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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7529/2024 del 21/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 544-bis c.p. (u uccisione di animali) per l'abbattimento di quattro esemplari di marzaiola durante periodo di divieto e con mezzi vietati. Il ricorrente denunciava: violazione di legge penale e carenza/contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza della condotta e dell'elemento soggettivo; errata applicazione del principio di specialità (art. 15 c.p.) rispetto all'art. 30 della legge n. 157/1992; mancata valutazione e motivazione sull'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. (circostanze attenuanti come occasionalità, modesta entità del fatto, incensuratezza) e mancata considerazione della personalità del reo e del contegno processuale ai fini delle attenuanti generiche e della determinazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo principale (rapporto tra art. 544-bis c.p. e art. 30 legge n. 157/1992) e ha annullato senza rinvio, limitatamente al capo B (la contestazione relativa all'art. 544-bis c.p.), la condanna per il delitto. La Corte ha spiegato che, alla luce dell'art. 19-ter disp. coord. c.p., le disposizioni del Titolo IX-bis (tra cui l'art. 544-bis) non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia quando la fattispecie concreta rientri nella casistica di quelle leggi; ciò per evitare una duplicazione di sanzioni per la stessa condotta. Pertanto non può farsi coincidere automaticamente la locuzione "senza necessità" dell'art. 544-bis con qualsiasi violazione della normativa venatoria già sanzionata dall'art. 30 della legge sulla caccia. Le altre doglianze sono state assorbite.

Norme richiamate

  • art. 544-bis cod. pen. (Uccisione di animali)

    Sanziona chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale. La Corte ha rilevato che non può essere applicato automaticamente quando la condotta è già prevista e sanzionata come fatto tipico dalla normativa speciale sulla caccia, per evitare duplicazione di sanzioni.

  • art. 544-ter cod. pen. (Maltrattamento di animali)

    Sanziona comportamenti che cagionano lesioni o sevizie agli animali; la giurisprudenza ha ritenuto possibile la cumulabilità con le norme di caccia quando vi è un "quid pluris" di sofferenza non necessaria (es. ferimento con ulteriore crudeltà).

  • art. 30 legge n. 157 del 1992

    Prevede contravvenzioni connesse all'esercizio della caccia (tempi, luoghi, modalità) e sanziona l'abbattimento di specie tutelate; tutela la fauna selvatica come patrimonio indisponibile dello Stato. Quando la fattispecie rientra in tali ipotesi speciali, impedisce l'applicazione del titolo IX-bis del codice penale per evitare duplicazioni.

  • art. 19-ter disposizioni di coordinamento cod. pen.

    "Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente"

    Stabilisce l'esclusione di applicabilità delle disposizioni del Titolo IX-bis (tra cui art. 544-bis) ai casi disciplinati da leggi speciali; la Corte ha interpretato la norma nel senso che, se la fattispecie concreta rientra nella casistica prevista dalla legge speciale sulla caccia, l'art. 544-bis non si applica (a meno che non ci sia un quid pluris non previsto dalla normativa speciale).

  • art. 15 cod. pen.

    Principio di specialità: la Corte di merito aveva invocato il principio di specialità fra norme, ma la Cassazione ha osservato che il corretto parametro è l'art. 19-ter disp. coord. c.p. e la disciplina speciale in materia di caccia, per evitare duplicazione di sanzioni.

  • art. 54 cod. pen.

    Richiamato come esempio di eccezione di "stato di necessità" assimilabile a situazioni in cui l'uccisione dell'animale può risultare giustificata; la nozione di "senza necessità" nell'art. 544-bis deve essere valutata tenendo conto anche di eventi di necessità.

  • legge 20 luglio 2004, n. 189, art. 1

    Ha introdotto il Titolo IX-bis nel codice penale (delitti contro il sentimento per gli animali), dando origine alle norme di cui agli artt. 544-bis e 544-ter; la sua introduzione e la successiva coordinazione con le leggi speciali sono centrali per il caso.

Massime di principio

  • Quando la condotta incriminata rientra nella fattispecie tipica prevista da una legge speciale in materia di caccia (art. 30 legge n. 157/1992), l'art. 19-ter disp. coord. c.p. esclude in linea di principio l'applicazione dell'art. 544-bis c.p. per evitare duplicazione di sanzioni.
  • L'art. 544-bis può trovare applicazione solo se la condotta comporta un "quid pluris" di illiceità rispetto alla normativa speciale (es. crudeltà o sofferenze aggiuntive non previste/implicate dalla mera violazione delle regole di caccia).
  • Non si può automaticamente far coincidere la locuzione "senza necessità" dell'art. 544-bis con qualsiasi violazione formale della normativa venatoria: occorre un accertamento concreto sulla presenza di inutili sofferenze o crudeltà non disciplinate dalla legge speciale.
  • Per evitare il rischio di duplicazione di sanzioni, il giudice dovrà sempre verificare se la fattispecie concreta rientra nella casistica prevista dalla legge speciale; se sì, applicare la normativa speciale, salvo che emerga un comportamento che ecceda i limiti della fattispecie speciale.
  • Questioni difensive relative a circostanze attenuanti (art. 131-bis c.p.) e alla personalità dell'imputato restano rilevanti ma possono essere assorbite o divenire irrilevanti se il capo di imputazione più grave viene annullato per carenza di applicabilità della norma penale speciale.

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