Cassazione Penale, Sentenza n. 7537/2024 del 21/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Tramontana era stato condannato per il reato di cui all'art. 10-quater del d.lgs. 74/2000 (utilizzo di crediti inesistenti in compensazione per l'anno d'imposta 2015, per euro 73.917,23). Il ricorso in Cassazione denunciava, limitatamente al necessario, la prescrizione del reato, eccezioni di ne bis in idem e la mancata motivazione sul dolo (asserita buona fede). Si contestava inoltre la non applicabilità della sospensione per Covid-19 in quanto non risultavano udienze fissate nel periodo rilevante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso esclusivamente sul vizio di estinzione per prescrizione. Avendo il reato avuto luogo tra il 26 febbraio 2015 e il 3 settembre 2015 e dovendosi applicare la pena piu' favorevole vigente all'epoca (da sei mesi a due anni), il termine massimo di prescrizione (anni 7 e mesi 6, con la recidiva esclusa) era già decorso alla data della pronuncia della Corte d'appello. Non sono risultate sospensioni della prescrizione applicabili. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 10-quater, d.lgs. 74/2000
Norma sostanziale che incrimina l'utilizzo di crediti d'imposta inesistenti; la pena da essa prevista (all'epoca del fatto) determina il termine di prescrizione applicabile.
art. 157 cod. pen.
Principio secondo cui si applica la legge penale piu' favorevole al tempo del fatto: qui utilizzato per determinare il dies a quo/termine della prescrizione con la pena piu' favorevole di epoca 2015.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita la trattazione delle questioni in Cassazione ai motivi strettamente necessari nella motivazione, richiamato per l'ammissibilità e l'estensione del gravame.
art. 83, comma 4, d.l. n. 18/2020 (richiamato)
Norma sulla sospensione dei termini processuali per l'emergenza Covid-19; la Corte ha ritenuto non applicabile la sospensione al caso di specie poiché non risultano udienze fissate nel periodo considerato.
Giurisprudenza (Sez. U, Sent. n. 5292 del 26/11/2020)
Richiamata in ordine al principio di non applicazione della sospensione in assenza di udienze fissate; ha supportato la conclusione sulla mancata sospensione della prescrizione.
Massime di principio
- La determinazione della prescrizione richiede di prendere a riferimento la pena prevista alla data del fatto: si applica la legge penale piu' favorevole retroattivamente ai fini del calcolo del termine.
- Se il termine di prescrizione è già decorso alla data della pronuncia impugnata, la Cassazione può annullare senza rinvio per estinzione del reato.
- Le sospensioni dei termini (es. per Covid-19) si applicano solo se ricorrono le condizioni previste dalla norma (p.es. udienze fissate nel periodo di sospensione); in loro assenza la prescrizione prosegue normalmente.
- L'eccezione di ne bis in idem richiede identità di fatto e di causa petendi; la mera pendenza di un procedimento parallelo non annulla automaticamente il giudizio se non dimostrata identità.
- La buona fede dell'imputato può essere valutata in merito al dolo fiscale, ma costituisce questione di merito che deve essere adeguatamente motivata; non basta l'affermazione generica per superare la declaratoria di prescrizione.
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