubblici poteri, adempimenti fiscali/previdenziali/camerali, iscrizioni ad albi professionali, beni strumentali non direttamente connessi all’attività, taluni impianti energetici, concessioni soggette a evidenza pubblica e attività minerarie/cave. Non possono essere richiesti atti di assenso esterni al procedimento unico prima dell’avvio o al di fuori di esso, salvo alcune tipologie che richiedono comunque il loro perfezionamento, come contratti bilaterali, procedure ad evidenza pubblica, VIA, VAS, AIA, valutazione di incidenza, autorizzazioni rifiuti e AUA per le emissioni.

Attività consultiva e oneri del SUAPE

Gli interessati possono chiedere, tramite SUAPE, un parere preliminare di conformità entro 30 giorni. Se favorevole, l’eventuale procedimento successivo si conclude in metà dei tempi ordinari. Sono previsti diritti e spese secondo la normativa vigente; possono essere applicati diritti di istruttoria per l’attività propria del SUAPE, entro limiti stabiliti dalla Giunta. Per ritardi superiori a 15 giorni è riconosciuto il rimborso integrale dei diritti di istruttoria corrisposti.

Agenzie per le imprese e Ufficio regionale SUAPE

Le pratiche possono essere presentate tramite Agenzie per le imprese, che trasmettono la dichiarazione autocertificativa e la propria attestazione di conformità. La Giunta disciplina accreditamento e verifiche. L’Ufficio regionale SUAPE supporta i SUAPE locali, cura circolari interpretative, il raccordo con la normativa settoriale, la modulistica, le specifiche tecniche, il portale regionale imprese e la formazione tecnica degli operatori. La Regione deve assicurare sportelli SUAPE distribuiti omogeneamente nel territorio.

Semplificazioni in materia ambientale

Il SUAPE è autorità competente per l’AUA quando i titoli ambientali confluenti sono di competenza comunale. Sono previste ulteriori ipotesi in cui l’impresa può non avvalersi dell’AUA, tra cui procedure in conferenza di servizi con soli titoli a comunicazione/autorizzazione generale, attività temporanee fino a sei mesi e casi in cui l’unico titolo riguardi l’impatto acustico. Dopo 180 giorni dall’entrata in vigore, istanze e segnalazioni per procedimenti ambientali devono essere presentate telematicamente; i procedimenti regionali ambientali sono gestiti tramite SIRA, con interoperabilità con il SUAPE.

Denuncia opere in cemento armato

La denuncia ex art. 65 del d.P.R. 380/2001 va presentata esclusivamente al SUAPE per i procedimenti di sua competenza, con le medesime modalità telematiche del procedimento unico. Analogamente si depositano varianti, relazione a struttura ultimata e certificato di collaudo statico. I documenti sono archiviati nel software regionale; l’Ufficio tecnico regionale può accedervi.

Cooperative a proprietà indivisa e cessione agli assegnatari

Le cooperative edilizie a proprietà indivisa che hanno beneficiato di agevolazioni pubbliche dopo il 1992 possono chiedere di cedere agli assegnatari, in tutto o in parte, gli alloggi realizzati. La richiesta è subordinata alla restituzione anticipata del contributo aggiuntivo concesso. La Giunta approva le direttive attuative.

Noleggio autobus con conducente

La disciplina del procedimento unico SUAPE si applica all’autorizzazione regionale per il noleggio autobus con conducente e al nulla osta regionale per l’immatricolazione degli autobus. L’impresa presenta una dichiarazione autocertificativa al SUAPE del comune in cui ha sede legale o principale organizzazione aziendale; il titolo comporta l’iscrizione automatica nel registro regionale. Sono richiesti, tra gli altri:

  • titolo professionale di trasportatore su strada di persone;
  • capacità finanziaria;
  • idoneo personale conducente e certificazioni professionali. Le variazioni devono essere comunicate entro 15 giorni e la verifica della permanenza dei requisiti è annuale.

Commercio e attività temporanee

In occasione di eventi, manifestazioni e fiere è consentita, previa comunicazione, l’esposizione, vendita e somministrazione di alimenti e bevande in sede diversa da quella abituale per non più di 15 giorni, da parte di operatori già abilitati, artigiani e altri esercenti con regolare titolo. L’attività di commercio al dettaglio temporanea, per non oltre 90 giorni l’anno, richiede dichiarazione autocertificativa al SUAPE. Se esercitata una tantum, non comporta adeguamento della destinazione d’uso dei locali, ferma restando la disciplina igienico-sanitaria e di sicurezza.

Turismo: classificazione, registri e attività subacquee

La classificazione, revisione e declassificazione delle strutture ricettive avvengono tramite autocertificazione ad efficacia immediata. Il comune può poi adottare provvedimenti prescrittivi o di rettifica. L’elenco regionale degli esercizi ricettivi è pubblicato annualmente. La classificazione degli esercizi extralberghieri segue le medesime regole. L’iscrizione nel registro regionale delle professioni turistiche non richiede rinnovo, salvo eventuale esibizione del certificato di idoneità psico-fisica. Per il turismo subacqueo, le organizzazioni didattiche con valido titolo abilitativo conseguito o riconosciuto in qualsiasi regione possono operare in Sardegna senza ulteriori adempimenti, salvo quelli per aree marine protette e parchi regionali. La disciplina del marina resort è stata originariamente prevista ma risulta successivamente abrogata.

Sanzioni in materia di pesca

Per l’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa regionale in materia di pesca è competente il Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

Energia

Tra le funzioni regionali in materia energetica è ricompreso il rilascio delle autorizzazioni per la costruzione e l’esercizio di impianti da fonti rinnovabili con potenza termica installata inferiore a 300 MW, comprese modifiche, potenziamenti, rifacimenti e riattivazioni, oltre alle opere connesse e indispensabili. Sono state apportate anche abrogazioni correlate in materia di riparto di competenze.

Disposizioni transitorie

Gli enti locali dovevano adeguarsi alla legge entro 60 giorni dall’entrata in vigore. Alcune disposizioni del SUAPE e dei progetti speciali risultano nel testo soggette a sospensione dell’efficacia fino a successivi atti attuativi o a copertura finanziaria. Sono inoltre presenti rinvii a modifiche normative successive che hanno aggiornato vari commi e articoli, soprattutto in materia SUAPE.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.