Cassazione Civile, Ordinanza n. 11554/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale con cui, a seguito di procedura DOCFA, l'Ufficio ha attribuito una nuova rendita catastale a un immobile ad uso garage classificato in categoria D/8. La contribuente ha impugnato l'atto deducendo, in sostanza, che il provvedimento fosse insufficientemente motivato perché non riportava né allegava le valutazioni tecniche dell'Ufficio, gli elementi del bene simile assunto a confronto e le stime poste a base del nuovo classamento; ha inoltre contestato la necessità di sopralluogo e l'attendibilità della stima. In cassazione ha proposto tre motivi: violazione degli artt. 7 L. 212/2000 e 3 L. 241/1990 per difetto di motivazione dell'avviso; nullità della sentenza per motivazione apparente; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per omessa o errata valutazione delle prove offerte.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi. Ha affermato che, nel classamento DOCFA con stima diretta per immobili speciali o particolari, l'avviso è sufficientemente motivato se indica i dati oggettivi del bene e la classe attribuita, quando non vi sia contestazione degli elementi di fatto dichiarati dal contribuente e la divergenza dipenda da una diversa valutazione tecnica del valore economico. Ha escluso che la mancata allegazione/riproduzione della stima integri, di per sé, difetto di motivazione, trattandosi di atto conoscibile dal contribuente in un procedimento partecipativo. Ha poi escluso la motivazione apparente della sentenza di merito, reputandola intellegibile e idonea a rendere percepibile il percorso decisorio. Infine, ha precisato che le doglianze ex artt. 115 e 116 c.p.c. non possono essere usate per sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio. Il ricorso è stato quindi respinto; la ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
L'obbligo di motivazione dell'atto impositivo/catastale va verificato secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità; nella procedura DOCFA può essere soddisfatto con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita se non vi è divergenza sugli elementi di fatto.
La motivazione del provvedimento deve essere intellegibile e consentire la difesa, ma nel caso di stima diretta DOCFA non è necessario riprodurre integralmente le valutazioni tecniche se il contribuente conosce gli elementi essenziali dell'atto.
art. 2 d.l. n. 16 del 1993 conv. in l. n. 75 del 1993
Costituisce la base normativa della procedura DOCFA richiamata per il classamento e la determinazione della rendita catastale.
Disciplina la procedura DOCFA cui è ricondotta la formazione dell'avviso di classamento.
art. 37 d.P.R. n. 917 del 1986
La stima diretta ai fini della rendita catastale deve ricavarsi dalle caratteristiche del bene, anche sulla base della documentazione disponibile presso l'Ufficio.
art. 111, sesto comma, Cost.
La motivazione è nulla solo se non raggiunge il minimo costituzionale e non consente di comprendere le ragioni della decisione.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione apparente determina nullità della sentenza quando non rende percepibile l'iter logico seguito dal giudice.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario la sentenza è nulla se manca una motivazione effettiva e comprensibile.
La violazione della norma è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; non quando si contesti la valutazione del materiale probatorio.
Il sindacato di legittimità non può investire il prudente apprezzamento del giudice di merito nella valutazione delle prove, salvo l'uso di prove legali in modo distorto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale della censura per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro per denunciare nullità della sentenza o del procedimento, inclusa la motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio relativo alla valutazione del materiale istruttorio può essere veicolato solo nei limiti del controllo sul fatto decisivo, non come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel classamento catastale effettuato in esito a procedura DOCFA, quando l'Ufficio non disconosce gli elementi di fatto dichiarati dal contribuente e si limita a una diversa valutazione tecnica del valore economico del bene, l'avviso è sufficientemente motivato con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita.
- Se la stima catastale è fondata su una stima diretta per immobili a destinazione speciale o particolare, la mancata allegazione o riproduzione integrale della relazione tecnica non integra di per sé difetto di motivazione, purché l'atto sia comunque conoscibile e comprensibile dal contribuente.
- La motivazione apparente sussiste solo quando il provvedimento, pur esistente graficamente, non consente di ricostruire l'iter logico della decisione; non basta che la parte non condivida le ragioni espresse dal giudice di merito.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è denunciabile in cassazione non per contestare la mera ricostruzione del merito o la preferenza accordata a un mezzo di prova rispetto ad altri, ma solo se il giudice abbia fondato la decisione su prove non introdotte, acquisite fuori dei limiti legali o trattate come prove legali in modo improprio.
- Nella determinazione della rendita catastale, il sopralluogo non costituisce un presupposto necessario di legittimità dell'atto, essendo solo uno strumento conoscitivo utilizzabile dall'Amministrazione.
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