Cassazione Penale, Sentenza n. 7668/2024 del 21/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La società CO.EDI.R. s.r.l. aveva chiesto una variante al programma di fabbricazione (piano di lottizzazione) e, non ottenendo risposta, aveva inviato una diffida formale datata 24/04/2015 (notificata al sindaco l'11/05/2015). Il reato contestato agli amministratori era l'omissione di atti d'ufficio (art. 328, comma 2, c.p.) per non aver dato riscontro alla richiesta. In appello i convenuti erano stati assolti perché la Corte territoriale ritenne che la competenza a decidere spettasse al consiglio comunale e non al sindaco o al dirigente tecnico; in cassazione il ricorso della parte civile contestava, tra l'altro, la mancata considerazione dell'art. 39, comma 3 TUEL (sindaco presidente del consiglio nei comuni sotto 15.000 abitanti) e delle norme procedurali che impongono una risposta o spiegazione del ritardo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso limitatamente a Mauro Di Ciccio: ha annullato la sentenza impugnata agli effetti civili nei confronti del sindaco e ha rinviato al giudice civile competente per un nuovo giudizio, individuando l'obbligo del sindaco, in quanto destinatario della diffida e presidente del consiglio comunale nel comune in questione, di almeno convocare/investire l'organo competente e fornire un riscontro formale. Quanto a Lucio Di Pietro, responsabile dell'ufficio tecnico, il ricorso è stato rigettato: egli non risultava destinatario della diffida e la sua attività istruttoria interna non è penalmente rilevante se non si traduce in un atto esterno necessario e autonomamente rilevante. La Corte ha anche precisato che la possibilità di rimedi amministrativi o sostitutivi (silenzio-inadempimento, intervento della provincia) non esclude la responsabilità penale per l'inerzia della pubblica amministrazione.
Norme richiamate
L'omissione di un atto d'ufficio rileva penalmente solo se riguarda un atto dell'ufficio imputabile al pubblico agente; la competenza del destinatario è presupposto per la configurazione del reato.
Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti il sindaco esercita la presidenza del consiglio comunale (salvo diversa disposizione statutaria), con conseguente responsabilità a rispondere o ad investire l'organo competente in caso di istanza sottoposta a delibera consiliare.
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 11
Attribuisce al dirigente/servizio tecnico competenze in materia di permesso di costruire, ma non esonera il sindaco dall'obbligo di dare riscontro alla diffida quando il provvedimento finale spetti al consiglio comunale.
legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 5, 6, 7, 10-bis
Definisce la responsabilità del dirigente del procedimento e l'obbligo di comunicare i motivi del diniego o del ritardo; tali obblighi amministrativi però non trasformano automaticamente le omissioni interne in illecito penale se non riguardano atti esterni necessari.
Legge regionale Abruzzo n. 18/1983, art. 23
Prevede meccanismi sostitutivi (intervento della provincia in caso di mancata deliberazione) nel procedimento di lottizzazione; la Corte ha chiarito che tali rimedi amministrativi non escludono la rilevanza penale dell'omissione amministrativa.
d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 31
Disciplina il silenzio-inadempimento e i rimedi per il privato; l'esistenza di tale rimedio amministrativo non impedisce la sussistenza del reato di omissione d'atti d'ufficio quando perdura un'inerzia ingiustificata.
art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Norma citata in relazione alla inapplicabilità ratione temporis al caso di specie (non operativa per atti formatisi prima dell'entrata in vigore); le Sezioni Unite hanno confermato che non si applicava al procedimento in esame.
Dispositivo invocato per il rinvio al giudice civile competente a definire le controversie civili dopo l'annullamento agli effetti civili.
Massime di principio
- La competenza dell'organo richiesto dell'atto è presupposto essenziale per la configurazione del reato di omissione d'atti d'ufficio: solo il soggetto competente a deliberare può essere penalmente responsabile per non aver provveduto.
- Quando la richiesta del privato è formalizzata tramite diffida notificata, il destinatario ha l'obbligo di fornire almeno un riscontro formale (esplicativo del ritardo o ricognizione dei motivi ostativi), anche se la decisione finale è soggetta a discrezionalità tecnica.
- La presenza di rimedi amministrativi (silenzio-inadempimento, poteri sostitutivi di altri enti) non esclude la rilevanza penale dell'inerzia dell'ente pubblico: la possibilità di agire amministrativamente non cancella l'obbligo di risposta dell'amministrazione.
- I dirigenti o funzionari che svolgono attività istruttorie interne non sono di per sé penalmente responsabili per omissioni interne, salvo che siano destinatari della diffida o titolari della competenza a emanare l'atto esterno necessario e autonomamente rilevante.
- La notifica della diffida è elemento probatorio cruciale per dimostrare la consapevolezza e la volontà (dolo) dell'inerzia da parte del destinatario: la diffida costituisce indicazione di obbligo e può integrare l'elemento soggettivo del reato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7528/2024 del 21/02/2024
- Sentenza penale · 21 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7529/2024 del 21/02/2024
- Sentenza penale · 21 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7532/2024 del 21/02/2024
- Sentenza penale · 21 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7534/2024 del 21/02/2024
- Sentenza penale · 21 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7537/2024 del 21/02/2024
- Sentenza penale · 21 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7538/2024 del 21/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →