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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11419/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Le locatrici avevano chiesto l'ammissione al passivo, in prededuzione, di un credito per indennità pari ai canoni di locazione maturati dall'agosto 2019 fino alla riconsegna dell'immobile, oltre al rimborso di spese per lavori di separazione dei locali e al risarcimento dei danni per i costi di ripristino dell'immobile. Il Giudice Delegato aveva ammesso solo il credito per i lavori di separazione; il Tribunale di Taranto, decidendo sull'opposizione, aveva ammesso parzialmente il credito risarcitorio e aveva escluso il credito per i canoni, ritenendo che il contratto di locazione fosse già stato risolto prima del fallimento per morosità del conduttore, sulla base di una lettera del 27 febbraio 2019 interpretata come esercizio di un diritto potestativo risolutorio, e comunque per comportamento concludente delle parti, configurato come mutuo consenso alla risoluzione. Le ricorrenti hanno impugnato tale decisione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 1591 c.c. per il mancato riconoscimento dell'indennità di occupazione fino alla riconsegna, sostenendo che la lettera del 27 febbraio 2019 fosse solo un sollecito e che, in ogni caso, i canoni o l'equivalente indennità sarebbero dovuti fino alla restituzione del bene, anche per il mancato recesso del curatore dal contratto pendente ex art. 80 l.fall.; (2) omesso esame di un fatto decisivo in relazione alla responsabilità per la mancata consegna anticipata dell'immobile, deducendo che il ritardo non dipendesse dal mancato versamento delle spese per la separazione dei locali ma dalla richiesta di gradimento della curatela verso l'impresa che avrebbe dovuto eseguire i lavori; (3) violazione dell'art. 2697 c.c. e erroneo mancato riconoscimento dei danni all'immobile, assumendo che il Tribunale avesse illegittimamente considerato non risarcibili le opere realizzate prima del 2009, pur senza adeguata eccezione o prova nel giudizio di opposizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo nella parte relativa all'interpretazione della lettera del 27 febbraio 2019, perché investiva un accertamento di merito e non indicava specifiche violazioni dei canoni ermeneutici, nonché perché non censurava la ratio fondata anche sul comportamento successivo delle parti; ha ritenuto infondato, nella parte pertinente, il richiamo all'art. 1591 c.c., osservando che, se il contratto è stato risolto prima del fallimento, al locatore può spettare solo un'indennità per ritardata restituzione successiva al fallimento, a titolo di responsabilità aquiliana e non contrattuale, ma nel caso concreto il Tribunale aveva escluso che fosse stata dedotta una responsabilità della curatela per il ritardo nella riconsegna, statuizione non censurata; ha dichiarato inammissibile il resto del primo motivo perché non si confrontava con la doppia ratio decidendi sulla risoluzione del contratto prima del fallimento. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non indicava quando il fatto storico sarebbe stato introdotto nel giudizio e non ne spiegava la decisività. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato quanto alla dedotta mancata eccezione sulla preesistenza dei lavori al contratto, trattandosi di mera difesa, e inammissibile nella parte in cui sollecitava una diversa valutazione delle prove, riservata al giudice di merito. La Corte ha inoltre posto le spese a carico delle ricorrenti e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1591 c.c.

    Dopo la risoluzione del contratto di locazione, il ritardo nella riconsegna dell'immobile può dar luogo, nei confronti del locatore, a una pretesa per il periodo successivo al fallimento solo se venga dedotta e provata una responsabilità della curatela per fatto proprio; tale pretesa non opera come responsabilità contrattuale del curatore, che è terzo rispetto al conduttore.

  • art. 80 l.fall.

    Il mancato recesso del curatore dal contratto pendente non è decisivo quando il giudice di merito abbia accertato che il rapporto era già stato risolto prima della dichiarazione di fallimento.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sull'onere della prova non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, che resta riservata al giudice di merito se la motivazione è congrua.

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    Il motivo per violazione di legge deve confrontarsi con la ratio decidendi ed indicare specificamente le norme e i canoni interpretativi asseritamente violati.

  • art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

    Il vizio di omesso esame di fatti decisivi richiede l'indicazione del fatto storico, del momento processuale in cui fu introdotto e della sua decisività; altrimenti il motivo è inammissibile.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    Costituisce il parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.

  • l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Ha inserito nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 la previsione del raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • L'interpretazione di una comunicazione contrattuale e la qualificazione della stessa come diffida, sollecito o clausola risolutiva espressa costituiscono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito; in cassazione occorre denunciare specifiche violazioni dei canoni ermeneutici e confrontarsi con tutte le rationes decidendi.
  • Se il contratto di locazione risulta risolto prima del fallimento, il locatore non può fondare sul solo art. 1591 c.c. la richiesta di canoni fino alla riconsegna nei confronti della curatela; l'eventuale pretesa successiva al fallimento deve essere ricondotta, se del caso, a una responsabilità della curatela per fatto proprio e non alla responsabilità contrattuale del conduttore.
  • Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non indica il fatto storico decisivo, il momento del suo ingresso nel processo e la sua effettiva decisività.
  • La censura sulla violazione dell'art. 2697 c.c. non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione delle prove, quando il giudice di merito abbia motivato in modo congruo sulla base del materiale istruttorio.
  • Un motivo è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, specie se il giudice di merito ha fondato la decisione su una pluralità autonoma di ragioni.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeSfratto per morositàImpugnazioniInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaLocazioniProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della prova

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