Cassazione Civile, Ordinanza n. 11423/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (terzo rivendicante)
La controversia
Nel procedimento di verifica del passivo, un terzo ha proposto domanda di rivendica su alcuni immobili confluiti nell’attivo fallimentare. In via principale ha sostenuto di aver acquistato i beni per usucapione, sulla base di un possesso ultraventennale. In via subordinata ha chiesto dichiararsi la nullità o inefficacia del contratto con cui, anni prima, gli immobili sarebbero stati trasferiti al soggetto poi fallito, deducendo anche simulazione della compravendita e, ulteriormente, ha chiesto l’ammissione di un credito risarcitorio/da ingiustificato arricchimento per lavori eseguiti sui beni. Il Tribunale ha respinto l’opposizione allo stato passivo ritenendo inammissibile la domanda di usucapione nel rito endoconcorsuale, non provata la simulazione con mezzi opponibili alla massa e prescritto il credito risarcitorio. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti tre motivi: violazione degli artt. 51 e 93 l.fall. per l’inammissibilità dell’usucapione nello stato passivo; violazione delle norme sulla forma della donazione/compravendita, sulla simulazione e sulla prova testimoniale; violazione di norme su prescrizione, opponibilità documentale, giudicato e arricchimento senza causa, oltre a nullità e omesso esame di fatti decisivi.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, affermando che l’usucapione di beni immobili compresi nell’attivo fallimentare può essere fatta valere nei confronti del curatore nel procedimento di accertamento del passivo ex art. 103 l.fall., perché si tratta di acquisto a titolo originario fondato su un fatto giuridico (possesso e decorso del tempo) e non su un titolo trascrivibile/opponibile. Ha quindi ritenuto erroneo il decreto del Tribunale che aveva dichiarato inammissibile la domanda di usucapione per incompatibilità con il rito concorsuale. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. Il decreto impugnato è stato cassato con rinvio al Tribunale di Nocera Inferiore in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 103 l.fall.
consente di far valere in sede concorsuale la rivendica fondata su usucapione di beni immobili acquisiti all’attivo fallimentare, senza necessità di un titolo anteriore opponibile alla massa
art. 51 l.fall.
richiamato come norma invocata dal ricorrente sul rapporto tra tutela del terzo e procedimento concorsuale
art. 93 l.fall.
richiamato come norma invocata dal ricorrente in tema di domande al passivo
art. 42 l.fall.
indicato dalla Corte come norma che attiene al vincolo di indisponibilità sui beni del fallito
art. 45 l.fall.
rileva per l’opponibilità al fallimento degli atti soggetti a pubblicità, ma non governa l’usucapione, che è acquisto a titolo originario
art. 2644 c.c.
il principio di continuità delle trascrizioni opera nei conflitti tra acquisti derivativi, non tra acquisto derivativo e acquisto originario come l’usucapione
art. 2643 c.c.
richiamato per delimitare l’ambito degli atti soggetti a trascrizione
art. 2913 c.c.
richiamato in tema di opponibilità ai creditori degli atti dispositivi del debitore
art. 2914 c.c.
richiamato in tema di opponibilità ai creditori degli atti dispositivi del debitore
art. 619 c.p.c.
evocato in via comparativa con l’opposizione di terzo nell’esecuzione forzata, come modello compatibile con la tutela dell’usucapente
art. 2697 c.c.
richiamato solo nei motivi, senza decisione autonoma sul riparto dell’onere probatorio
art. 782 c.c.
richiamato nei motivi in relazione alla dedotta nullità dell’atto e alla forma della donazione
art. 1414 c.c.
richiamato nei motivi per la simulazione assoluta o relativa del contratto
art. 1417 c.c.
richiamato nei motivi per la prova della simulazione nei confronti del curatore
art. 2935 c.c.
richiamato nei motivi in tema di decorrenza della prescrizione
art. 2704 c.c.
richiamato nei motivi in tema di data certa e opponibilità documentale
art. 2041 c.c.
richiamato nei motivi in relazione alla domanda di ingiustificato arricchimento, poi dichiarata assorbita nel rigetto di merito del secondo e terzo profilo
art. 2909 c.c.
richiamato nei motivi con riferimento al preteso giudicato sull’an debeatur
art. 96 l.fall.
richiamato nei motivi, senza autonoma decisione nel dispositivo
art. 112 c.p.c.
richiamato nei motivi per dedotto vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
indicati come parametri dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità e omesso esame di fatti decisivi
Massime di principio
- L’usucapione di beni immobili già acquisiti all’attivo fallimentare può essere fatta valere contro il curatore nel procedimento di accertamento del passivo; non è necessario che il rivendicante disponga, prima del fallimento, di un titolo trascritto opponibile alla massa.
- L’usucapione è un acquisto a titolo originario fondato su possesso e decorso del tempo: perciò non è soggetta alle regole di opponibilità proprie degli atti traslativi a titolo derivativo né al principio di continuità delle trascrizioni.
- La dichiarazione di fallimento non interrompe, di per sé, il decorso del termine utile ad usucapire; l’interruzione richiede invece un atto giudiziale petitorio o di rilascio idoneo a interrompere il possesso utile.
- Il procedimento di verifica del passivo non è incompatibile con l’accertamento di diritti reali fondati su usucapione, anche quando occorrano istruttorie non immediate, potendo la necessità di un accertamento più complesso essere soddisfatta nel giudizio di opposizione.
- Le regole sulla trascrizione e sull’opponibilità al fallimento presidiano gli acquisti derivativi e gli atti dispositivi, ma non possono essere estese in via analogica all’acquisto originario per usucapione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11419/2026 del 28/04/2026
- ordinanza_civile · 28 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11429/2026 del 28/04/2026
- ordinanza_civile · 28 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11435/2026 del 28/04/2026
- ordinanza_civile · 28 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11437/2026 del 28/04/2026
- ordinanza_civile · 28 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11438/2026 del 28/04/2026
- ordinanza_civile · 28 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11439/2026 del 28/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →