Cassazione Penale, Sentenza n. 50485/2023 del 19/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza di convalida del GIP che aveva confermato il provvedimento del Questore di Napoli (divieto di accesso a luoghi sportivi per 5 anni e obbligo di presentazione presso il Commissariato prima e dopo ogni incontro per 5 anni). Denunciava in particolare: 1) violazione del diritto al contraddittorio per non aver potuto formulare difese effettive, posto che il provvedimento questorile era stato notificato il 27/03/2023 alle ore 10:10 e la convalida risultava datata 29/03/2023 senza indicazione dell'orario (dunque non verificabile il rispetto del termine minimo di 48 ore); 2) difetto assoluto di motivazione circa la congruità della durata della misura; 3) difetto di motivazione circa necessità e urgenza della doppia previsione dell'obbligo di presentazione e della durata quinquennale anche per incontri fuori regione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo: ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha dichiarato l'inefficacia del provvedimento del Questore del 16/03/2023 limitatamente all'obbligo di presentazione. La Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui la convalida non può intervenire prima che siano decorse 48 ore dalla notificazione del provvedimento questorile, essendo tale termine indispensabile al rispetto del diritto di difesa; la mancata indicazione dell'ora della convalida ha reso indeterminabile il rispetto del termine e ha determinato la nullità ai sensi dell'art. 178, lett. c) c.p.p. Per effetto della decisione rescindente i motivi successivi non sono stati esaminati.
Norme richiamate
art. 178, lett. c) cod. proc. pen.
La mancata osservanza del termine indispensabile (48 ore) per la convalida del provvedimento che impone l'obbligo di presentazione, nonché l'omessa indicazione dell'ora di adozione della convalida, determinano nullità rilevante ai fini della tutela del diritto di difesa.
Giurisprudenza consolidata (Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016 e pronunce successive citate)
Principio secondo cui il destinatario del provvedimento questorile ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie; la convalida non può essere adottata prima del decorso di 48 ore dalla notifica, termine funzionale al contraddittorio e incomprimibile.
Sez. U. n. 4441 del 29/11/2005
In tema di libertà personale non è consentito ricorrere a presunzioni sulla regolarità formale dei provvedimenti giudiziari quando manca l'indicazione dell'ora di adozione; l'assenza di tale indicazione può giustificare l'annullamento senza rinvio.
Massime di principio
- La convalida di provvedimenti questorili che impongono obblighi personali (es. obbligo di presentazione) non può intervenire prima del decorso di 48 ore dalla notificazione: violazione di tale termine è causa di nullità e porta facilmente all'annullamento.
- L'indicazione della data e dell'ora nella ordinanza di convalida è essenziale: l'omissione impedisce di dimostrare il rispetto del termine di 48 ore e può determinare l'annullamento senza rinvio.
- Il diritto di difesa è garantito dall'effettiva possibilità di esaminare gli atti e depositare memorie; i termini procedurali che consentono tale esercizio sono considerati incomprimibili.
- Se il giudice pronuncia una decisione rescindente per vizio procedurale rilevante, i motivi successivi (sulla motivazione, sulla durata o sulla necessità della misura) possono rimanere inesaminati; pertanto, nei ricorsi è strategico iniziare con censure procedurali forti.
- Per contestare misure analoghe è importante documentare con precisione la data e l'ora della notifica e verificare che la convalida del giudice sia avvenuta dopo il decorso delle 48 ore; in mancanza di ciò è probabile ottenere l'annullamento limitato alle prescrizioni che richiedono quel termine.
- Se i termini procedurali sono rispettati, per ottenere l'annullamento bisogna allora focalizzarsi sul contenuto motivazionale: proporzionalità, necessità, congruità della durata e specifica indicazione dei fatti che giustificano l'obbligo.
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