Cassazione Penale, Sentenza n. 50486/2023 del 19/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP che aveva revocato la prescrizione accessoria dell'obbligo di comparizione innanzi alla Polizia Giudiziaria, collegata al DASPO emesso dal Questore di Napoli. Il ricorrente deduceva difetto assoluto e vizio di motivazione: il giudice di merito si era limitato a richiamare l'istanza dell'interessato, il parere del PM e una sentenza passata in giudicato, senza fornire una propria autonoma e specifica motivazione ai sensi dell'art. 6, comma sesto, l. 401/1989; inoltre il ricorrente sosteneva che le condizioni che avevano giustificato l'obbligo di presentazione non erano venute meno, dato che in relazione al capo B) era stata accertata responsabilità con offesa lieve nonostante una dichiarazione di non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per carenza di motivazione. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato non conteneva alcuna argomentazione autonoma del giudice circa le ragioni della revoca dell'obbligo di presentazione, limitandosi a richiamare atti e decisioni altrui. Per tale vizio la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rimesso il procedimento al tribunale di Napoli - Ufficio GIP per nuovo esame e rideterminazione della misura con adeguata motivazione.
Norme richiamate
art. 6, comma sesto, l. 401/1989
art. 6, comma sesto, 1.401/1989
La norma è richiamata come base normativa per l'applicazione della prescrizione aggiuntiva dell'obbligo di presentazione; la Corte evidenzia che ogni revoca di tale misura richiede una motivazione specifica del giudice che valuti le condizioni che l'avevano originariamente giustificata
art. 131-bis cod. pen.
Richiamata nella sentenza di merito come causa di non punibilità per il capo B); la Corte di Cassazione prende atto dell'esito ma segnala che anche nella presenza di tali pronunce il giudice deve motivare l'eventuale revoca delle misure accessorie
Giurisprudenza della Cassazione (principio sulla motivazione)
Sez. 6, n. 27151 del 27/06/2011; Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, Rv. 244763
I precedenti sono richiamati per il principio secondo cui la mancanza o l'insufficienza della motivazione legittima la cassazione: la motivazione non può essere del tutto omessa né priva dei momenti esplicativi necessari sulle questioni decisive
Massime di principio
- La revoca di misure accessorie (es. obbligo di presentazione) richiede una motivazione autonoma e specifica del giudice: non è sufficiente il mero richiamo a istanze, pareri o sentenze altrui
- Se parte delle imputazioni sono state dichiarate non punibili o il soggetto è stato assolto per taluni capi, il giudice può comunque revocare le misure, ma deve motivare perché le condizioni di pericolosità o di necessità della misura sono venute meno
- La persistenza di responsabilità per altri capi o l'accertamento di offesa, anche lieve, sono elementi che il giudice deve valutare esplicitamente per decidere sulla sussistenza delle misure accessorie
- La carenza di motivazione determina l'annullamento del provvedimento e il rinvio per un nuovo esame: pertanto, in casi simili, chi impugna deve contestare sia il merito che l'adeguatezza della motivazione
- Nella decisione di revoca o mantenimento di misure preventive/accessorie il giudice deve bilanciare proporzionalità, finalità di prevenzione e situazione personale del destinatario, illustrando i presupposti fattuali e giuridici che giustificano la decisione
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