Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7538/2024 del 21/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per opere edilizie abusive (realizzazione di un muro di recinzione e di un piazzale in calcestruzzo) eseguite in area sottoposta a vincolo paesaggistico e in zona sismica senza i necessari titoli e autorizzazioni. Gli appellanti deducevano: 1) errore nella qualificazione delle opere come necessitanti permesso di costruire anziché manutenzione straordinaria e nell'esclusione dell'applicabilità delle previsioni del d.P.R. 31/2017 (allegato A, punti A.12 e A.13) e della preesistenza dei manufatti; 2) errata esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.); 3) mancata diminuzione della pena per il rito abbreviato (riduzione della metà per le contravvenzioni ai sensi dell'art. 442, comma 2, c.p.p.); 4) mancato riconoscimento delle attenuanti specifiche ex art. 62 n.6 e 62-bis c.p. e, più in generale, contestazioni sulla determinazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto la maggior parte dei motivi: ha ritenuto inammissibili o infondati gli argomenti sulla natura delle opere (manutenzione straordinaria vs nuova costruzione), sull'applicabilità delle esenzioni del d.P.R. 31/2017 e sulla estinzione per ritardata CILA o per rilascio successivo di autorizzazioni paesaggistiche/antisismiche. Ha confermato che, per le dimensioni e le caratteristiche del muro (15x9,75 m, 1,40 m altezza) e del piazzale (23,50x4,80 m), si è determinata una modificazione stabile dell'assetto urbanistico che comporta l'obbligo del permesso di costruire e l'obbligo di autorizzazione paesaggistica; ha poi confermato l'applicabilità delle norme antisismiche e che le comunicazioni/istanze postume non estinguono le contravvenzioni. Ha inoltre ritenuto corretta la esclusione della non punibilità per tenuità e il diniego delle attenuanti ex art. 62 n.6. Tuttavia la Corte ha accolto il terzo motivo: la sentenza di primo grado era stata pronunciata con rito abbreviato senza applicare la prescritta diminuzione di metà della pena per le contravvenzioni; perciò la Cassazione ha annullato senza rinvio la parte relativa al trattamento sanzionatorio, rimettendo la rideterminazione della pena ai sensi dell'art. 620, lett. l), c.p.p., applicando la riduzione per il rito e portando la pena finale a 1 mese e 15 giorni di arresto e a Euro 5.150 di ammenda, confermando le altre statuizioni (compreso l'ordine di demolizione e rimessione in pristino).

Norme richiamate

  • art. 44 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico Edilizia)

    art. 44, comma 1, lett. c) (e richiamo alla lett. b) nella contestazione)

    La Corte ha ritenuto che le opere (muro e piazzale) per le loro dimensioni e incidenza sull'assetto urbanistico rientrino nella fattispecie che richiede il permesso di costruire; le sanzioni pecuniarie previste sono incrementate per effetto delle modifiche normative citate e la CILA tardiva non estingue il reato, potendo solo influire sulla misura della sanzione secondo i limiti previsti dall'art. 6-bis DPR 380/2001

  • d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)

    In area sottoposta a vincolo paesaggistico ogni intervento che modifichi l'aspetto esteriore richiede l'autorizzazione paesaggistica; il regolamento attuativo (d.P.R. 31/2017) non può derogare le prescrizioni di rango primario e le esenzioni devono essere interpretate in senso restrittivo, valutando la potenziale lesione dei valori paesaggistici

  • d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento attuativo d.lgs. 42/2004)

    Allegato A, punti A.12 e A.13

    Le previsioni di esenzione o semplificazione (allegati A e B) si applicano solo agli interventi di lieve entità che non incidono sulla morfologia o sui valori paesaggistici; nel caso di intervento unitario (muro + piazzale) non è possibile applicare isolatamente le esenzioni

  • artt. 93-95 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    Le prescrizioni antisismiche si applicano anche ai piccoli manufatti se la loro sicurezza può interessare la pubblica incolumità; il mancato deposito preventivo degli elaborati antisismici integra contravvenzione e la presentazione postuma non estingue il reato

  • art. 6-bis d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    La comunicazione di inizio lavori (CILA) presentata dopo l'inizio dei lavori può ridurre la sanzione solo se effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso e nei limiti previsti dalla norma; non estingue il reato

  • art. 131-bis cod. pen.

    causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto

    L'applicabilità richiede una valutazione della scarsa offensività del fatto e dei criteri dell'art. 133 c.p.; la Corte ha ritenuto che le dimensioni e l'effetto sul territorio escludessero la tenuità

  • art. 62, n. 6 e art. 62-bis cod. pen.

    L'attenuante per avere eliminato le conseguenze dannose è applicabile nei reati edilizi solo quando la demolizione volontaria sia avvenuta anteriormente al giudizio e in assenza di ordinanza di demolizione; nel caso di specie non vi è stata spontanea ed efficace rimozione dell'abuso

  • art. 442, comma 2, cod. proc. pen.

    riduzione della pena per il giudizio abbreviato

    Per le contravvenzioni la riduzione prevista dal rito abbreviato è della metà (novellata dalla L. 103/2017); la mancata applicazione di tale riduzione costituisce vizio tale da annullare la parte della sentenza concernente il trattamento sanzionatorio

  • art. 36 e art. 45 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    Il rilascio di permessi in sanatoria non estingue i reati edilizi commessi in zone vincolate o in violazione di specifiche norme (es. autorizzazione paesaggistica/antisismica) se le condizioni di legge per la sanatoria non sono rispettate

  • art. 620, lett. l) cod. proc. pen.

    annullamento senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio

    La Corte può annullare senza rinvio la parte della decisione relativa alla determinazione della pena e demandare la rideterminazione ad altra sede, come avvenuto per la riduzione del trattamento sanzionatorio

Massime di principio

  • La qualificazione tra 'manutenzione straordinaria' e 'intervento di nuova costruzione' si basa sull'effetto dell'opera sull'assetto urbanistico: opere che comportano modificazione stabile e significativa dell'assetto richiedono il permesso di costruire.
  • In area sottoposta a vincolo paesaggistico le esenzioni previste da regolamenti attuativi (d.P.R. 31/2017) devono essere interpretate restrittivamente; non possono derogare alle prescrizioni di rango primario del codice dei beni culturali.
  • La presentazione tardiva di CILA o di altre istanze/postumi autorizzativi non estingue il reato edilizio o antisismico; al massimo può incidere sulla misura della sanzione nei limiti previsti dalla legge.
  • Le norme antisismiche si applicano anche ai manufatti apparentemente di modesta entità se la loro sicurezza può influire sulla pubblica incolumità; il deposito preventivo degli elaborati è obbligatorio e la mancata preventiva presentazione integra contravvenzione.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede valutazione comparata dei criteri di offensività e delle circostanze e può essere esclusa anche se manca uno solo dei presupposti ritenuti decisivi dal giudice.
  • L'attenuante per aver eliminato le conseguenze dannose (art. 62 n.6 c.p.) nei reati edilizi richiede attività volontaria e reale di rimozione prima del giudizio e in assenza di ordini demolitori; mera avvio di iter amministrativi non è sufficiente.
  • In sede di Cassazione non sono esaminabili i motivi non previamente sollevati in appello: questioni nuove introdotte direttamente in cassazione sono frequentemente dichiarate inammissibili.
  • Nel giudizio abbreviato, per le contravvenzioni, va applicata la riduzione della pena della metà; la mancata applicazione di tale riduzione costituisce motivo fondato di annullamento limitato al trattamento sanzionatorio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.