Cassazione Penale, Sentenza n. 7532/2024 del 21/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della condanna per il delitto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 74/2000 con cinque motivi: 1) inversione dell'onere della prova e violazione di legge per ritenuta dimostrazione dell'elemento oggettivo basata sulla mancata produzione di elementi confutativi da parte dell'imputata; 2) vizio di motivazione e travisamento della prova per l'asserita utilizzazione di accertamenti induttivi puri e per l'errata valutazione dei bilanci provvisori e delle "caparre" come ricavi illeciti senza considerare costi e altri elementi; 3) violazione dell'art. 5 D.Lgs. 74/2000 e illogicità motivazionale per aver accertato l'imponibile in via induttiva senza autonoma valutazione; 4) manifesta illogicità sulla sussistenza del dolo specifico di evasione, contestando che fosse provata la consapevolezza del superamento della soglia e dell'ammontare dell'imposta; 5) violazione dell'art. 131-bis c.p. per mancata considerazione della particolare tenuità del fatto e degli ulteriori presupposti di cui all'art. 133 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi tre motivi, definendoli mera rivalutazione del merito; ha confermato che la valutazione del dolo è conforme alla giurisprudenza di legittimità (il dolo può desumersi dall'entità del superamento della soglia e dalla consapevolezza dell'imponibile); ha escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. perché lo scostamento dalla soglia di punibilità era pari a 12.177,50 euro, ritenuto non esiguo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e a versare in via equitativa euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5
norma che sanziona l'omessa presentazione della dichiarazione ai fini di evasione; la Corte ha ritenuto che il superamento della soglia di punibilità e gli elementi contabili possano concorrere a dimostrare la fattispecie
Codice penale, art. 131-bis
causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha interpretato che l'istituto è applicabile solo quando l'omissione riguarda un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità, non nel caso di scarto significativo
Codice penale, art. 133, comma 1
criteri per la determinazione della pena e per la valutazione della tenuità; la Corte ricorda che non è necessario esaminare tutti gli elementi previsti, ma indicare quelli ritenuti rilevanti
Codice di procedura penale, art. 616
prevede l'onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; applicato dalla Corte
Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
richiamata per la valutazione circa l'assenza di colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità; sulla base di ciò la Corte ha disposto il versamento in favore della Cassa delle Ammende in misura equitativa
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione del merito probatorio: censure che consistono nel riconsiderare le valutazioni di fatto della Corte d'appello sono spesso dichiarate inammissibili.
- L'accertamento induttivo è ammissibile quando poggia su elementi oggettivi e confrontabili (es. voci di bilancio, mancata restituzione di somme, cessazione dell'attività) e non quando è puro e privo di riscontri.
- Nei reati tributari il dolo di evasione può essere desunto dall'entità del superamento della soglia di punibilità unitamente alla prova della consapevolezza dell'importo dovuto.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) si applica solo per scostamenti molto prossimi alla soglia di punibilità; discostamenti significativi ne escludono l'applicabilità.
- La difesa che invoca l'inversione dell'onere della prova o carenze istruttorie deve dimostrare errori formali rilevanti: la semplice riproposizione di una diversa valutazione del materiale probatorio non basta in Cassazione.
- L'onere della prova rimane in capo all'accusa, ma la valutazione complessiva di elementi contabili, documentali e comportamentali può legittimare una condanna quando concorrono in modo coerente e logico.
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