Cassazione Penale, Sentenza n. 50488/2023 del 19/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Pubblico Ministero ha censurato l'ordinanza per errata applicazione della legge penale e per carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.), sostenendo che il Tribunale ha sospeso l'ordine di demolizione limitandosi alla mera presentazione di una istanza di condono senza valutare la riferibilità dell'istanza all'immobile, la legittimazione del proponente, la procedibilità, la presenza di cause ostative alla condonabilità, la congruità dell'oblazione e la prevedibilità di un esito favorevole in tempi rapidi; inoltre il PM ha rilevato incongruenze nelle istanze di condono (date, indirizzo) e che i lavori erano stati eseguiti oltre i termini del primo condono, rendendo improbabile l'accoglimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio. La Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui il giudice dell'esecuzione, prima di sospendere un ordine di demolizione per la presentazione di un'istanza di condono, deve esaminare e motivare la sussistenza di specifici requisiti di condonabilità e la prevedibile rapidità di definizione del procedimento amministrativo; nel caso di specie il Tribunale aveva motivato solo con la mera presentazione dell'istanza e con il decorso del tempo, omettendo l'analisi dei requisiti richiesti, per cui la decisione è stata annullata.
Norme richiamate
art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Questi motivi di ricorso per cassazione concernono vizi di motivazione e violazione o falsa applicazione di norme: la Corte li usa per censurare la carenza, contraddittorietà o illogicità della motivazione e l'errata applicazione della legge penale nel provvedimento impugnato.
Giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 4, n. 15210/2008; Sez. 3, n. 47263/2014; Sez. 3, n. 9145/2015; Sez. 3, n. 37470/2019)
La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui il giudice dell'esecuzione deve accertare e motivare specifici requisiti di condonabilità (elencati nella sentenza) e valutare i tempi e l'esito prevedibile del procedimento amministrativo prima di disporre la sospensione dell'ordine di demolizione.
Massime di principio
- La sospensione di un ordine di demolizione è ammissibile solo se il giudice dell'esecuzione valuta e motiva concretamente la ragionevole probabilità che l'istanza di condono sarà accolta in tempi brevi.
- Il giudice deve verificare e motivare la riferibilità dell'istanza di condono all'immobile oggetto della sentenza, la legittimazione del richiedente, la procedibilità della domanda e l'assenza di cause ostative alla condonabilità.
- La mera presentazione dell'istanza di condono e il lungo decorso del tempo non sono elementi sufficienti: è necessaria una valutazione documentale e probatoria delle incongruenze (es. indirizzo, date, termini dei condoni).
- Se manca una motivazione completa sui requisiti di condonabilità, l'ordinanza di sospensione è suscettibile di impugnazione e annullamento in sede di legittimità.
- Per il giudice dell'esecuzione rilevano anche la possibile esistenza di una concessione in sanatoria (tacita o formale) e la prevedibile durata del procedimento amministrativo: la sospensione è giustificabile soprattutto se il procedimento è suscettibile di rapido esaurimento o se è già intervenuto un atto amministrativo contrastante con l'ordine di demolizione.
- Per il privato richiedente il condono: curare la piena corrispondenza e completezza della documentazione e la coerenza anagrafica/planimetrica degli atti; per la Pubblica Amministrazione e il PM: monitorare e contestare tempestivamente sospensioni prive di adeguata motivazione a tutela dell'interesse pubblico all'esecuzione.
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