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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7532/2024 del 21/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della condanna per il delitto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 74/2000 con cinque motivi: 1) inversione dell'onere della prova e violazione di legge per ritenuta dimostrazione dell'elemento oggettivo basata sulla mancata produzione di elementi confutativi da parte dell'imputata; 2) vizio di motivazione e travisamento della prova per l'asserita utilizzazione di accertamenti induttivi puri e per l'errata valutazione dei bilanci provvisori e delle "caparre" come ricavi illeciti senza considerare costi e altri elementi; 3) violazione dell'art. 5 D.Lgs. 74/2000 e illogicità motivazionale per aver accertato l'imponibile in via induttiva senza autonoma valutazione; 4) manifesta illogicità sulla sussistenza del dolo specifico di evasione, contestando che fosse provata la consapevolezza del superamento della soglia e dell'ammontare dell'imposta; 5) violazione dell'art. 131-bis c.p. per mancata considerazione della particolare tenuità del fatto e degli ulteriori presupposti di cui all'art. 133 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi tre motivi, definendoli mera rivalutazione del merito; ha confermato che la valutazione del dolo è conforme alla giurisprudenza di legittimità (il dolo può desumersi dall'entità del superamento della soglia e dalla consapevolezza dell'imponibile); ha escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. perché lo scostamento dalla soglia di punibilità era pari a 12.177,50 euro, ritenuto non esiguo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e a versare in via equitativa euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5

    norma che sanziona l'omessa presentazione della dichiarazione ai fini di evasione; la Corte ha ritenuto che il superamento della soglia di punibilità e gli elementi contabili possano concorrere a dimostrare la fattispecie

  • Codice penale, art. 131-bis

    causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha interpretato che l'istituto è applicabile solo quando l'omissione riguarda un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità, non nel caso di scarto significativo

  • Codice penale, art. 133, comma 1

    criteri per la determinazione della pena e per la valutazione della tenuità; la Corte ricorda che non è necessario esaminare tutti gli elementi previsti, ma indicare quelli ritenuti rilevanti

  • Codice di procedura penale, art. 616

    prevede l'onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; applicato dalla Corte

  • Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    richiamata per la valutazione circa l'assenza di colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità; sulla base di ciò la Corte ha disposto il versamento in favore della Cassa delle Ammende in misura equitativa

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione del merito probatorio: censure che consistono nel riconsiderare le valutazioni di fatto della Corte d'appello sono spesso dichiarate inammissibili.
  • L'accertamento induttivo è ammissibile quando poggia su elementi oggettivi e confrontabili (es. voci di bilancio, mancata restituzione di somme, cessazione dell'attività) e non quando è puro e privo di riscontri.
  • Nei reati tributari il dolo di evasione può essere desunto dall'entità del superamento della soglia di punibilità unitamente alla prova della consapevolezza dell'importo dovuto.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) si applica solo per scostamenti molto prossimi alla soglia di punibilità; discostamenti significativi ne escludono l'applicabilità.
  • La difesa che invoca l'inversione dell'onere della prova o carenze istruttorie deve dimostrare errori formali rilevanti: la semplice riproposizione di una diversa valutazione del materiale probatorio non basta in Cassazione.
  • L'onere della prova rimane in capo all'accusa, ma la valutazione complessiva di elementi contabili, documentali e comportamentali può legittimare una condanna quando concorrono in modo coerente e logico.

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