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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7534/2024 del 21/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha dedotto l'omessa motivazione della Corte d'appello sulla richiesta della difesa di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131‑bis c.p.), avendo illustrato la modestia del fatto (merce di valore molto basso, occasionalità della condotta). In cassazione si censura che, pur riconoscendo elementi di scarsa gravità (richiamando il secondo comma dell'art. 648 c.p.), la Corte d'appello non ha dato una motivazione espressa e sufficiente sulla specifica istanza di applicazione della particolare tenuità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione dell'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131‑bis, rinviando per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Lecce. Si rileva in motivazione che la Corte di appello aveva già dichiarato estinti per prescrizione alcuni capi e rideterminato la pena per la residua imputazione (3 mesi di reclusione e 200 euro di multa), ma la decisione è stata cassata nella parte in cui non si è pronunciata adeguatamente sulla particolare tenuità.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen., secondo comma

    Il fatto può essere considerato di particolare tenuità vista la lieve consistenza economica della merce evidentemente contraffatta - di scarsa fattura e bassa qualità, tanto che veniva venduta in strada, per terra adagiata su un lenzuolo

    La Corte di appello ha considerato la lieve consistenza economica e la scarsa qualità della merce come indici di minore gravità della condotta ai fini della fattispecie ridotta; la Cassazione osserva però che ciò non sostituisce una motivazione espressa sull'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità.

  • art. 131‑bis cod. pen.

    Norma che disciplina la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la difesa aveva chiesto l'applicazione per la modesta entità del reato (valore minimo, occasionalità). La Cassazione ha ritenuto che la Corte di appello abbia omesso di motivare specificamente su tale richiesta, rendendo necessario il rinvio.

  • art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.

    Richiama il limite motivazionale per il ricorso in Cassazione: il ricorso è stato formulato nei termini richiesti da questa disposizione.

Massime di principio

  • Se la difesa chiede l'applicazione dell'art. 131‑bis (particolare tenuità), il giudice di merito deve fornire una motivazione espressa e specifica valutando tutti gli elementi richiesti dalla norma; l'assenza di tale motivazione è motivo di annullamento con rinvio.
  • Elementi fattuali che sostengono la particolare tenuità: valore economico molto basso della cosa oggetto del reato, modesta entità del danno, qualità scadente della merce, vendita occasionale e modalità del fatto (es. vendita per strada), assenza di organizzazione o di profitto rilevante, condotta non ripetuta.
  • Il riconoscimento di una fattispecie «meno grave» o di circostanze che attenuano la gravità (es. richiamo al secondo comma dell'art. 648) non equivale automaticamente all'applicazione della causa di non punibilità: il giudice deve distinguere e motivare specificamente in relazione ai presupposti di art. 131‑bis.
  • Per evitare censure in Cassazione, la difesa dovrebbe documentare e sottolineare già in primo grado e in appello tutti gli elementi materiali e soggettivi rilevanti (valore, modalità, occasionalità, carenza di pericolosità sociale, assenza di recidiva rilevante) e chiedere esplicitamente il giudizio di particolare tenuità.
  • In presenza di omissione motivazionale su una richiesta decisiva (come l'art. 131‑bis), la Corte di Cassazione tende a non sostituirsi al giudice di merito ma ad annullare e rinviare per nuovo esame della questione.

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