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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7528/2024 del 21/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione teso alla censura di vizi di motivazione per omessa considerazione, da parte della Corte d'appello, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, del d.l. n. 4/2019 (conv. con l. n. 26/2019). Il ricorrente sosteneva che il minimo edittale previsto da tale disposizione è eccessivo e determina una irragionevole disparità di trattamento rispetto ad altre fattispecie (in particolare l'art. 316-ter c.p. e l'art. 76 d.P.R. n. 445/2000), violando gli artt. 3 e 27 Cost.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha motivato che: a) la mancata trattazione di una questione di legittimità costituzionale da parte del giudice di merito non può costituire autonomo vizio denunciabile per mezzo del motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., perché la questione costituzionale è rilevabile anche in cassazione; b) la questione sostanziale (proporzionalità del trattamento sanzionatorio) è comunque manifestamente infondata: l'art. 7 d.l. n. 4/2019 è una fattispecie speciale giustificata dalla natura e dalla facilità di accesso del reddito di cittadinanza, e dalla soglia di punibilità dell'art. 316-ter c.p. (che rende quest'ultimo non idoneo a perseguire le condotte relative al reddito di cittadinanza). Anche il richiamo all'art. 76 d.P.R. 445/2000 non è sovrapponibile perché attiene al falso amministrativo con diversa ratio. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 7, commi 1-2, d.l. 4/2019 conv. in l. 26/2019

    Comma 1: reclusione da due a sei anni per chi, al fine di ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o omette informazioni dovute; Comma 2: reclusione da uno a tre anni per chi, già beneficiario, non comunica variazioni rilevanti

    Fattispecie penale speciale diretta a reprimere condotte funzionali a ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza; la maggiore gravità della sanzione è giustificata dalla natura del beneficio e dalla necessità di deterrenza

  • art. 316-ter cod. pen.

    Reclusione da sei mesi a tre anni per indebita percezione di erogazioni pubbliche; secondo comma: esclusione della punibilità per somme pari o inferiori a euro 3.999,96 e applicazione di sanzione amministrativa

    Norma generale che richiede il superamento di una soglia minima; tale soglia rende l'art. 316-ter non idoneo a sanzionare molte condotte relative al reddito di cittadinanza, giustificando la disciplina speciale dell'art. 7

  • art. 76 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

    Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale; la sanzione ordinariamente prevista è aumentata da un terzo alla metà

    Riguarda il falso in materia di documentazione amministrativa con una ratio centrata sul falso in sé, non sulla finalità di ottenere indebitamente benefici; per questo non è sovrapponibile all'art. 7

  • art. 3 Cost.

    Invocato dal ricorrente per censurare una presunta disparità di trattamento; la Corte ha ritenuto la disparità giustificata da ragioni di tutela, rimandendo infondata la censura

  • art. 27 Cost.

    Richiamato in relazione al principio di proporzionalità della pena; la Corte ha ritenuto che la maggiore pena dell'art. 7 sia compatibile con il principio costituzionale, per le valide ragioni di tutela e deterrenza indicate

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Richiamato per spiegare che i vizi di motivazione relativi a questioni di diritto non sono denunciabili in cassazione come tali, essendo richiesta la deduzione della violazione di legge

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per condannare il ricorrente alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile

Massime di principio

  • La questione di legittimità costituzionale può essere sollevata per la prima volta in Cassazione; la mancata trattazione da parte del giudice di merito non costituisce autonomo vizio denunciabile con motivo di mancata motivazione in cassazione
  • Una disposizione speciale con sanzioni più gravi rispetto a una norma generale può essere costituzionalmente legittima se esistono ragioni sistematiche e di tutela che giustificano il trattamento differenziato (es. natura del beneficio, facilità di accesso, efficacia deterrente)
  • L'art. 316-ter c.p., che prevede una soglia minima di punibilità, non è sempre un utile tertium comparationis quando il beneficio contestato è erogato in quote mensili inferiori a quella soglia
  • Il richiamo all'art. 76 d.P.R. 445/2000 non è automaticamente persuasivo: la diversa ratio (falso amministrativo vs. finalità di indebito conseguimento di benefici) può giustificare un trattamento normativo distinto
  • In cassazione le doglianze devono essere articolate come violazioni di legge; i vizi puramente motivazionali su questioni di diritto non sono ammessi se non tradotti in specifiche censure di illegittimità

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