Cassazione Civile, Ordinanza n. 21190/2026 del 22/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2005 con cui l'Amministrazione recuperava a tassazione, ai fini IRES e IRAP, maggiori imponibili per euro 1.318.264,30, contestando alla società la deduzione di costi derivanti da fatture emesse da altra società ritenuta una cartiera e riferite a operazioni oggettivamente inesistenti. In primo e secondo grado la contribuente aveva contestato la legittimità dell'atto, la motivazione, la ripartizione dell'onere della prova e la pretesa duplicazione d'imposta; la CTR aveva accolto solo in parte gli appelli, distinguendo tra fatture pagate in contanti e fatture pagate con mezzi tracciabili, e ritenendo provata l'effettività soltanto di queste ultime. Nel ricorso per cassazione la società deduceva: 1) nullità dell'avviso per violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973, assumendo che fosse stato sottoscritto da soggetto privo di legittimazione; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. in tema di onere della prova, censurando la ricostruzione delle operazioni come inesistenti; 3) violazione del divieto di doppia imposizione, sostenendo che fosse stato già definito il reddito con accertamento con adesione. L'Agenzia resisteva e proponeva ricorso incidentale contro la parte della sentenza che aveva valorizzato la tracciabilità dei pagamenti come indice sufficiente dell'effettività delle operazioni.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale della contribuente, ritenendo inammissibili o infondate le censure, e ha accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia delle entrate. In particolare ha affermato che la doglianza sulla sottoscrizione dell'avviso era preclusa perché proposta solo in appello come eccezione nuova, ed era comunque infondata perché la sola irregolarità della delega non comporta nullità dell'atto se non si dimostra l'assenza di poteri del sottoscrittore; ha ritenuto infondato anche il motivo sull'onere della prova, poiché la CTR aveva fatto corretta applicazione dei principi sulle operazioni oggettivamente inesistenti; ha escluso infine la duplicazione d'imposta, perché l'accertamento con adesione richiamato non riguardava la stessa fattispecie impositiva. È stato invece accolto il motivo incidentale dell'Ufficio perché la CTR aveva attribuito valore decisivo alla sola tracciabilità dei pagamenti, distinguendo in modo non consentito tra pagamenti contanti e pagamenti con assegni o bonifici: la Corte ha cassato la sentenza sul punto e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
La nullità dell'avviso per difetto di sottoscrizione non può essere affermata automaticamente; occorre verificare concretamente la legittimazione e i poteri del sottoscrittore.
Nel processo tributario non possono essere proposte in appello nuove eccezioni in senso stretto; la deduzione della nullità per difetto di valida sottoscrizione dell'atto impositivo, se non introdotta in primo grado, resta preclusa.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura per violazione di legge deve confrontarsi con la ratio decidendi e non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove.
In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare la fittizietà delle operazioni anche mediante presunzioni; il contribuente deve offrire prova rigorosa dell'effettiva esistenza, non bastando fatture, scritture contabili o mezzi di pagamento.
La prospettazione di una pretesa acquiescenza dell'Ufficio non supera la mancanza di identità oggettiva del presupposto impositivo accertata dal giudice di merito.
Richiamato dalla parte ricorrente a sostegno del divieto di doppia imposizione, ma ritenuto inconferente perché mancava l'identità della fattispecie impositiva.
Invocato per sostenere il divieto di duplicazione del prelievo, ma non applicabile in assenza di coincidenza del presupposto impositivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente principale.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Norma richiamata per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la violazione di legge deve essere dedotta con censure specifiche e pertinenti alla ratio decidendi: non è sufficiente contrapporre una diversa lettura dei fatti o una diversa valutazione del materiale probatorio.
- Nel processo tributario, la deduzione della nullità dell'avviso per difetto di sottoscrizione, se configura un'eccezione in senso stretto, deve essere proposta tempestivamente in primo grado; in appello opera il divieto di nuove eccezioni.
- La sola irregolarità o carenza formale della delega di firma non determina automaticamente la nullità dell'avviso di accertamento se non è dimostrata l'assenza di potere in capo al soggetto che ha sottoscritto l'atto.
- In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione può assolvere l'onere probatorio anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti; al contribuente spetta una prova rigorosa dell'effettiva esecuzione dell'operazione.
- La prova dell'effettività di un'operazione non può esaurirsi nella mera esibizione di fatture, nella regolarità formale della contabilità o nella tracciabilità dei pagamenti, se il quadro indiziario complessivo è contrario.
- Il divieto di doppia imposizione presuppone l'identità della fattispecie impositiva: in mancanza di coincidenza oggettiva del presupposto, la doglianza non è fondata.
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